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Vecchio 04-01-07, 12:22   #1 (permalink)
User
 
Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 59
Regime Fiscale Agevolato: La Verita'.

Allora...vediamo se cosi riesco a riassumere per tutti il contenuto dei miei post su questo forum...di conseguenza in realtà miro più a fare chiarezza per tutti coloro che fanno parte del mitico REGIME FISCALE AGEVOLATO DETTO FORFETTINO.
Dunque, tenendo del fatto che:
  • Lavoro nel settore informatico,cod. attività 72.22.0
    "Altre realizzazioni software e consulenza"
  • questa tabella è riferita a chi,come me,lavora per conto di una sola azienda (dove al posto di un contratto reale sia esso a progetto o a tempo indeterminato (chimera), sono stato subdolamente obbligato ad aprire partita iva e lavorare idealmente a consulenza,ma praticamente timbrando il cartellino in ufficio ogni mattina).
  • conseguenzialmente a quanto detto sopra,emetto una ed una sola fattura al mese corrispondendo alla mia azienda un'importo netto giornaliero moltiplicato per i giorni EFFETTIVI lavorati più IVA 20%
  • da questa tabella sono escluse volutamente le spese e i costi deducibili/detraibili, in quanto non ne ho avuti (non fatturati almeno).

Ditemi che ne pensate,se i calcoli che svolgo sono corretti ed eventualmente come correggerli se sbagliati.

Mi farebbe piacere che un certo PAOLO commercialista "leader" in quest'ala del forum faccia anche lui il suo commento,in quanto lo ritengo (leggendo i suoi post,purtroppo sempre diretti agli altri,ma arriverà il mio momento ) uno dei commercialisti piu in gamba sulla piazza.

Vi rubo solo un'altro secondo per dirvi che "EVENTUALMENTE" posseggo un file excel che è in grado di calcolare quanto detto sopra (e molto di piu) semplicemente inserendo i giorni lavorati ogni mese. E' facilmente modificabile e soprattuto personalizzabile ad ogni esigenza (o compenso..che dir si voglia..). Ho creato questo file per aiutarmi a capire mensilmente quant'era quello che potevo spendere per la benzina,il cinema,ecc ecc... (se la tabella è esatta avete visto che da 2400 lordi in fattura 1000 se ne vanno fra IVA e Tasse? è bene saperlo prima di spenderseli tutti no?). Se lo correggiamo insieme (ammesso che sia errato) lo ritengo un ottimo strumento per chi,come me,lavora autonomo ma da dipendente ed ha solo quella come unica entrata mensile.

Scusate la lunghezza del post...
Grazie a tutti della pazienza... e vi prego..lasciate un commento.
VALERIO.
mrsmith non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 13:26   #2 (permalink)
User Newbie
 
Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 4
Mi associo pienamente...
Qualcuno ci aiuti!!
gonte non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 14:03   #3 (permalink)
Esperto
 
Data di registrazione: Dec 2006
Messaggi: 87
2 cose veloci:

.) correggerei ''detto forfettino'' con ''per nuove iniziative ex art. 13 legge 388/2000'' altrimenti Paolo si arrabbia e non ti aiuta e in effetti il nostro regime di forfettario non ha niente.

.) i 30987,41 sono al netto dell'iva (cioè se fatturi 30000+iva non hai problemi)
mc_leuz non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 14:09   #4 (permalink)
Bax
Esperto
 
Data di registrazione: Aug 2006
Messaggi: 385
io penso che potrebbe essere indicativamente utile, ma certo non sostituisce nemmeno lontanamente il modello unico
Bax non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 15:26   #5 (permalink)
User
 
Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 59
Quote:
mc_leuz

.) correggerei ''detto forfettino'' con ''per nuove iniziative ex art. 13 legge 388/2000'' altrimenti Paolo si arrabbia e non ti aiuta
OK CONSIDERALO GIà CORRETTO e sorry for the mistake.
Quote:
mc_leuz
.) i 30987,41 sono al netto dell'iva (cioè se fatturi 30000+iva non hai problemi)
ottimo già questo mi risolleva per il prossimo anno,xkè vado a occhi e croce giusto sui 30.000 è iva

Quote:
Bax
io penso che potrebbe essere indicativamente utile, ma certo non sostituisce nemmeno lontanamente il modello unico
Indicativamente utile ok,ma il modello unico io personalmente nn l'ho mai visto,e per un profano che non capisce nulla di nulla di queste cose e ci si ritrova costretto di fronte pur di lavorare tu pensi SINCERAMENTE che sia meglio il modello unico per capire cosa paghiamo e quanto realmente ci resta in tasca?
La mia non è una polemica,anzi,ma se la tua risposta è si,il modello unico è piu semplice e spiega addirittura meglio quello che io ho riassunto nella tabella,allora io mi fiondo di corsa a vedere sto modello unico,xkè altrimenti sto uscendo pazzo.
O è meglio lasciarlo ai commercialisti...il modello unico...?Non so piu che pensare...

Vi ringrazio cmq e vi invito ad aggiungere ancora commenti sui calcoli che ho scritto....e se conoscete qualcuno che ne capisce di queste cose vi prego cercate di mostrargli il mio post...ho bisogno di sapere se tutto ciò è corretto!

Grazie Ancora,
Valerio
mrsmith non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 15:47   #6 (permalink)
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L'avatar di perez
 
Data di registrazione: Jun 2006
Messaggi: 75
irap 4.25% almeno nella maggior parte delle regioni
perez non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 15:49   #7 (permalink)
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inps su 24960
perez non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 16:16   #8 (permalink)
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Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 59
Quote:
perez
irap 4.25% almeno nella maggior parte delle regioni
Da ottobre è il 5,25% dall'anno 2006 in poi in 5 o 6 regioni italiane,delle quali ricordo solo Lazio e Campania,le altre cmq sono scritte da qualche parte l'ho letto su internet,è ufficiale. Io ovviamente risiedo nel Lazio
Quote:
perez
inps su 24960
quindi sei certo che il 18,20% va calcolato sul netto + la rivalsa inps al 4% giusto? questo dici?

Se cosi fosse poi come formo l'imponibile per l'IRPEF e l'IRAP?
mrsmith non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 17:01   #9 (permalink)
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L'avatar di perez
 
Data di registrazione: Jun 2006
Messaggi: 75
Quote:
mrsmith
Da ottobre è il 5,25% dall'anno 2006 in poi in 5 o 6 regioni italiane,delle quali ricordo solo Lazio e Campania,le altre cmq sono scritte da qualche parte l'ho letto su internet,è ufficiale. Io ovviamente risiedo nel Lazio

quindi sei certo che il 18,20% va calcolato sul netto + la rivalsa inps al 4% giusto? questo dici?

Se cosi fosse poi come formo l'imponibile per l'IRPEF e l'IRAP?
la rivalsa del 4% per professionisti iscritti alla gestione separata sono veri e propri ricavi e quindi cosituiscono base imponibile ai fini irpef, irap e inps
perez non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 17:06   #10 (permalink)
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Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 59
perez sei strasicuro di questa cosa?

direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.

aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..
mrsmith non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 17:30   #11 (permalink)
Bax
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Data di registrazione: Aug 2006
Messaggi: 385
Indicativamente utile ok,ma il modello unico io personalmente nn l'ho mai visto,e per un profano che non capisce nulla di nulla di queste cose e ci si ritrova costretto di fronte pur di lavorare tu pensi SINCERAMENTE che sia meglio il modello unico per capire cosa paghiamo e quanto realmente ci resta in tasca?
La mia non è una polemica,anzi,ma se la tua risposta è si,il modello unico è piu semplice e spiega addirittura meglio quello che io ho riassunto nella tabella,allora io mi fiondo di corsa a vedere sto modello unico,xkè altrimenti sto uscendo pazzo.
O è meglio lasciarlo ai commercialisti...il modello unico...?Non so piu che pensare...

Vi ringrazio cmq e vi invito ad aggiungere ancora commenti sui calcoli che ho scritto....e se conoscete qualcuno che ne capisce di queste cose vi prego cercate di mostrargli il mio post...ho bisogno di sapere se tutto ciò è corretto!

Grazie Ancora,
Valerio[/quote]

No, assolutamente non credo affatto che sia più semplice, ma il modello unico è quello che ci determina i nostri saldi effettivamente a debito o a credito di imposta. Si può anche partire da un reddito imponibile, ma prima è necessario determinarlo individuando le varie voci di costo che hanno specifici trattamenti fiscali. Poi questo il prospetto proposto si riferisce unicamente alla considerazione di questo specifico reddito, nulla dice su tutti gli altri possibili redditi e su tutti gli altri oneri deducibili, detrazioni, addizionali dovute, eccedenze a credito di imposta riportate o usate, studi di settore e IVA.
Nessuna polemica nemmeno da parte mia, penso solo che il modello che proponi sia utile solo limitatamente ai redditi da lavoro autonomo soggetti ad imposta sostitutiva già predeterminati oppure simulati.
Bax non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 17:31   #12 (permalink)
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mrsmith
perez sei strasicuro di questa cosa?

direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.

aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..
La rivalsa del 4, non è un contributo ma reddito.

Ad ogni modo il forfettino non si dovrebbe più poter fare dal 2007. Per i liberi professionisti dovrebbe restare solo il regime normale di contabilità, senza imposte sostitutive ma con la tassazione a scaglioni.
__________________
I'm lamer than lame, uncool, in every single way
latteversato non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 17:34   #13 (permalink)
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perez
la rivalsa del 4% per professionisti iscritti alla gestione separata sono veri e propri ricavi e quindi cosituiscono base imponibile ai fini irpef, irap e inps
mi sento di condividere questa affermazione
Bax non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 17:36   #14 (permalink)
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Messaggi: 75
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mrsmith
perez sei strasicuro di questa cosa?

direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.

aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..

Questa e' la risoluzione ministeriale di riferimento:
Ris. n. 109/E-III-5-1005 dell'11 luglio 1996

La società T.I. S.p.a., con una lettera indirizzata alla scrivente, ha
chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile:
1) alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi lordi che gli
esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, hanno titolo ad
addebitare ai committenti a norma dell'art. 4, comma 3, del D.L. 25 maggio
1996, n. 295;
2) al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo
dovuto dagli esercenti attività di lavoro autonomo di cui al predetto
art. 49, comma 1, del Tuir iscritti in albi privi di Cassa, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
Con riferimento al primo dei suddetti quesiti, occorre premettere che
l'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti a iscriversi ad un'apposita
Gestione separata presso l'Inps - finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti - i seguenti soggetti:
1) gli esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
2) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo
unico;
3) gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della
L. 11 giugno 1971, n. 426.
A norma della medesima disposizione, sono esclusi da tale obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attività.
I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo comma
27 dello stesso art. 2, a comunicare all'Inps - entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore a tale
data - la tipologia dell'attività svolta, i propri dati anagrafici, numero
di codice fiscale e domicilio.
Il contributo alla Gestione separata è fissato, dal comma 29 del
predetto art. 2, nella misura del 10 per cento ed è applicato sul reddito
delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Al riguardo, l'art. 4 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, recante norme in
materia previdenziale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28
maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il D.L. 28 marzo 1996, n.
166 - ha prorogato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso
l'Inps, originariamente fissato al 1° gennaio 1996, al:
- 30 giugno 1996, per coloro che risultano già pensionati o iscritti
a forme pensionistiche obbligatorie;
- 1° aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle
predette forme.
La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli stessi soggetti il
termine - originariamente fissato al 31 gennaio 1996 - riguardante la
comunicazione dei dati all'Inps, rispettivamente, alla data del:
- 31 luglio 1996;
- 30 aprile 1996.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato D.L.
n. 295/1996, i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno origine
a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma associata di arti e
professioni, sono obbligati al versamento del contributo del 10 per cento
commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione
annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli
accertamenti definitivi.
Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i professionisti, a norma
del medesimo art. 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in
via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4 per cento
dei compensi lordi.
Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in fattura e
acquisita a titolo definitivo del professionista, non può essere
considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono
compenso ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte
integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte
di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973 e concorre, inoltre, a
formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma
dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che l'ammontare
del contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto che a saldo,
alle scadenze indicate dall'art. 4, comma 4, dello stesso D.L. n. 295/1996,
sulla base del reddito netto dichiarato ai fini dell'Irpef, costituisce
onere deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del Tuir,
quale contributo previdenziale obbligatorio per legge. Considerato tuttavia
che, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 4, è in facoltà
dell'assicurato di chiedere il rimborso del maggior contributo versato in
acconto rispetto al dovuto, l'importo restituito dall'Inps, ove dedotto in
sede di dichiarazione dei redditi, deve essere indicato nel Mod. 740,
Quadro M, dell'anno successivo a quello in cui è stato conseguito il
rimborso.
Con riferimento al secondo dei quesiti posti, occorre premettere che il
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega conferita ai
sensi dell'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, ha esteso la
tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività di
lavoro autonomo, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi
albi o elenchi, prevedendo per essi, alternativamente:
- la partecipazione a un ente pluricategoriale;
- la costituzione di un ente di categoria;
- l'inclusione in una forma previdenziale già esistente;
- l'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps di cui
all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Ciò premesso, l'art. 8, comma 3, del predetto decreto legislativo ha
stabilito che "il contributo integrativo a carico di coloro che si
avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella
misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente
dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del
relativo importo sulla fattura".
Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere riversato
dal professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi di un vero e
proprio contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso a
norma dell'art. 50 del Tuir e, pertanto, non deve essere assoggettato alla
ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973.
Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base
imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
perez non in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-01-07, 17:42   #15 (permalink)
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latteversato
La rivalsa del 4, non è un contributo ma reddito.
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Ad ogni modo il forfettino non si dovrebbe più poter fare dal 2007. Per i liberi professionisti dovrebbe restare solo il regime normale di contabilità, senza imposte sostitutive ma con la tassazione a scaglioni.
Se per ''forfettino'' ti riferisci al ''regime fiscale agevolato per nuove iniziative ex art. 13 legge 388/2000'' niente è cambiato con la finanziaria e già tanti hanno preso partita iva in questi primi giorni del 2007 aderendo a questo regime.
mc_leuz non in linea   Rispondi citando
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