• User Newbie

    Apertura attività e modello COM6BIS

    Salve a tutti!
    Innanzitutto, vorrei complimentarvi con voi! Ottimo forum!!

    La domanda in questione è:

    Io vorrei aprire P.IVA col regime dei contribuenti minimi per poter vendere cellulari e materiale informatico su ebay.

    Ho letto che bisogna, prima di tutto, richiedere P.IVA all'agenzia delle entrate. E fin qui tutto ok.
    Poi bisogna iscriversi alla camera di commercio e all'inps. Tutto apposto!!

    Però...il problema è il modello COM6BIS e non ho capito bene una cosa. Devo compilare solo la parte a me interessata e quindi, non commercio alimentare, oppure TUTTO, in ogni sua parte?

    Inoltre, quale sezione va inviata al comune?? e alla CCIIA??

    Grazie!


  • Super User

    Ciao,
    devi compilare il modello COM6 bis (solo nella parte di tuo interesse) e presentarla al Comune.
    Il comune te nerilascierà copia con la data di presentazione.
    Decorsi 30 giorni andrà presentata in via telematica tramite la nuova procedura Comunica una pratica unica che provvederà all'iscrizione alla Camera di Commercio, all'iNPS ed al rilascio della partita IVA.

    Fabrizio


  • User Attivo

    Solo una precisazione, sperando che non sia sbagliata.
    Il D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 (attuazione Direttiva 2006/123/CE), ha praticamente eliminato le vecchie Comunicazioni (Com1-2-3-ecc...) e il termine di 30 giorni per l'inizio dell'attività. Pertanto, Fatta la Dichiarazione di inizio attività, è possibile iniziare a svolgere la propria attività di impresa immediatamente (salvo il possesso di tutti i requisiti imposti dalle leggi, regolamenti, ecc..).
    Riporto un passo della Circolare 3635/C del Ministero dello Sviluppo Economico:

    [LEFT]9. Art. 65 (Esercizi di vicinato) - Art. 66 (Spacci interni) ? Art. 67 (Apparecchi automatici) - Art. **68 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) - Art. 69 (Vendita **presso il domicilio dei consumatori).[/LEFT]

    [LEFT]9.1 Per effetto degli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto, l?avvio dell?attività di vendita dei **prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di **vendita denominate esercizi di vicinato ai sensi dell?art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. **114 del 1998, nonché mediante le forme speciali di vendita di cui al medesimo articolo e **comma, lett. h), è soggetta alla DIA ad efficacia immediata. Trattasi di un intervento di **semplificazione che non obbliga al decorso dei trenta giorni prima dell?avvio, previsti **dall?abrogato istituto della comunicazione di cui al citato decreto legislativo n.114/1998.[/LEFT]

    [LEFT]*9.2 Con riferimento agli aspetti sanzionatori, si precisa che la violazione delle disposizioni in **materia di esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, vendita per **corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendita presso il domicilio dei *consumatori, cui fa rinvio l?art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998 si
    determina anche nel caso di mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad **efficacia immediata prevista dagli articoli 65, 66, 67, 68, e 69 del decreto ai fini dell?avvio **dell?attività.[/LEFT]

    [LEFT]Spero di essere stato di aiuto.[/LEFT]

    [LEFT]Saluti[/LEFT]


  • User Attivo

    Ad integrazione di quanto postato in precedenza (non so se già fatto in altri post), aggiungo che con l'ultima manovra economica è stata introdotta la "SCIA" (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA').
    Come afferma la circolare del Ministero Sviluppo Economico, la Scia prende il posto della dichiarazione di inizio attività, che a sua volta aveva sostituito la denuncia di inizio attività.
    Inoltre:

    [LEFT]La riformulazione dell?art. 19 della citata legge n. 241, comporta conseguenze anche **sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e di somministrazione di **alimenti e bevande di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59.[/LEFT]
    .......
    [LEFT]La vigente formulazione dell?art. 19, invece, introduce l?istituto della segnalazione **certificata di inizio di attività che sostituisce a tutti gli effetti la DIA e che pertanto deve **considerarsi come l?unica utilizzabile ai fini previsti dalle predette disposizioni del d. lgs. n. 59.[/LEFT]

    [LEFT]Di conseguenza, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d. lgs. n. 59, sono **soggetti alla SCIA di cui all?art. 19 della legge n. 241 attualmente vigente:[/LEFT]
    ..........
    ...........
    [LEFT]*l?avvio dell?attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non *alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d,
    del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all?art. 65, nonché le attività effettuate mediante le **forme speciali di vendita (Spacci interni ? Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, **televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui **agli artt.66, 67, 68 e 69.[/LEFT]

    Solo per completezza.
    Saluti.:ciauz:


  • User Newbie

    Ottimo grazie!

    Saluti