• User Attivo

    affiliazioni - come comportarsi?

    Ciao!
    vorrei dei chiarimenti su delle cose se possibile...

    Ho un sito amatoriale (quello dei muse in firma) e ho deciso di aggiungerci la sezione merchandise diventando affiliato di vari store nel web.

    Da privato, senza partita iva, sono in regola vero? Essendo affiliato sono loro che versano l'iva per le mie 'vendite' se non erro...

    Come funziona con le cifre che ricavo? devono essere dichiarate a fine anno?

    :ciauz:

    p.s. c'e' un esperto tra voi di queste affiliazioni che vorrei chiedergli una cosa in pvt? grazie 🙂


  • Bannato Super User

    Ciao diegalax,

    Di sicuro per essere in regola devi dichiarare gli importi percepiti, per il discorso IVA non saprei dirti, però in Web fisco e leggi abbiamo ben tre esperti che sapranno certamente darti delucidazioni, per questo motivo ti sposto lì la discussione.

    :ciauz:


  • Super User

    Ciao Diegalax,

    poichè presuppongo che tu ospiti sul tuo sito delle pagine che fanno concludere contratti di vendita o che rimandano a pagine di tal genere e tu le ospiti per un certo periodo di tempo, magari concludendo 15-20-30-50 vendite nell'anno...

    purtroppo tale attività sarebbe da inquadrare, secondo me, quale attività professionale di intermediazione (agenzia, intermediazione, procacciamento d'affari o rappresentaznza, sarebbe da verificare quale) per la quale non solo servono adempimenti autorizzativi in Camera di commercio, ma anche l'apertura della partita iva quale impresa ed il corretto inquadramento previdenziale (addirittura l'Enasarco in qualche caso). I tuoi compensi sarebbero da inquadrare quali provvigioni, fisse o variabili, e quindi soggette addirittura a ritenuta d'acconto.

    Direi di non imbarcarsi in affiliazioni di questo genere se non si ha già una posizione giuridico-fiscale aperta in tal senso.

    Sorry,

    Paolo.


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Ciao Diegalax,

    poichè presuppongo che tu ospiti sul tuo sito delle pagine che fanno concludere contratti di vendita o che rimandano a pagine di tal genere e tu le ospiti per un certo periodo di tempo, magari concludendo 15-20-30-50 vendite nell'anno...

    purtroppo tale attività sarebbe da inquadrare, secondo me, quale attività professionale di intermediazione (agenzia, intermediazione, procacciamento d'affari o rappresentaznza, sarebbe da verificare quale) per la quale non solo servono adempimenti autorizzativi in Camera di commercio, ma anche l'apertura della partita iva quale impresa ed il corretto inquadramento previdenziale (addirittura l'Enasarco in qualche caso). I tuoi compensi sarebbero da inquadrare quali provvigioni, fisse o variabili, e quindi soggette addirittura a ritenuta d'acconto.

    Direi di non imbarcarsi in affiliazioni di questo genere se non si ha già una posizione giuridico-fiscale aperta in tal senso.

    Sorry,

    Paolo.

    grazie della risposta 🙂
    non mi hai conviento del tutto però 😄
    cercherò una via d'uscita 🙂


  • Super User

    Diciamo, che non volevo convincerti, ma avvertirti di ciò che si rischia 😄 , poi le scelte sono legittimamente tue.

    PS in bocca al lupo!

    Paolo


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Diciamo, che non volevo convincerti, ma avvertirti di ciò che si rischia 😄 , poi le scelte sono legittimamente tue.

    PS in bocca al lupo!

    Paolo

    ma scusa con chi usa adsense non è la stessa cosa?


  • Super User

    Chi "adotta" Adsense vende uno spazio pubblicitario (almeno siamo giunti a questa conclusione).
    Una affiliazione a store di vendita io l'ho sempre conosciuta quale pagina da dove si rinvia direttamente alla conclusione di un contratto di vendita su un altro sito, piuttosto che quale predisposizione sul proprio sito di vere e propre pagine dove già si possono concludere quei contratti vendita.... il tutto con incassi di provvigioni (X% per ogni vendita).... dunque tipicamente intermediazione commerciale.

    In ogni caso vedrei molto opinabile la vendita di servizi pubblicitari da parte di privati non titolari di partita iva, visto che l'esposizione di Adsense è sicuramente continuativa e quindi professionale.

    :ciauz:


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Chi "adotta" Adsense vende uno spazio pubblicitario (almeno siamo giunti a questa conclusione).
    Una affiliazione a store di vendita io l'ho sempre conosciuta quale pagina da dove si rinvia direttamente alla conclusione di un contratto di vendita su un altro sito, piuttosto che quale predisposizione sul proprio sito di vere e propre pagine dove già si possono concludere quei contratti vendita.... il tutto con incassi di provvigioni (X% per ogni vendita).... dunque tipicamente intermediazione commerciale.

    In ogni caso vedrei molto opinabile la vendita di servizi pubblicitari da parte di privati non titolari di partita iva, visto che l'esposizione di Adsense è sicuramente continuativa e quindi professionale.

    :ciauz:

    mah sinceramente non e' che si clicca sul mio link si deve comperare quel prodotto per forza...ma si va a un catalogo completo... non vedo tutto questa differenza con adwords 😞

    se voui farti un'idea della mia proposta: http://musemuseum.forumfree.net/?f=1000985

    :ciauz:


  • Super User

    Visto.

    Mettiamola così: il tuo compenso come viene calcolato/erogato?


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Visto.

    Mettiamola così: il tuo compenso come viene calcolato/erogato?

    in base agli acquisti che gli utenti fanno seguendo il mio link


  • Super User

    Sorry, sarei dell'opinione che si tratta di intermediazione commerciale, probabilmente di procacciamento d'affari.

    Ho postato nel topic "posizione fiscale di Adsense" una intera risoluzione ministeriale circa un caso simile te la riposto così capisci di cosa parlo.

    :ciauz:

    Agenzia delle Entrate
    Risoluzione 18.11.2003, n. 209/E


    ACCERTAMENTO - ATTIVITA' DI PROCACCIATORE D'AFFARI - ISTANZA D'INTERPELLO


    QUESITO

    La società XY S.p.A., nel formulare il quesito oggetto dell'istanza di interpello in esame, ha rappresentato quanto segue. La società istante, al fine di promuovere il servizio Adsl ........ ha stipulato un contratto di collaborazione commerciale con la società K S.p.A. la quale svolge attività di marketing e promozione generale per K.

    In base a tale contratto il servizio Adsl .......... viene promosso all'interno della campagna denominata ............... La K S.p.A. riconosce 1000 punti dell'operazione a premi ............ad ogni socio K che acquisti on line il servizio Adsl........... collegandosi al sito K e seguendo la procedura indicata nel sito informatico.

    La divisione K si obbliga "a fare tutto quanto utile e opportuno al fine di promuovere il prodotto e, in particolare, a diffondere la proposta commerciale relativa all'acquisto del servizio Adsl............ attraverso una serie di mezzi di comunicazione tra cui Internet.

    La società istante s'impegna a corrispondere alla divisione K un importo fisso a titolo di contributo per gli investimenti necessari a promuovere il servizio Adsl........... nonché, in aggiunta, un importo per ogni ordinazione andata a buon fine.

    Tutto ciò premesso, la società istante chiede se le somme corrisposte alla divisione K debbano essere assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto prevista dall'art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

    A parere della società XY S.p.A. il rapporto giuridico intercorrente con la divisione K non può essere assimilato ad alcuno dei rapporti elencati nell'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973. La società interpellante ritiene che le attività contemplate in tale articolo si caratterizzino per una sorta d'impegno propositivo nella stipulazione dei contratti e nella ricerca attiva dei clienti e si concludano con la raccolta delle adesioni ed il relativo invio alla controparte.

    Tali caratteristiche non sarebbero presenti nell'attività svolta dalla divisione K nei confronti della società XY S.p.A., che al contrario si limiterebbe a fornire "una via" (cosiddetto link in gergo informatico) che consente al potenziale acquirente di accedere al sito della società XY S.p.A. per la conclusione del contratto.

    Dubbi sulla configurabilità della divisione K come procacciatore d'affari vengono avanzati dalla società interpellante anche in relazione alla presenza nel contratto in argomento di "elementi sia dell'attività pubblicitaria vera e propria sia della tradizionale attività di procacciamento d'affari." Pertanto, la società istante non ritiene di dover assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 i compensi che corrisponderà alla divisione K in forza del contratto in argomento.

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 prevede che "i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipiente, con obbligo di rivalsa."

    La circolare n. 24 del 10 giugno 1983 ha fornito chiarimenti sull'applicabilità della ritenuta alla fonte di cui all'art.25-bis del DPR n. 600 del 1973. Con riferimento all'oggetto della ritenuta, la circolare citata ha specificato che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l'attività svolta dal commissionario, dall'agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d'affari anche da "ogni altro compenso inerente l'attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese".

    La medesima circolare ha, inoltre, chiarito che "l'elencazione dei rapporti contenuta nel primo comma dell'art. 25-bis è da considerarsi tassativa" e "restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere." Ciò premesso, al fine di accertare l'applicabilità della ritenuta alla fonte sui compensi che la società istante eroga alla divisione K, si rende necessario verificare se il contratto di "collaborazione commerciale", dal quale tali compensi traggono origine, possa essere ricondotto tra i rapporti contrattuali elencati nell'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973. Dall'analisi dello schema di contratto allegato all'istanza d'interpello emerge che oggetto del contratto tra XY e società K S.p.A. è l'attività di promozione del servizio Adsl........... nei confronti dei soci K. Tale attività viene svolta nell'ambito del programma promozionale denominato "K.........". La K si impegna a fare tutto quanto utile ed opportuno al fine di promuovere il prodotto, veicolando la proposta commerciale promozionata tramite diversi mezzi di comunicazione.

    In particolare, la divisione K s'impegna a creare una sezione all'interno del sito informatico della K dedicata alla proposta commerciale di cui trattasi e un collegamento informatico (link) al sito ......... direzionale alla procedura d'acquisto on line. Per usufruire della promozione, i soci interessati all'acquisto del prodotto, dovranno collegarsi al sito informatico K e seguire la procedura indicata. La divisione K ha diritto ad un compenso fisso quale contributo per le attività di gestione e comunicazione del programma promozionale e in aggiunta ad un compenso per ogni singolo ordine acquistato dai soci andato a buon fine e transitato dal sito K.

    Quest'ultimo compenso è determinato in base alle risultanze di prospetti riepilogativi del numero di adesioni all'offerta da parte dei soci K che la XY deve inviare a scadenze periodiche determinate. L'accordo contrattuale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino all'evasione di tutti gli ordini di acquisto del prodotto che transiteranno dal sito K entro il 31 dicembre 2003. Da quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter ricondurre il contratto oggetto dell'istanza di interpello nell'ambito dei contratti di procacciamento d'affari per le seguenti motivazioni. Il contratto di procacciamento d'affari è un contratto atipico, in quanto non espressamente previsto e disciplinato nell'ordinamento civilistico.

    Come chiarito con la citata circolare n. 24 del 1983 "la figura del procacciatore d'affari è caratterizzata dall'impegno anche occasionale contrattualmente assunto di agire nell'interesse di una delle parti, ma senza vincolo di stabilità. La predetta attività si concreta nella raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni da trasmettere al soggetto nel cui interesse il procacciatore d'affari agisce." La giurisprudenza civile, distinguendo il contratto atipico di procacciamento d'affari da figure analoghe tipiche, quali i contratti di agenzia e di mediazione, ha evidenziato che oggetto della prestazione del procacciatore d'affari è "l'attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione di affari" (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 4327 del 6 aprile 2000). Nel caso di procacciatore d'affari, perché si configuri un'attività di intermediazione, è sufficiente che questi ponga in contatto i soggetti interessati, i quali concludono il contratto grazie al suo intervento (Corte di Cassazione, sez.III, sentenze n. 11244 del 1996 e n. 1290 del 2001). La Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito l'assenza di un rapporto stabile ed organico fra le parti del contratto e ha precisato che "il procacciatore agisce su incarico di una soltanto delle parti interessate alla conclusione dell'affare" (Corte di Cassazione, sez.III, sentenza n. 10286 del 16 luglio 2002). Gli elementi caratterizzanti il contratto di procacciamento d'affari, come rilevati dalla circolare n. 24 del 1983 e dalla giurisprudenza richiamata, sono presenti, a parere della scrivente, nel contratto oggetto dell'istanza d'interpello. Infatti la divisione K agisce nell'interesse della società XY, senza un rapporto organico e stabile, al fine di consentire la conclusione di contratti fra detta società e i soci K, ponendo in essere l'attività di intermediazione propria del contratto di procacciamento d'affari. Nessun vincolo pone, peraltro, il contratto di procacciamento d'affari in merito alle modalità attraverso le quali i soggetti interessati possono venire in contatto per la conclusione dell'affare. Pertanto, il collegamento tramite un'apposita procedura informatica fra soci K e XY non incide sulla configurazione giuridica del contratto, costituendo tale procedura una modalità di esecuzione della prestazione a carico della divisione K Non si condivide, pertanto, la tesi dell'istante secondo la quale la divisione K si limita a fornire una via (cosiddetto link in gergo informatico)" per accedere al sito XY.

    Il link con il sito XY rappresenta, infatti, lo strumento concreto per la"raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni" e, quindi, non costituisce l'oggetto della prestazione, ma una modalità per la sua esecuzione. Si ritiene, inoltre, che l'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione attraverso cui far conoscere ai soci K il prodotto non costituisce autonoma e distinta attività di pubblicità, ma solo un sistema di divulgazione della proposta commerciale finalizzata ad indurre i soci K a concludere il contratto con la XY secondo le modalità indicate. Sulla base delle precisazioni svolte la scrivente ritiene di non condividere, la soluzione interpretativa dell'istante e, pertanto, la XY è tenuta ad operare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 25-bis del DPR 600 del 1973 sui compensi corrisposti alla divisione K in relazione al contratto oggetto dell'istanza d'interpello.


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Sorry, sarei dell'opinione che si tratta di intermediazione commerciale, probabilmente di procacciamento d'affari.

    Ho postato nel topic "posizione fiscale di Adsense" una intera risoluzione ministeriale circa un caso simile te la riposto così capisci di cosa parlo.

    :ciauz:

    Agenzia delle Entrate
    Risoluzione 18.11.2003, n. 209/E


    ACCERTAMENTO - ATTIVITA' DI PROCACCIATORE D'AFFARI - ISTANZA D'INTERPELLO


    QUESITO

    La società XY S.p.A., nel formulare il quesito oggetto dell'istanza di interpello in esame, ha rappresentato quanto segue. La società istante, al fine di promuovere il servizio Adsl ........ ha stipulato un contratto di collaborazione commerciale con la società K S.p.A. la quale svolge attività di marketing e promozione generale per K.

    In base a tale contratto il servizio Adsl .......... viene promosso all'interno della campagna denominata ............... La K S.p.A. riconosce 1000 punti dell'operazione a premi ............ad ogni socio K che acquisti on line il servizio Adsl........... collegandosi al sito K e seguendo la procedura indicata nel sito informatico.

    La divisione K si obbliga "a fare tutto quanto utile e opportuno al fine di promuovere il prodotto e, in particolare, a diffondere la proposta commerciale relativa all'acquisto del servizio Adsl............ attraverso una serie di mezzi di comunicazione tra cui Internet.

    La società istante s'impegna a corrispondere alla divisione K un importo fisso a titolo di contributo per gli investimenti necessari a promuovere il servizio Adsl........... nonché, in aggiunta, un importo per ogni ordinazione andata a buon fine.

    Tutto ciò premesso, la società istante chiede se le somme corrisposte alla divisione K debbano essere assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto prevista dall'art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

    A parere della società XY S.p.A. il rapporto giuridico intercorrente con la divisione K non può essere assimilato ad alcuno dei rapporti elencati nell'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973. La società interpellante ritiene che le attività contemplate in tale articolo si caratterizzino per una sorta d'impegno propositivo nella stipulazione dei contratti e nella ricerca attiva dei clienti e si concludano con la raccolta delle adesioni ed il relativo invio alla controparte.

    Tali caratteristiche non sarebbero presenti nell'attività svolta dalla divisione K nei confronti della società XY S.p.A., che al contrario si limiterebbe a fornire "una via" (cosiddetto link in gergo informatico) che consente al potenziale acquirente di accedere al sito della società XY S.p.A. per la conclusione del contratto.

    Dubbi sulla configurabilità della divisione K come procacciatore d'affari vengono avanzati dalla società interpellante anche in relazione alla presenza nel contratto in argomento di "elementi sia dell'attività pubblicitaria vera e propria sia della tradizionale attività di procacciamento d'affari." Pertanto, la società istante non ritiene di dover assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 i compensi che corrisponderà alla divisione K in forza del contratto in argomento.

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 prevede che "i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipiente, con obbligo di rivalsa."

    La circolare n. 24 del 10 giugno 1983 ha fornito chiarimenti sull'applicabilità della ritenuta alla fonte di cui all'art.25-bis del DPR n. 600 del 1973. Con riferimento all'oggetto della ritenuta, la circolare citata ha specificato che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l'attività svolta dal commissionario, dall'agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d'affari anche da "ogni altro compenso inerente l'attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese".

    La medesima circolare ha, inoltre, chiarito che "l'elencazione dei rapporti contenuta nel primo comma dell'art. 25-bis è da considerarsi tassativa" e "restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere." Ciò premesso, al fine di accertare l'applicabilità della ritenuta alla fonte sui compensi che la società istante eroga alla divisione K, si rende necessario verificare se il contratto di "collaborazione commerciale", dal quale tali compensi traggono origine, possa essere ricondotto tra i rapporti contrattuali elencati nell'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973. Dall'analisi dello schema di contratto allegato all'istanza d'interpello emerge che oggetto del contratto tra XY e società K S.p.A. è l'attività di promozione del servizio Adsl........... nei confronti dei soci K. Tale attività viene svolta nell'ambito del programma promozionale denominato "K.........". La K si impegna a fare tutto quanto utile ed opportuno al fine di promuovere il prodotto, veicolando la proposta commerciale promozionata tramite diversi mezzi di comunicazione.

    In particolare, la divisione K s'impegna a creare una sezione all'interno del sito informatico della K dedicata alla proposta commerciale di cui trattasi e un collegamento informatico (link) al sito ......... direzionale alla procedura d'acquisto on line. Per usufruire della promozione, i soci interessati all'acquisto del prodotto, dovranno collegarsi al sito informatico K e seguire la procedura indicata. La divisione K ha diritto ad un compenso fisso quale contributo per le attività di gestione e comunicazione del programma promozionale e in aggiunta ad un compenso per ogni singolo ordine acquistato dai soci andato a buon fine e transitato dal sito K.

    Quest'ultimo compenso è determinato in base alle risultanze di prospetti riepilogativi del numero di adesioni all'offerta da parte dei soci K che la XY deve inviare a scadenze periodiche determinate. L'accordo contrattuale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino all'evasione di tutti gli ordini di acquisto del prodotto che transiteranno dal sito K entro il 31 dicembre 2003. Da quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter ricondurre il contratto oggetto dell'istanza di interpello nell'ambito dei contratti di procacciamento d'affari per le seguenti motivazioni. Il contratto di procacciamento d'affari è un contratto atipico, in quanto non espressamente previsto e disciplinato nell'ordinamento civilistico.

    Come chiarito con la citata circolare n. 24 del 1983 "la figura del procacciatore d'affari è caratterizzata dall'impegno anche occasionale contrattualmente assunto di agire nell'interesse di una delle parti, ma senza vincolo di stabilità. La predetta attività si concreta nella raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni da trasmettere al soggetto nel cui interesse il procacciatore d'affari agisce." La giurisprudenza civile, distinguendo il contratto atipico di procacciamento d'affari da figure analoghe tipiche, quali i contratti di agenzia e di mediazione, ha evidenziato che oggetto della prestazione del procacciatore d'affari è "l'attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione di affari" (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 4327 del 6 aprile 2000). Nel caso di procacciatore d'affari, perché si configuri un'attività di intermediazione, è sufficiente che questi ponga in contatto i soggetti interessati, i quali concludono il contratto grazie al suo intervento (Corte di Cassazione, sez.III, sentenze n. 11244 del 1996 e n. 1290 del 2001). La Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito l'assenza di un rapporto stabile ed organico fra le parti del contratto e ha precisato che "il procacciatore agisce su incarico di una soltanto delle parti interessate alla conclusione dell'affare" (Corte di Cassazione, sez.III, sentenza n. 10286 del 16 luglio 2002). Gli elementi caratterizzanti il contratto di procacciamento d'affari, come rilevati dalla circolare n. 24 del 1983 e dalla giurisprudenza richiamata, sono presenti, a parere della scrivente, nel contratto oggetto dell'istanza d'interpello. Infatti la divisione K agisce nell'interesse della società XY, senza un rapporto organico e stabile, al fine di consentire la conclusione di contratti fra detta società e i soci K, ponendo in essere l'attività di intermediazione propria del contratto di procacciamento d'affari. Nessun vincolo pone, peraltro, il contratto di procacciamento d'affari in merito alle modalità attraverso le quali i soggetti interessati possono venire in contatto per la conclusione dell'affare. Pertanto, il collegamento tramite un'apposita procedura informatica fra soci K e XY non incide sulla configurazione giuridica del contratto, costituendo tale procedura una modalità di esecuzione della prestazione a carico della divisione K Non si condivide, pertanto, la tesi dell'istante secondo la quale la divisione K si limita a fornire una via (cosiddetto link in gergo informatico)" per accedere al sito XY.

    Il link con il sito XY rappresenta, infatti, lo strumento concreto per la"raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni" e, quindi, non costituisce l'oggetto della prestazione, ma una modalità per la sua esecuzione. Si ritiene, inoltre, che l'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione attraverso cui far conoscere ai soci K il prodotto non costituisce autonoma e distinta attività di pubblicità, ma solo un sistema di divulgazione della proposta commerciale finalizzata ad indurre i soci K a concludere il contratto con la XY secondo le modalità indicate. Sulla base delle precisazioni svolte la scrivente ritiene di non condividere, la soluzione interpretativa dell'istante e, pertanto, la XY è tenuta ad operare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 25-bis del DPR 600 del 1973 sui compensi corrisposti alla divisione K in relazione al contratto oggetto dell'istanza d'interpello.

    grazie mille direi molto esaustivo! 🙂


  • Super User

    Figurati. 😉

    Paolo


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Figurati. 😉

    Paolo

    scusami se torno sull'argomento, ma il caso segnalato da te in pratica implica un affiliante A e un affiliato B (che pero' è una società)

    Io non sono una società, fino a 5000? l'anno sei sicuro che non possa essere affiliato senza p.iva? ovviamente dichiarando il tutto

    scusa l'insistenza ma ho sentito opinioni differenti questi giorni 🙂


  • Super User

    Penso tu abbia sentito parlare di collaborazioni occasionali.

    Ho avuto modo di fare una sintesi qui:
    http://www.giorgiotave.it/forum/viewtopic.php?t=802

    sulle collaborazioni occasionali e, come vedi nei "caratteri comuni", se l'affiliazione ha durata ad esempio annuale, con più vendite per cui più provvigioni, a mio giudizio, non si può dire che rispetti il requisito della sporadicità.

    Questo logicamente è il mio pensiero, ma cmq ti ho trovato un utile riscontro qui:

    http://www.studioconsult.it/procacoccasio.html
    Leggi il primissimo paragrafo per capire a cosa mi riferisco. Il resto di quell'articolo non l'ho letto e quindi non posso dirti se lo condivido o no.

    :ciauz:

    Paolo


  • User Newbie

    @i2m4y said:

    Penso tu abbia sentito parlare di collaborazioni occasionali.

    Ho avuto modo di fare una sintesi qui:
    http://www.giorgiotave.it/forum/viewtopic.php?t=802

    sulle collaborazioni occasionali e, come vedi nei "caratteri comuni", se l'affiliazione ha durata ad esempio annuale, con più vendite per cui più provvigioni, a mio giudizio, non si può dire che rispetti il requisito della sporadicità.

    Questo logicamente è il mio pensiero, ma cmq ti ho trovato un utile riscontro qui:

    http://www.studioconsult.it/procacoccasio.html
    Leggi il primissimo paragrafo per capire a cosa mi riferisco. Il resto di quell'articolo non l'ho letto e quindi non posso dirti se lo condivido o no.

    :ciauz:

    Paolo

    salve,
    riguardo all'inserimento di pubblicità sul proprio sito internet mi chiedevo se inserisco appunto banner con link al sito dell'affiliante e pagamento di percentuale su venduto e poi inserisco anche adsense o altri banner per cui percepisco un fisso per ogni click oppure un tot per un certo tempo prestabilito d'esposizione, allora quale sarebbe il mio inquadramento?
    STUDI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA + PROCACCIATORE D'AFFARI?
    c'è un modo per mettere tutti i tipi di pubblicità su elencati ma avendo solo un inquadramento d'attività così da non complicare le cose a livello fiscale, pratiche da svolgere, studi di settore, adempimenti previdenziali, ecc....
    grazie


  • Super User

    Non ne conosco, soprattutto se i 2 settori di business sono parimenti rilevanti.

    Paolo


  • User Newbie

    @i2m4y said:

    Non ne conosco, soprattutto se i 2 settori di business sono parimenti rilevanti.

    Paolo

    Grazie per la celere risposta...come sempre tra l'altro
    Ciao
    Spider77