Il mio commercialista č molto interessato, come me, a questi nuovi cambiamenti. Qualcuno ha a disposizione il testo originale della sentenza di cui sotto?
Quote:
Con la sentenza 19.02.2009 causa C-1/08, la Corte di giustizia Ue ha
affermato che, ai fini Iva, per i messaggi pubblicitari assume rilevanza
il Paese membro dal quale essi partono. In merito alla determinazione
della natura imponibile o meno di prestazioni effettuate o ricevute da
un soggetto residente, non assume rilevanza la designazione del
rappresentante fiscale. Viene escluso dalle disposizioni l’intermediario
senza rappresentanza che riveste un ruolo economico nelle prestazioni.
|