• User

    Commercio di beni usati

    [CENTER]TULPS
    Art. 128
    **** ****[/CENTER]
    I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate **se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
    **Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
    Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
    Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
    L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

    Cioè? un commerciante non può acquistare e vendere beni usati da e per l'estero?
    Nel caso di ditte va comunque chiesta la carta d'identità al venditore?
    Se uno compra su ebay?!? 😮
    Regio Decreto... e siamo nel 2010...


  • Una azienda che acquista QUALSIASI bene o servizio nuovo o usato DEVE identificare il venditore in modo univoco.
    La stessa cosa se accetta un contratto di manutenzione o riparazione su di un bene di proprietà del committente (bene usato).

    Mettila così: ti arriva una ispezione e trovano un PC in riparazione che risulta rubato dalla matricola e tu non sai chi sia il proprietario, tutto quello che sai è che ha detto di chiamarsi Luigi e DOVREBBE passare a ririrare il suo PC venerdì prossimo. I guardioni sono pazienti e aspettano fino a venerdì giornata in cui nessuno si presenta ..... cosa succede a questo punto?

    PS: io raccatto materiale usato di varia provenienza (non illecita) e non ho mai tenuto registri speciali in merito però sono conscio del problema, forte siccome quercia et pronto alla pugna.


  • User

    si di solito prima di farmi lasciare un pc faccio compilare un foglio (ti dirò che la cosa mi ha evitato diversi grattacapi con dei furbacchioni).
    Però questo registro richiede proprio l'inserimento dei dati di un documento di identificazione e data di rilascio dello stesso, mi verrebbe da estendere il concetto di "documento di identificazione" anche alle carte d'identità degli altri Paesi, ma nell'articolo in questione c'è quella scritta "proveniente dall'amministrazione dello Stato" che mi fa presumere che venga inteso solo lo Stato Italiano.
    Di sicuro la legge è stata fatta per controllare la rivendita di oggetti di valore rubati, però questa clausola sembra minare la libera circolazione delle merci usate in generale.
    Sarebbe bene che venisse esteso il concetto almeno a livello comunitario.
    Ma io mi chiedo... quelli che importano auto usate?


  • User

    A quanto pare viene fatta un'eccezione per la merce di "valore esiguo" per differenziare il commercio dei beni preziosi e di valore storico da quello di beni usati di poco valore.
    E' stata fatta una legge apposta nel 2001 ma non posso postare ancora i link.
    La definizione di "valore esiguo" viene data dai singoli Comuni nel "regolamento di polizia urbana", Ho trovato Comuni che lo hanno fissato intorno ai 700€, e altri che lo hanno fissato solo a 50€. Nel mio Comune devo ancora scoprire qual'è.