• User Attivo

    Priorità nella copertura delle perdite

    Una srl per il 2008 presenta una perdita, comunque inferiore ad un terzo, ampiamente copribile con riserve straordinarie da utili o con riserve derivanti da versamenti soci a fondo perduto.

    Ora, il dubbio è il seguente: anche per la copertura delle perdite opera una presunzione di distribuibilità che impone la precedenza nell'utilizzo di una riserva piuttosto che un altra?

    Mi spiego: se utilizzo in copertura le riserve di utili, e poi distribuisco i versamenti a fondo perduto, questi non sono tassati.

    Viceversa: se utilizzo in copertura i versamenti a fondo perduto e poi distribuisco le riserve di utili, questa distribuzione è tassata.

    Esiste quindi fiscalmente una presunzione che mi impone di considerare a copertura prima i versamenti a fondo perduto e dopo le riserve di utili?!?


  • User Attivo

    ...in merito ho trovato solo un articolo del 2004 di Meneghetti, che ritiene indifferente l'utilizzo (visto che il 47 TUIR parla solo di distribuzione, e non di utilizzo in genere delle riserve), sottolinenando come invece il legislatore nel 115 relativamente alle srl in trasparenza si sia premurato di dare un ordine di utilizzo delle riserve.

    Il Meneghetti concludeva l'articolo sollecitando una risposta dell'Amministrazione Finanziaria... qualcuno ne ha traccia?!?


  • Io userei il metodo più favorevole, per litigare con fisco si può aspettare che comincino loro.


  • User Attivo

    ...son riuscito a trovare un articolo della Settimana Fiscale più recente che appoggia la tesi originaria di Meneghetti, quindi mi sa che seguirò la tua strada Criceto.


  • Super User

    Se può essere utile alla discussione ho trovato una Sentenza di Cassazione, esattamente Sez. I Civile, sentenza 6/1999 n. 12347, nella quale la S.C. afferma testualmente: "..... E' principio che le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, **debbano essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale.....".
    **In definitiva, dunque, non bisognerebbe tener conto del principio dell'origine di tali poste del patrimonio netto, bensì della loro destinazione.
    Saluti.