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Vecchio 19-10-07, 15:06   #2 (permalink)
Andrez
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E' stato aperto un altro topic per lo stesso argomento in Società Civile.

Mi sembra possibile ed anzi costruttivo tentare di tenere aperti i due topic, studiando in questo i vari aspetti della complessa proposta di legge ed i possibili coinvolgimenti e ripercussioni su blogger ed altro, mentre riserverei per l'altro i commenti e le opinioni.

Vediamo la presentazione della proposta ed alcuni passaggi significativi:

Quote:
Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione
di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale
(disegno di legge 3 agosto 2007)
Quote:
Art. 1
(Finalità generali)
1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana,
periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio
del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della
Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere
informati.
2. Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della
circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del
settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del
pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla
razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel
rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione,
delle competenze assegnate alle Regioni dall’articolo 117 della
Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza
costituzionale.
Capo I
Il prodotto e l’attività editoriale

Art. 2
(Definizione del prodotto editoriale)
1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da
finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento,
che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale
esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola
informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici
e audiovisivi.
Quote:
Art. 5
(Esercizio dell’attività editoriale)
1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e
distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta
pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in
forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.

Art. 6
(Registro degli operatori di comunicazione)
1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo
nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale
sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio
1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che
operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.

Art. 7
(Attività editoriale su internet)
1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che
svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione
delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera
responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle
informazioni.
__________________
Il Blog di Andrez

Ultima modifica di Andrez : 21-10-07 10:56.
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