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#1 (permalink) |
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User
Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 59
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Regime Fiscale Agevolato: La Verita'.
Allora...vediamo se cosi riesco a riassumere per tutti il contenuto dei miei post su questo forum...di conseguenza in realtà miro più a fare chiarezza per tutti coloro che fanno parte del mitico REGIME FISCALE AGEVOLATO DETTO FORFETTINO.
Dunque, tenendo del fatto che:
![]() Ditemi che ne pensate,se i calcoli che svolgo sono corretti ed eventualmente come correggerli se sbagliati. Mi farebbe piacere che un certo PAOLO commercialista "leader" in quest'ala del forum faccia anche lui il suo commento,in quanto lo ritengo (leggendo i suoi post,purtroppo sempre diretti agli altri,ma arriverà il mio momento ) uno dei commercialisti piu in gamba sulla piazza.Vi rubo solo un'altro secondo per dirvi che "EVENTUALMENTE" posseggo un file excel che è in grado di calcolare quanto detto sopra (e molto di piu) semplicemente inserendo i giorni lavorati ogni mese. E' facilmente modificabile e soprattuto personalizzabile ad ogni esigenza (o compenso..che dir si voglia..). Ho creato questo file per aiutarmi a capire mensilmente quant'era quello che potevo spendere per la benzina,il cinema,ecc ecc... (se la tabella è esatta avete visto che da 2400 lordi in fattura 1000 se ne vanno fra IVA e Tasse? è bene saperlo prima di spenderseli tutti no?). Se lo correggiamo insieme (ammesso che sia errato) lo ritengo un ottimo strumento per chi,come me,lavora autonomo ma da dipendente ed ha solo quella come unica entrata mensile. Scusate la lunghezza del post... Grazie a tutti della pazienza... e vi prego..lasciate un commento. VALERIO. |
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#3 (permalink) |
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Esperto
Data di registrazione: Dec 2006
Messaggi: 87
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2 cose veloci:
.) correggerei ''detto forfettino'' con ''per nuove iniziative ex art. 13 legge 388/2000'' altrimenti Paolo si arrabbia e non ti aiuta e in effetti il nostro regime di forfettario non ha niente..) i 30987,41 sono al netto dell'iva (cioè se fatturi 30000+iva non hai problemi) |
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#5 (permalink) | |||
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User
Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 59
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La mia non è una polemica,anzi,ma se la tua risposta è si,il modello unico è piu semplice e spiega addirittura meglio quello che io ho riassunto nella tabella,allora io mi fiondo di corsa a vedere sto modello unico,xkè altrimenti sto uscendo pazzo. O è meglio lasciarlo ai commercialisti...il modello unico...?Non so piu che pensare... Vi ringrazio cmq e vi invito ad aggiungere ancora commenti sui calcoli che ho scritto....e se conoscete qualcuno che ne capisce di queste cose vi prego cercate di mostrargli il mio post...ho bisogno di sapere se tutto ciò è corretto! Grazie Ancora, Valerio | |||
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#8 (permalink) | ||
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User
Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 59
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Se cosi fosse poi come formo l'imponibile per l'IRPEF e l'IRAP? | ||
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#9 (permalink) | |
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User
Data di registrazione: Jun 2006
Messaggi: 75
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#10 (permalink) |
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User
Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 59
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perez sei strasicuro di questa cosa?
direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso. aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno.. |
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#11 (permalink) |
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Esperto
Data di registrazione: Aug 2006
Messaggi: 385
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Indicativamente utile ok,ma il modello unico io personalmente nn l'ho mai visto,e per un profano che non capisce nulla di nulla di queste cose e ci si ritrova costretto di fronte pur di lavorare tu pensi SINCERAMENTE che sia meglio il modello unico per capire cosa paghiamo e quanto realmente ci resta in tasca?
La mia non è una polemica,anzi,ma se la tua risposta è si,il modello unico è piu semplice e spiega addirittura meglio quello che io ho riassunto nella tabella,allora io mi fiondo di corsa a vedere sto modello unico,xkè altrimenti sto uscendo pazzo. O è meglio lasciarlo ai commercialisti...il modello unico...?Non so piu che pensare... Vi ringrazio cmq e vi invito ad aggiungere ancora commenti sui calcoli che ho scritto....e se conoscete qualcuno che ne capisce di queste cose vi prego cercate di mostrargli il mio post...ho bisogno di sapere se tutto ciò è corretto! Grazie Ancora, Valerio[/quote] No, assolutamente non credo affatto che sia più semplice, ma il modello unico è quello che ci determina i nostri saldi effettivamente a debito o a credito di imposta. Si può anche partire da un reddito imponibile, ma prima è necessario determinarlo individuando le varie voci di costo che hanno specifici trattamenti fiscali. Poi questo il prospetto proposto si riferisce unicamente alla considerazione di questo specifico reddito, nulla dice su tutti gli altri possibili redditi e su tutti gli altri oneri deducibili, detrazioni, addizionali dovute, eccedenze a credito di imposta riportate o usate, studi di settore e IVA. Nessuna polemica nemmeno da parte mia, penso solo che il modello che proponi sia utile solo limitatamente ai redditi da lavoro autonomo soggetti ad imposta sostitutiva già predeterminati oppure simulati. |
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#12 (permalink) | |
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User
Data di registrazione: Jan 2007
Messaggi: 7
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Ad ogni modo il forfettino non si dovrebbe più poter fare dal 2007. Per i liberi professionisti dovrebbe restare solo il regime normale di contabilità, senza imposte sostitutive ma con la tassazione a scaglioni. | |
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#13 (permalink) | |
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Esperto
Data di registrazione: Aug 2006
Messaggi: 385
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#14 (permalink) | |
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User
Data di registrazione: Jun 2006
Messaggi: 75
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Quote:
Questa e' la risoluzione ministeriale di riferimento: Ris. n. 109/E-III-5-1005 dell'11 luglio 1996 La società T.I. S.p.a., con una lettera indirizzata alla scrivente, ha chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile: 1) alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi lordi che gli esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti a norma dell'art. 4, comma 3, del D.L. 25 maggio 1996, n. 295; 2) al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo dovuto dagli esercenti attività di lavoro autonomo di cui al predetto art. 49, comma 1, del Tuir iscritti in albi privi di Cassa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Con riferimento al primo dei suddetti quesiti, occorre premettere che l'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti a iscriversi ad un'apposita Gestione separata presso l'Inps - finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - i seguenti soggetti: 1) gli esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir; 2) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico; 3) gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426. A norma della medesima disposizione, sono esclusi da tale obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo comma 27 dello stesso art. 2, a comunicare all'Inps - entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore a tale data - la tipologia dell'attività svolta, i propri dati anagrafici, numero di codice fiscale e domicilio. Il contributo alla Gestione separata è fissato, dal comma 29 del predetto art. 2, nella misura del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Al riguardo, l'art. 4 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, recante norme in materia previdenziale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il D.L. 28 marzo 1996, n. 166 - ha prorogato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'Inps, originariamente fissato al 1° gennaio 1996, al: - 30 giugno 1996, per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; - 1° aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle predette forme. La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli stessi soggetti il termine - originariamente fissato al 31 gennaio 1996 - riguardante la comunicazione dei dati all'Inps, rispettivamente, alla data del: - 31 luglio 1996; - 30 aprile 1996. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato D.L. n. 295/1996, i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno origine a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, sono obbligati al versamento del contributo del 10 per cento commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi. Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i professionisti, a norma del medesimo art. 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo del professionista, non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che l'ammontare del contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto che a saldo, alle scadenze indicate dall'art. 4, comma 4, dello stesso D.L. n. 295/1996, sulla base del reddito netto dichiarato ai fini dell'Irpef, costituisce onere deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del Tuir, quale contributo previdenziale obbligatorio per legge. Considerato tuttavia che, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 4, è in facoltà dell'assicurato di chiedere il rimborso del maggior contributo versato in acconto rispetto al dovuto, l'importo restituito dall'Inps, ove dedotto in sede di dichiarazione dei redditi, deve essere indicato nel Mod. 740, Quadro M, dell'anno successivo a quello in cui è stato conseguito il rimborso. Con riferimento al secondo dei quesiti posti, occorre premettere che il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, prevedendo per essi, alternativamente: - la partecipazione a un ente pluricategoriale; - la costituzione di un ente di categoria; - l'inclusione in una forma previdenziale già esistente; - l'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Ciò premesso, l'art. 8, comma 3, del predetto decreto legislativo ha stabilito che "il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura". Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere riversato dal professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi di un vero e proprio contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso a norma dell'art. 50 del Tuir e, pertanto, non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973. Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85. | |
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#15 (permalink) | ||
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Esperto
Data di registrazione: Dec 2006
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