Legge 17 agosto 2005 , n. 173
Art. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant’Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
I siti riguardanti "schemi piramidali", "catene di S.Antonio" o "giochi di denaro" sono considerati illegali anche negli
Stati Uniti in quanto violano lo Statuto della Lotteria Postale statunitense (18 U.S.C. § 1302).
Inoltre la
Federazione Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta (WFDSA) definisce così lo schema piramidale:
"
Un progetto in cui un nuovo affiliato paga (una tassa d'iscrizione) in cambio dell'opportunità di ricevere futuri benefici (denaro o privilegi) che derivano principalmente dall'introduzione di altri partecipanti nel progetto da parte del nuovo affiliato stesso (e/o di successivi affiliati), piuttosto che dalla vendita di prodotti al consumatore."
Sul sito della
WFDSA è possibile leggere ulteriori dettagli.