• User Newbie

    Studio Associato, costituzione

    Buongiorno,

    vorrei costituire uno studio associato composto da:
    -Consulente finanziario
    -Avvocati (penalista, civilista, ed un specializzato in aziende)
    -commercialista

    di cui io ed eventualmente altri sarebbero soci fondatori + alcune figure acquisite.
    La mia idea è che per i soci fondatore versare una somma x di cui il 50% come capitale sociale, il resto come fondo di gestione.
    I collaboratori che eventualmente lavoreranno c/o lo studio dovranno lasciare il 50% dei guadagni allo studio a fronte dell'utilizzo della struttura e dell'indotto che essa produce anche a loro.
    Ciò che vorrei sapere è:
    Uno "STUDIO ASSOCIATO" è una forma societaria, con capitale sociale, p iva ecc?
    Vorrei ci fosse un consiglio di amministrazione, è possibile?
    dal punto di vista fiscale, tutti i componenti devono avere p.iva e poi emettono fattura allo studio per i pagamenti oppure va fatto contratto di lavoro anche per i soci lavoratori?
    Lo statuto, ne esistono di standard o posso redigerlo con caratteristiche che decido io?
    Grazie mille e resto in attesa.
    Marcello


  • User Newbie

    Ciao a tutti,

    qualcuno può rispondere alle mie domande?
    Marcello


  • User Newbie

    Per favore, c'è qualcuno che sa rispondere...?
    Ciao
    Marcello


  • User Newbie

    a quanto pare nessuno vuol rispondere..


  • User

    [LEFT]L?art. 5, co. 3 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) equipara le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l?esercizio in forma associata di arti e professioni, alle società semplici, dove per le obbligazioni contratte dallo studio risponde solidalmente ed illimitatamente ciascun associato.
    Lo studio associato è il soggetto intestatario sia delle spese sostenute che dei compensi percepiti. Tali compensi, se corrisposti da un sostituto d?imposta, sono soggetti a ritenuta d?acconto. Le ritenute d?acconto subite dallo studio associato vengono attribuite a ciascun associato secondo il medesimo criterio di distribuzione degli utili.
    Dal punto di vista fiscale il reddito, determinato analiticamente sottraendo i costi ai ricavi, viene ripartito agli associati indipendentemente dalla percezione effettiva, in forma di
    reddito di partecipazione. Le modalità di ripartizione degli utili conseguiti dallo studio
    associato vengono stabilite nel relativo statuto. Oppure possono essere modificate con un atto pubblico o scrittura privata autenticata da
    redigere fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dello studio associato.
    Non si ha studio associato quando due o più professionisti svolgono autonomamente l?attività negli stessi locali, ognuno con la propria clientela. Il professionista intestatario del contratto di locazione e delle varie utenze addebiterà la quota parte agli altri professionisti
    con fattura addebito del contributo integrativo e senza ritenuta se la spesa è in regime di IVA, con ricevuta se la spesa non è in regime di IVA. L?Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito il 3 giugno scorso durante l?evento Map-Sole 24 ore che il riaddebito dei costi ai colleghi di studio non rappresenta compenso tipico dell?attività e non va dichiarato nel
    quadro RE.
    Ovviamente il professionista intestatario delle utenze, può dedurre i costi solo per la parte che rimane a suo carico, ovvero al netto degli importi ricevuti dai colleghi.
    La trasformazione dello studio professionale in un?associazione professionale mediante apporto della propria singola realtà in quella associativa è operazione sempre più frequente nella prassi quotidiana. E? stato chiarito recentemente, con la Circolare n. 08/09
    dell?Agenzia delle Entrate, che il conferimento di questi beni non generano plusvalenza, e quindi l?operazione è neutrale dal punto di vista fiscale, a queste condizioni:

    • che al momento dell?apporto nell?associazione professionale non si abbia una remunerazione in denaro a favore del soggetto conferente;
    • che sia previsto nello statuto della associazione che al momento del recesso, il socio uscente non riceva alcuna liquidazione del valore dello studio, e quindi l?unica somma che in quel momento riceverà sarà la quota di utili di sua competenza maturata nell?esercizio di recesso.
      La disciplina giuridica sugli studi associati è contenuta nell?art. 1 della L. 1815/39, il quale impone ? accanto alla dizione ?Studio Associato? ? la specificazione del nome e cognome con i relativi titoli professionali dei singoli associati. Ancorché privo di personalità giuridica,
      lo studio associato rientra tra i fenomeni di aggregazione di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche soggettive attive o passive. Lo studio risulta così dotato di una certa soggettività
      giuridica, in quanto nei rapporti con i terzi si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura soggettiva.
      Rapporti interni ed esterni
      Un tratto caratterizzante dello studio associato consiste nella possibilità riconosciuta al singolo professionista di porre in essere sia la stipulazione che l?esecuzione del contratto.
      In merito, la giurisprudenza ha riconosciuto allo studio associato e al professionista membro dell?associazione un potere di rappresentanza reciproco, in base al quale l?associato con cui si conclude il contratto può obbligare tutti gli altri associati all?esecuzione del contratto medesimo, nonché può garantire il cliente sulla possibilità di adempiere l?obbligazione effettuando la prestazione ? cioè il pagamento ? ad uno qualsiasi
      degli associati. Gli studi associati contrattano come studi con il cliente e non danno luogo ad una serie di rapporti singoli tra professionista e cliente.
      Lo studio associato si pone all?esterno come un unico centro di imputazione di interessi, cui è destinato il corrispettivo dell?obbligazione assunta, ma la prestazione può essere efficacemente svolta da uno qualsiasi degli associati, in quanto il contratto d?opera intellettuale presenta, in questo specifico caso, due parti:
    • il cliente;
    • i professionisti riuniti nell?associazione.
      I singoli professionisti che lo compongono possono agire in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi la circostanza che si agisce come mandatari di uno studio professionale.
      Organizzazione e rappresentanza
      La disciplina, l?organizzazione e la rappresentanza dello studio, nella maggior parte dei casi, è regolata da uno statuto e forme organizzative mutuate dalle società di persone.
      Con riferimento al contratto di associazione tra professionisti, la Corte d?Appello di Milano ha sancito la possibilità di recepire nel contratto di associazione tra professionisti regole proprie delle società su base personale.
      Contenuto del contratto associativo
      Il contratto associativo deve indicare in modo chiaro e preciso:
    • i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all?interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell?attività;
    • la durata;
    • i beni che devono essere restituiti ai soci in caso di scioglimento del rapporto;
    • la ripartizione dei guadagni e delle perdite;
    • la restituzione dei beni conferiti in godimento;
    • la liquidazione della quota del socio.
      La prassi ha via via arricchito e delineato le possibili pattuizioni da inserire negli statuti.
      Ricordiamo:
    • L?amministrazione dello studio spetta agli associati e può essere esercitata disgiuntamente dagli stessi;
    • può essere previsto un consiglio di amministrazione, precisandone le competenze e gli ambiti operativi;
    • nei grandi studi associati può essere consentito di prevedere un organo collegiale per l?espressione della volontà degli associati, quale l?assemblea dei soci nelle società di capitali;
    • non è prevista l?iscrizione al registro delle imprese;
      La giurisprudenza ha stabilito che nei rapporti interni intercorrenti tra i professionisti di associazioni impostate su un piano di assoluta pariteticità possono essere adottate regole pattizie organizzative tipiche delle società di persone, come ad esempio l?esclusione di un socio per deliberazione presa da tutti gli altri.
      Aspetti fiscali
      Gli aspetti principali, dal punto di vista fiscale, sono i seguenti:
      − I redditi prodotti dallo studio associato sono redditi di lavoro autonomo;
      − Ai fini tributari lo studio associato è soggetto autonomo e quindi dotato di una propria partita IVA, sostiene le spese dell?attività ed è intestatario delle fatture per i compensi;
      − La determinazione del reddito avviene con il criterio di cassa;
      − I redditi prodotti dall?associazione saranno imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, e si presumono proporzionate al valore dei conferimenti se non è diversamente stabilito con atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il valore dei conferimenti non è determinato, le quote di partecipazione si presumono uguali;
      − Le dichiarazioni e gli accertamenti avvengono in capo allo studio associato che però non è soggetto passivo dell?imposta IRPEF in quanto il reddito è ripartito tra gli associati. Lo studio associato è soggetto al pagamento dell?imposta Irap;
      − Il reddito della società è soggetto a ritenuta d?acconto IRPEF: tale ritenuta è attribuita agli associati in base alle quote di partecipazione;
      − Le eventuali perdite sono attribuite agli associati in proporzione alle quote di partecipazione dal reddito complessivo dell?associato e possono essere riportate negli anni successivi.
      − Sotto il profilo previdenziale i membri dell?associazione sono soggetti individualmente al contributo cassa in base alla propria porzione di reddito (contributo soggettivo) e di volume d?affari (contributo integrativo).
      − In caso di decesso dell?associato l?erede che non abbia titolo per subentrare nello studio associato, ha diritto alla liquidazione della quota di spettanza del de cuius. Tale quota rappresenta un componente negativo deducibile dal reddito dello studio associato.
      − Nel caso di recesso del socio dallo studio associato la quota di spettanza al socio receduto costituisce un componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito, mentre per l?associato receduto rappresentano reddito da assoggettare a tassazione separata se tra la data di costituzione dello studio associato e quello della
      comunicazione di recesso sono trascorsi più di 5 anni, altrimenti si applica la tassazione ordinaria.
      − La Finanziaria 2008, al fine di favorire l?aggregazione fra professionisti, concede un credito d?imposta agli studi associati costituiti tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010.
      Gli studi associati dovranno essere costituiti da almeno 4 e non più di 10 professionisti. Il credito d?imposta è pari al 15% dei costi per l?acquisizione, anche meditane locazione finanziaria, di determinati beni (mobili e arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d?ufficio, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti o per
      l?ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione degli immobili utilizzati). I costi che beneficiano del credito d?imposta sono quelli sostenuti dalla data dell?operazione di aggregazione e nei successivi 12 mesi.
      La costituzione
      La costituzione di uno studio associato può avvenire con una scrittura privata con firma autenticata (o registrata) oppure con un atto pubblico. Se nello studio associato le quote sono uguali, basta la scrittura privata con registrazione all'Ade. Se si hanno "quote diverse" (es. 20%-30% - 50%), è necessaria l'autentica notarile perchè sia valido ai fini
      fiscali. L?atto deve poi essere comunicato agli ordini professionali competenti.
      Una volta costituito lo studio associato, occorre aprire la partita Iva presso l?Agenzia delle Entrate (modello AA7/10).
      Dal punto di vista fiscale, il reddito prodotto dallo studio associato non è classificabile come reddito di impresa, visto che l?organizzazione professionale è costituita per lo svolgimento dell?attività intellettuale di due o più professionisti. Si tratta sempre di reddito di lavoro autonomo.
      Tutti gli associati che partecipano allo studio associato, devono infatti, essere professionisti regolarmente iscritti al proprio ordine.
      Il rapporto professionale fra il professionista ed il cliente rimane individuale, e formalmente viene regolarizzato mediante contratto o una semplice lettera di incarico, che definisce esattamente la tipologia della prestazione richiesta dal cliente allo studio, ed i diritti e doveri di ciascuna parte. L?esecuzione della prestazione avviene con l?impiego di persone
      legate allo studio (soci partner o collaboratori).
      Le entrate ed i compensi dell?attività professionale sono percepite dall?associazione e le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti degli associati, se non risultano determinate diversamente dall?atto costitutivo.
      Per quanto attiene al trattamento fiscale, gli studi professionali determinano autonomamente il proprio reddito ma non sono direttamente soggetti ad imposte dirette. Il reddito prodotto dallo studio associato è tassato ai fini Irpef in capo ai singoli soci. Sullo studio associato grava l?Irap.
      Anche per gli studi associati, si applicano gli studi di settore.
      Per quanto attiene al trattamento previdenziale, i singoli associati devono iscriversi alla Cassa di Previdenza del proprio ordine professionale di appartenenza.[/LEFT]