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Vecchio 27-01-08, 11:39   #28 (permalink)
La Cubana
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L’art. 3 co. 2 della L. 388/2000 prevede, per l’anno 2001 (comunque di anno in anno disposizione prorogata), l’esclusione dalla base imponibile dei “redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato”.
Come chiarito dalla C.M. 1/2001 (§ 1.2.2), la norma in commento riprende la disposizione contenuta all’art. 3 co. 3 lett. c) del TUIR (ora abrogata) e ne ripropone i contenuti per l’anno d’imposta 2001 con riferimento ai c.d. lavoratori “transfrontalieri”.
La disposizione limita l’esclusione dalla base imponibile IRPEF ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate da soggetti residenti nel territorio dello Stato:
· nelle zone di frontiera (quali, ad esempio: Francia, Svizzera, Austria e San Marino);
· in altri Paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di Monaco).
La C.M. 1/2001 (§ 1.2.2) precisa che rientrano, pertanto, in tale previsione “quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro”.
Invero, è stato osservato in dottrina come la disposizione faccia riferimento ai “redditi derivanti da lavoro dipendente prestato … all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi” e non ai soggetti che svolgono tale attività lavorativa; “la circolare ministeriale sembra perciò limitare l’ambito di applicazione della proroga dell’esclusione dalla base imponibile. Il testo di legge infatti non prevede che i lavoratori debbano necessariamente
recarsi quotidianamente all’estero per svolgere l’attività lavorativa”.
Sono, invece, esclusi dall’ambito applicativo del richiamato art. 3 co. 2, e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime impositivo dell’art. 48 co. 8-bis del TUIR i lavoratori dipendenti residenti in Italia che soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi, “in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero”.
Allo stesso modo, non rientrano nella previsione dell’art. 3 co. 2 della L. 388/2000 e sono sottoposte ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero:
· redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all’estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi;
· redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero, soggiornano all’estero per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.
Si osserva, infine, che, a norma del secondo periodo del richiamato art. 3 co. 2, i soggetti che percepiscono i suddetti redditi “non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico”.
Tali redditi dovranno, inoltre, essere dichiarati dal percettore, in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.
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