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Vecchio 14-10-11, 02:32   #75 (permalink)
bluewolf
User
 
Data di registrazione: Jul 2007
Messaggi: 14
Ma secondo voi è corretto???

Mi riallaccio al sempreverde argomento.

La convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni, all'art.15 mi sembra che dica che i redditi da lavoro dipendente debbano essere tassati nel paese in cui il lavoro è svolto, fatte tutte le eccezioni del par. 2 dello stesso art. 15.

Sono rimasto di sasso alla lettura della seguente risposta del sole24ore:

www .professioni-imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/fiscocontabilita/news/Tassazione_redditi_svizzera_06_072011.html#continu e

Nel caso di specie la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera del 23/12/1978 n. 943, all'art. 15, in materia di redditi da lavoro subordinato, prevede che i redditi realizzati in uno stato diverso da quello di residenza, in linea di principio sono imponibili in entrambi gli stati.

Ma dove si dice questo nella convenzione. Ed inoltre:

Dal tenore del quesito, non ricorrendo tali ipotesi, i redditi in oggetto saranno dapprima tassati in Svizzera e successivamente dichiarati e tassati in Italia, con la possibilità ex art. 165 del TUIR di riportare in dichiarazione dei redditi un credito d'imposta per le imposte scontate in Svizzera su quel reddito a titolo definitivo.

A me sembra che la convenzione dica invece che le tasse sul lavoro subordinato, vanno pagato dove il reddito è prodotto, cioè in Svizzera.
E non parlo di frontalieri ma di un tizio di Bologna che lavora a Zurigo e torna a casa ogni tanto pur continuando ad essere residente in Italia ed avendo un permesso di lavoro B o C in svizzera.

Avete commenti in proposito?

Al

Ultima modifica di bluewolf : 14-10-11 03:06.
bluewolf non in linea   Rispondi citando