• Documenti in "originale"

    Cosa si intende per documenti in "originale" ai fini fiscali/contabili.

    Ho sempre considerato validi i documenti (fatture) ricevuti in formato pdf e stampati dal destinatario.

    Inoltre ho l'inveterata abitudine di scannerizzare (a colori) tutti i documenti ricevuti e per esempio in caso di un documento (tipicamente fattura) deteriorato accidentalmente o anche perduto provvedo alla ristampa dello stesso (Laser a colori) nella convinzione che nessuno abbia nulla da eccepire.

    I colleghi del forum concordano con questa interpretazione?


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  • User Attivo

    @criceto said:


    Non sono del settore però ho sentito parlare di documenti salvati in PDF/A.


  • User

    Prova un po a scannerizzare 500 euro e versarli in banca...:D


  • Sig. Pioppo, a suo tempo mi si è fatto notare dai moderatori che in questo forum il sarcasmo e l'umorosmo non sono graditi, non condivido ma mi adeguo per rispetto nei confronti di chi mette a disposizione questo spazio, mi aspetto quindi che anche a lei venga ribadito.
    Le faccio altresì notare che secondo le sue affermazioni la copia di un atto di vendita o di un diploma (autenticati da un notaio) non dovrebbero essere validi.


  • User Attivo

    Criceto
    Hai trovato qualcosa riguardo i PDF/A?


  • No, non è che abbia cercato molto però.
    Il quesito originale però riguardava le caratteristiche che distinguono un documento "originale" da uno che non lo è.
    Pare che il problema non interessi nessuno.
    Probabilmente l'interesse sarà suscitato da una eventuale contestazione delle fiamme gialle.


  • Avrei trovato questa notizia che assegna piena validità sostitutiva ai documenti digitalizati (scannerizzati) che possono essere stampati in caso di necessità.

    Dopo anni di sviluppo tecnologico da una parte e una crescita istituzionale dall'altra, il 23 gennaio 2004 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato l'atteso decreto attuativo in applicazione alle disposizioni del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
    Il Decreto del 23 gennaio 2004 definisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto, demandando al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ex AIPA) le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione dei documenti.
    Il CNIPA il 19 febbraio 2004 ha emanato la deliberazione n.11, aggiornando le precedenti Regole del dicembre 2001.
    L'emanazione del D.Lgs n.52 del 20 febbraio 2004, che recepisce la direttiva 2001/115/Ce, semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA.
    Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs n.82 del 5 marzo 2005) sancisce i princìpi sull'utilizzo e la validità legale dei documenti informatici nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini e le imprese e nei rapporti tra i privati.
    Il quadro normativo esposto e una serie di altre disposizioni di contorno (D.Lgs n.137/2003 sulle firme elettroniche, D.M. del 30 ottobre 2002 che detta le regole per la tenuta e la conservazione dei libri paga e matricola, le Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ecc.) chiudono definitamente il cerchio sui sistemi di elaborazione, archiviazione e conservazione della documentazione anche ai fini fiscali, in conseguenza all'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi metodi di fatturazione e di commercio elettronico.

    Almeno così ho inteso da una attenta lettura delle scartoffie, a questo punto sarebbe gradito l'intervento di qualche altro utente.