Riporto quanto pubblicato dalla rivista telematica dell'ADE.
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo, chiarisce i dubbi, avanzati da numerosi contribuenti, sulla possibilità di scomputare le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa quando manca la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.
Professionisti e imprenditori possono scomputare dall'Irpef le ritenute subite sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta a patto che esibiscano la fattura e la relativa documentazione della banca (o altro intermediario finanziario) comprovante l'importo percepito. In caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, occorre aggiungere anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Dalla lettura di questa risoluzione sembrerebbe che ciò sia possibile soltanto se si esibiscono congiuntamente fattura e documentazione bancaria (dalla quale si evince il pagamento), oltre alla dichiarazione sotitutiva di notorietà. Nulla si dice del caso in cui il pagamento sia avvenuto in contanti.
A mio modesto parere, il ragionamento e l'interpretazione data dall'ADE può valere anche quando il pagamento sia avvenuto in contanti.
