AGGIORNAMENTO AL 27 GIUGNO 2006
Recenti quesiti di webmaster-publisher italiani di
Adsense rendono necessario l’esame approfondito di un nuovo intervento legislativo europeo.
Ha destato infatti una certa dose di aspettativa la pubblicazione nella gazzetta ufficiale europea del Regolamento Ce n. 1777/2005, con il quale è stata data una miglior definizione delle operazioni rientranti nel cosiddetto regime Iva del “commercio elettronico”, con addirittura l’esplicitazione che fra queste operazioni sono comprese la “fornitura di spazio pubblicitario, compresi
banner pubblicitari su una pagina web o un sito web”.
I publisher residenti in Italia più attenti alla produzione legislativa sono stati subito a chiedersi se sarebbe cambiato qualcosa nel profilo Iva del sistema Adsense ospitato sui loro siti italiani, magari nella speranza di non dover più considerare imponibili ordinariamente ad Iva quelle prestazioni di servizi.
Se in precedenza avevo descritto il profilo Iva di Adsense rifacendomi al concetto di “prestazioni pubblicitarie” ora posso esaminare quel sistema come operazione rientrante nel rinnovato spettro delle operazioni di “prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici”, grazie alle precisazioni contenute nel citato regolamento.
Ebbene le novità non sono confortanti per i publisher più speranzosi. Rileggendo, infatti, l’articolo 7, comma 4, lettera f) del D.P.R. 633/72 (c.d. Legge Iva) si capisce subito che anche in questo caso le prestazioni rese da soggetti passivi Iva italiani nei confronti di soggetti passivi (soggetti economici sarebbe meglio dire) extraUE sono da considerare ordinariamente imponibili in Italia, se il luogo di utilizzo di queste prestazioni è l’Italia.
Tale disposizione discende dalla facoltà esercitata dal legislatore italiano al momento di adottare una particolare direttiva comunitaria che non commenterò in questa sede, perché di poca utilità al webmaster-publisher.
A questo punto non resta che da chiedersi se valgano ancora le considerazioni fatte nel precedente
post in tema di individuazione del luogo di utilizzo in Italia per il sistema Adsense ospitato da siti italiani di publisher italiani.
Personalmente ho maturato la convinzione che non ci si possa che scendere al reale contenuto della prestazione (diffusione di un messaggio pubblicitario) poi “contornata” dal concetto di “prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici”. In parole povere queste ultime sono il “contenitore”, la cui disciplina Iva è da me riassunta sopra, ma solo il “contenuto” (pubblicità) consente di capire il luogo di fruizione e dunque tornano valide tutte le considerazioni esposte nel precedente post, con la conseguenza che le “prestazioni Adsense” del genere descritto debbono essere ancora considerate ordinariamente imponibili ad Iva in Italia, anche dopo l’entrata in vigore del citato regolamento Ce (1° luglio 2006).
Qualche ulteriore approfonfimento potete trovarlo qui:
IVA ADSENSE
ATTENZIONE: rammento che il presente post è scritto quale informativa generale ed è espressione del parere dello scrivente. Non si autorizza a trarne conclusioni operative, che prima devono essere vagliate e verificate nell’aggiornamento con il proprio consulente di fiducia.
Paolo