• Bannato User Attivo

    Vademecum ELENCO CLIENTI FORNITORI

    ELENCHI IVA: RITORNA L?OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI A CLIENTI E FORNITORI DOPO 13 ANNI DI ASSENZA.

    L?obbligo di trasmettere i dati relativi agli elenchi clienti e fornitori fu introdotto nel 1973 e abrogato nel 1994 per effetto della c.d. ?Legge Tremonti?.
    L?art. 37 c. 8 e 9 D.L. 223/06 reintroduce quest?obbligo con l?intento di incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all?evasione tributaria.

    Con il presente lavoro si vuol fornire una panoramica su quella che è la situazione attuale riguardante questo adempimento considerando che manca ormai poco alla scadenza e considerando che, dall?entrata in vigore del D.L. 223/06, si sono succeduti nel tempo due comunicati stampa, un provvedimento del direttore delle Entrate e due interventi legislativi che lo hanno riguardato.

    SOGGETTI OBBLIGATI

    Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori tutti i soggetti passivi IVA.

    In caso di operazioni straordinarie:

    ***** se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell?operazione straordinaria il soggetto avente causa deve trasmettere due distinti elenchi: un primo elenco con riferimento alle operazioni da quest?ultimo effettuate nell?anno oggetto della trasmissione ed un secondo elenco con riferimento alle operazioni effettuati dal dante causa nella frazione d?anno oggetto della trasmissione;

    *****se il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell?operazione straordinaria deve egli stesso presentare gli elenchi.

    SOGGETTI ESCLUSI

    Limitatamente al solo anno 2006 l?art. 15 c. 3-ter D.L. 81/07 ha previsto che sono esclusi dall?invio:

    *******professionisti **indipendentemente dall?ammontare dei compensi;
    *******società di persone **fino a ? 309.874,14 se effettuano prestazioni di servizi ovvero fino a ? 516.456,90 se effettuano altre attività;
    *******persone fisiche esercenti attività d?impresa: **idem come per le società di persone;
    *******associazioni di volontariato, di promozione sociale e ONLUS **indipendentemente dall?ammontare dei ricavi.

    ELEMENTI DA INDICARE NEGLI ELENCHI

    *****codice fiscale e partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
    *****l?anno cui si riferisce la comunicazione;
    *****il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell?anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni contestatario;
    *****l?eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell?anno cui si riferisce la comunicazione;
    *****codice fiscale e partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell?applicazione dell?imposta sul valore aggiunto;
    *****per ciascun soggetto cliente o fornitore l?importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
    *****per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l?importo dell?imposta afferente;
    *****per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l?eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell?eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti.

    Limitatamente agli anni 2006 e 2007 negli elenchi sarà possibile indicare solo la partita IVA del cliente o del fornitore. Ciò significa che se , ad esempio, è stata emessa una fattura nei confronti di un privato questa non andrà indicata.
    Il soggetto obbligato alla trasmissione degli elenchi, inoltre, nell?individuare gli elementi informativi da trasmettere, dovrà fare riferimento alla data della fattura o della nota di variazione. Sul concetto di ?riferimento alla data della fattura o della nota di variazione? bisogna prestare molta attenzione perché se, ad esempio, è stata registrata nel 2006 una fattura datata 2005 questa non andrà indicata negli elenchi relativi all?anno 2006; al contrario una fattura registrata nel 2007 ma datata 2006 dovrà essere indicata negli elenchi relativi a tale anno.

    ***OPERAZIONI ESCLUSE ***

    *****cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;
    *****importazioni;
    *****esportazioni di cui all?art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
    Le cessioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/72) non sono escluse e vanno pertanto indicate.

    **Limitatamente agli anni 2006 e 2007 **sono inoltre escluse le seguenti operazioni:

    *****operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a ? 154,94, registrate cumulativamente;
    *****operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
    *****operazioni relative a fatture ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
    *****operazioni relative a fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi.

    MODALITA? DI TRASMISSIONE

    Gli elenchi dovranno essere inviati solo per via telematica, utilizzando Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione di avvenuta ricezione del file telematico da parte dell?utente che ha effettuato l?invio.

    TERMINI DI PRESENTAZIONE

    Limitatamente al solo anno 2006 le scadenze sono le seguenti:

    *******15 ottobre 2007 **per i soggetti tenuti ad effettuare le liquidazioni IVA mensili

    *******15 novembre 2007 **per i soggetti tenuti ad effettuare le liquidazioni IVA trimestrali

    A partire dagli elenchi relativi all?anno 2007 entrerà a regime (salvo proroghe) il termine di presentazione originario introdotto dal D.L. 223/06, vale a dire entro il 60° giorno successivo al termine previsto per la presentazione della comunicazione dati IVA. Di conseguenza gli elenchi clienti e fornitori relativi all?anno 2007 andranno trasmessi telematicamente entro il 29/04/2008.

    SANZIONI

    L?art. 37 c. 8 D.L. 223/06, sostituendo il comma 6 dell?art. 8 bis D.P.R. 322/98, prevede delle sanzioni per:

    *****l?omissione degli elenchi;
    *****l?invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri.

    In particolare la norma dispone che qualora si verifichino le ipotesi di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all?art. 11 D.Lgs. 471 del 18 dicembre 1997 il quale punisce con la sanzione amministrativa da ? 258,00 a ? 2.065,00 le violazioni concernenti specifici obblighi che sorgono in capo ai contribuenti terzi nell?ambito dello svolgimento dell?attività istruttoria da parte degli Uffici o della Guardia di Finanza.
    La sanzione si riduce ad **? 51,00 **(un quinto del minimo) se viene versata entro un anno dalla commissione della violazione ex art. 13 c. 1 D.Lgs. 472/97.

    PROBLEMI ANCORA APERTI

    Al momento in cui si scrive, però, ci sono dei problemi ancora aperti che l?Agenzia delle Entrate dovrà chiarire considerando la mancanza di modulistica e istruzioni ufficiali.
    Essi si possono riassumere nei seguenti:

    *****indicazione nell?elenco fornitori delle schede carburante;
    *****indicazione delle operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge;
    *****indicazione delle operazioni con imposta ad esigibilità differita;
    *****indicazione delle operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino;
    *****indicazione delle operazioni intercorse con la Città del Vaticano;
    *****esonero dalla presentazione degli elenchi relativi al solo anno 2006 anche per le imprese agricole non menzionate dal D.L. 81/07 conv. L. 127/07;
    *****esonero dalla presentazione degli elenchi per le imprese che adottano il regime forfettario (art. 3 c. da 171 a 184 L. 662/96). L?esonero dovrebbe riguardare solo l?anno 2006, visto che tale regime è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2007;
    *****esonero dalla presentazione degli elenchi per gli anni dal 2007 in poi dei soggetti in regime di franchigia;
    *****conferma che si possono ritenere esclusi dall?obbligo di presentazione degli elenchi, limitatamente al solo anno 2006, i soggetti che rientrano ?naturalmente? nel regime di contabilità semplificata anche se concretamente hanno poi optato per il regime di contabilità ordinaria.


  • Super User

    Tutto il forum ringrazia Contabile per il prezioso contributo, peraltro di stretta attualità.

    Provvedo anche a mettere in rilievo questo topic.

    Paolo


  • Bannato Super User

    e non solo tutto il forum ma sopratutto anche io 😉


  • Super User

    ATTENZIONE:

    Modifico postando l'ultimissima circolare pubblicata in merito con istruzioni di maggior dettaglio che risolvono anche numerosi dubbi:

    http://www.agenziaentrate.gov.it/ilw...bre%202007.pdf

    Paolo


  • Bannato Super User

    grazieeee


  • Consiglio Direttivo

    **Si riporta questo contributo da parte di **cont@bile

    Elenco clienti
    Per l'anno d'imposta 2007, è previsto che nell'elenco clienti siano indicati solo i soggetti passivi d'imposta e che gli stessi possano essere individuati anche solo con la partita Iva in luogo del codice fiscale.
    Sempre per il 2007 sono escluse dall'elenco clienti:

    1. le operazioni relative a fatture emesse di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente: trattasi di fatture emesse nel corso di un mese, di importo inferiore a 154,94 euro, annotate cumulativamente attraverso un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata;

    2. le operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva:
      operazioni documentate con fattura nell'ambito di una nuova attività o un'attività marginale da parte di soggetti che applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero delle operazioni poste in essere dai produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) (esonerati, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del dPR n. 633 del 1972, dagli adempimenti Iva).

    3. le operazioni relative a fatture emesse il cui importo comprensivo dell'imposta è stato annotato nel registro dei corrispettivi: di tale ultimo esonero beneficiano, ad esempio, i soggetti di cui all'articolo 22, per le fatture emesse solo su richiesta del cliente; le imprese che somministrano acqua, gas, energia elettrica,. che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 24 ottobre 200 n. 370, annotano nel registro di cui all'articolo 24 del dPR n. 633 e con le modalità ivi previste, l'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse, nonché le agenzie di viaggio e turismo che, ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 340 del 1999, annotano i corrispettivi nel medesimo registro. Diversamente sono esclusi all'agevolazione le imprese che forniscono servizi di telecomunicazione di cui al DM 24 ottobre 2000, n. 366 posto che tali soggetti hanno l'obbligo di annotare le fatture emesse nel registro di cui all'articolo 23 del dPR n. 633.

    Elenco fornitori
    Per l'anno d'imposta 2007, è previsto 2007 è previsto che i fornitori possano essere individuati solo con la partita Iva.
    Sempre per il 2007, sono escluse dall'elenco fornitori:

    1. le fatture ricevute di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6 del dPR n. 695 del 1996;

    2. le operazioni relative a fatture ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva: acquisti effettuati nell'ambito di una nuova attività o un'attività marginale da parte di soggetti che applicano le disposizioni di cui gli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000, degli acquisti effettuati dagli agricoltori esonerati di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972.


  • Consiglio Direttivo

    A seguito dell'emanazione del Dl 112/2008 è stato soppresso l'obbligo di presentazione dell'elenco clienti e fornitori.

    Un ringraziamento a cont@bile per la segnalazione 🙂