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Anche se non c'è vendita?
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Non sono avvocato e nello specifico della legge appena approvata, in effetti non mi sentirei di sostenere dove sia esattamente il confine tra lecito e reato, ne' come essa possa essere correttamente interpretata.
Sara' quindi interessante constatare come i Giudici interpreteranno la cosa e valutare le loro prime sentenze.
Tuttavia alcuni aspetti descrittivi della legge, ed anche alcuni aspetti dell'Art.5 potrebbero far pensare [ sottolineo ad un profano] che possa essere considerato reato anche se non c'e' la vendita.
Vediamo:
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- Nell'ambito della "Vendita Piramidale"... E' vietato offrire a persone beni e servizi gratis o ad un prezzo ridotto in cambio dell'impegno del cliente di trovare altri clienti o di raggiungere un alto volume di scambi.
- Viene cosi' definita la vendita di beni e servizi a condizioni vantaggiose per il cliente a patto che lo stesso trovi altri clienti disposti a svolgere la stessa attivita'.
- L'art.5 sancisce il divieto di realizzare, organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita piramidale E operazioni quali "giochi", piani di sviluppo, catene di S. Antonio. Si e' provveduto a ricomprendere nella fattispecie penale tutte le probabili e differenti forme di organizzazione piramidale, prevedendo un ambito di applicazione della norma il piu' ampio possibile.../
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Art. 5.
(Illegittimita` delle forme di vendita diretta
piramidali e di altre forme di organizzazioni
piramidali).
1. Sono vietate le attivita` di vendita
diretta nelle quali l’adesione, l’associazione
o l’affiliazione di persone ad una organizzazione
o struttura, comunque denominata,
prevede o e` di fatto condizionata alla
contemporanea sussistenza dei seguenti
presupposti:
a) corresponsione di una quota di
partecipazione o all’acquisto di beni o
servizi in difformita` a quanto disposto
dall’articolo 4, commi 6, 7 e 8;
b) compito o facolta` anche implicita
per gli aderenti o associati o affiliati di
proporre a loro volta l’adesione, l’associazione
o l’affiliazione a tale organizzazione
o struttura ad altre persone;
c) obbligo per i nuovi aderenti a
associati o affiliati, per il semplice accesso
o per la permanenza nell’organizzazione o
nella struttura, di corrispondere una quota
di partecipazione o di acquistare beni o
servizi in difformita` ai commi 6, 7 e 8
dell’articolo 4 a vantaggio della organizzazione
o di uno o piu` aderenti alla struttura.
2. E altresı` vietata la realizzazione o la
promozione di altre forme di organizzazioni
piramidali, quali giochi, piani di
sviluppo, « catene di Sant’Antonio » e simili,
nelle quali l’adesione, l’associazione o l’affiliazione
di persone ad una organizzazione
o struttura, comunque denominata,
prevede o e` di fatto condizionata alla
contemporanea sussistenza dei seguenti
presupposti:
a) corresponsione di una quota di
partecipazione;
b) compito o facolta` anche implicita
per gli aderenti o associati o affiliati di
proporre a loro volta l’adesione, l’associazione
o l’affiliazione a tale organizzazione
o struttura ad altre persone;
c) obbligo per i nuovi aderenti o per
gli associati o affiliati, per il semplice
accesso o per la permanenza nell’organizzazione
o nella struttura di investire
somme di denaro o titoli di credito, o altri
valori mobiliari e benefı`ci finanziari in
genere, a vantaggio dell’organizzazione o
di uno o piu` aderenti alla struttura.
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Quindi il punto non sembra se ci sia vendita o meno ma se, in questo caso, un
link, od una grossa rete di link, possa essere considerato una
quota di partecipazione o un
servizio.
Ricordiamo che esistono in rete e non solo, veri e propri prezziari per la "vendita" ed il "noleggio" di link.