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Non si considerano manifestazioni a premio:
§ i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie,
artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti
o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del
premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta
il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività;
§ le manifestazioni indette da emittenti televisive solo nel caso in
cui è previsto che i premi siano assegnati agli spettatori presenti
nello studio, ovvero a qualunque condizione, per quelle poste in
atto da emittenti radiofoniche, semprechè l’iniziativa non sia svolta
per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
§ le sole operazioni a premio con premi costituiti da quantità aggiuntive
di prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di
servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un
prodotto o servizio di gene re diverso, purché essi non siano offerti
per incentivare il primo acquisto ;
§ le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di
minimo valore come piccoli gadgets tipo lapis, bandierine, calendari
od oggetti simili ed il loro conferimento non sia condizionato
alla natura o all’entità dell’acquisto;
§ le manifestazioni in cui i premi siano destinati ad enti o istituzioni
pubbliche che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche
(scuole, ospedali, ecc.).
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