• User

    Professione WebMaster/WebDesign

    Salve, sono un nuovo iscritto in questa importante comunità,e vorrei complimentarmi con tutti.
    Il mio quesito è stato trattato più volte in questo forum, ma i dubbi che avevo dopo aver letto numerosi post sono aumentati.. invece di diminuire,non certo per chi ha risposto.. ma per altre cose che sono state trattate di cui non avevo tenuto conto.

    Allora in ordine se è possibile con risposte pratiche

    **Vorrei "iniziare" l'attività di WebMaster/Webdesign in regola con tutto.. **visto che sta ingranando il lavoro.. mi secca chiedere sempre favori ad amici per fatturare.

    Allora come libera professione ditemi se sbaglio qualcosa :
    **1)**Apertura P.Iva nessun costo o costo irrisorio cod. 72.60 (altri servizi informatici)
    **2)**No a Camera di Commercio (se libera professione)
    **3)**Contributi Inps (Gestione Separata) visto che non ce un albo o una cassa.
    *
    In modo pratico : *
    **1)**Ufficio del registro P.iva posso aggiungere + un codice attività se decido anche di produrre software ?

    **2)**La mia Ragione sociale .. come fa ad essere esempio :"FACCIOSITI" di nome e cognome .. dove devo specificarlo ??

    **3)**In che modo devo versare i contributi inps ? Basta recarmi in ufficio e chiedere aiuto ? appena inizio l'attività devo comunicarlo all'INPS ?
    ce una tariffa stabilita a priori ? o in base a cosa viene calcolato il contributo annuo ?

    **4)**dove posso trovare la lista delle "cose" scaricabili e detraibili per il codice della mia attività ?

    **5)**Dichiarazione dei redditi visto che ancora abito con i miei farebbe cumulo con mio padre (pensionato) ? o visto che ho un attività devo fare tutto in modo sepato, e quanto dovrei pagare o tra acquisti detraibili al 50 o 100 % riuscirei a cavarmela con poco ?

    **6)**Tutta la documentazione,contabilità, fatturazioni ealtro posso tenerla comodamente a casa senza affidarmi ad un commercialista con le nuove norme senza tenere un registro ? ma consevare tutto per eventuali controlli ?

    **GRAZIE e spero di essere stato chiaro :arrabbiato: :arrabbiato: :arrabbiato: **

    p.s. Qualcuno che già opera in questo settore può darmi qualche dritta.. in modo passo-passo e non in generale ..INSOMMA COSA DEVO FARE ?
    rivolgermi per forza ad un commercialista .. o posso sbrigare tutto da solo ?


  • Super User

    **1)**Apertura P.Iva nessun costo o costo irrisorio cod. 72.60.0 (altri servizi informatici)
    **2)**No a Camera di Commercio (se libera professione)
    **3)**Contributi Inps (Gestione Separata) visto che non ce un albo o una cassa.

    CORRETTO, Bravo!

    In modo pratico : *
    **1)**Ufficio del registro P.iva posso aggiungere + un codice attività se decido anche di produrre software ?

    Si

    **2)**La mia Ragione sociale .. come fa ad essere esempio :"FACCIOSITI" di nome e cognome .. dove devo specificarlo ??

    Da libero professionista non hai una ragione sociale vera e propria, solo il tuo nome e cognome.
    Puoi metter un "motto" sulle fatture, ma l'intestazione di ogni documento sarà a tuo neme e cognome.

    **3)**In che modo devo versare i contributi inps ? Basta recarmi in ufficio e chiedere aiuto ? appena inizio l'attività devo comunicarlo all'INPS ?
    ce una tariffa stabilita a priori ? o in base a cosa viene calcolato il contributo annuo ?

    In uno dei topic a cui ho risposto oggi c'è un link alla tabella dlle aliquote INPS... ti rechi presso l'ufficio INPS ed apri la posizione lo stesso giorno della P.Iva. Li ti spiegano tutto, compreso il riaddebito del 4% nelle fatture.
    Se leggi più approfonditamente i topic triv una marea di info in merito.

    **4)**dove posso trovare la lista delle "cose" scaricabili e detraibili per il codice della mia attività ?

    DPR 917/86... purtroppo è tooooopppo lungo da elencare qui.... compuetr, telefono, affitto ufficio, 50% costi auto, software, stampanti, 50% cellulare.....

    **5)**Dichiarazione dei redditi visto che ancora abito con i miei farebbe cumulo con mio padre (pensionato) ? o visto che ho un attività devo fare tutto in modo sepato, e quanto dovrei pagare o tra acquisti detraibili al 50 o 100 % riuscirei a cavarmela con poco ?

    Un dichiarazione autonoma solo tua, modello Unico, niente cumulo. La tassazione dipende dal regime scelto... quello ordinario prevede il 4,25% di irap, le aliquote progressive irpef (la prima al 23%), le addizionali.... su compensi meno costi deducibili.

    **6)**Tutta la documentazione,contabilità, fatturazioni ealtro posso tenerla comodamente a casa senza affidarmi ad un commercialista con le nuove norme senza tenere un registro ? ma consevare tutto per eventuali controlli ?

    Il regime agevolato preved proprio quello, ma devi comunicarle telematicamente al tuo tutor via apposito software.

    **GRAZIE e spero di essere stato chiaro :arrabbiato: :arrabbiato: :arrabbiato: **

    p.s. Qualcuno che già opera in questo settore può darmi qualche dritta.. in modo passo-passo e non in generale ..INSOMMA COSA DEVO FARE ?

    Rayan Giggs ha aperto un bellissimo topic apposito.... seisicuro di aver letto tutto il forum ?!?!?!?

    rivolgermi per forza ad un commercialista .. o posso sbrigare tutto da solo ?

    No comment 🙂

    Ciao

    Paolo


  • User

    ok grazie mille. 😄 😄 soprattutto per in NO COMMENT...


  • User

    ho trovato tutto DPR917/86
    **
    Devo trovare le mie info qui ?**
    ancora in lire bisogna convertire in equivalenti euro o ce una rettifica ?

    REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
    Articolo 49
    Redditi di lavoro autonomo

    1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
    2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
      a) abrogata
      b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
      c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
      d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
      e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
      f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
    3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

    Articolo 50
    Determinazione del reddito di lavoro autonomo

    1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
    2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1.000.000 di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.
    3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1.000.000 di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.
      3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
    4. abrogato
    5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
    6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.
      6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
    7. abrogato
    8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
      8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

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