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    Le collaborazioni occasionali - SINTESI

    Premessa: questi "appunti a ruota libera" non sono né sostituiscono una consulenza professionale e devono essere considerati solo quali sintesi personali della normativa vigente. Qualsiasi applicazione pratica da parte di ?non addetti ai lavori? sarebbe opportuno superasse il vaglio di un consulente esperto in materia, che saprà anche valutare eventuali aggiornamenti nella normativa intervenuti tra la data di questi appunti ed il caso concreto a lui sottoposto.

    LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

    La recente riforma del mercato del lavoro (quella che nella terminologia corrente viene detta ?la riforma Biagi?) non è riuscita nell?intento di ben separare, nell?ambito del lavoro ?atipico?, le ?collaborazioni coordinate e continuative? dalle ?collaborazioni occasionali?.
    Ha sicuramente meglio regolamentato le prime, ma a mio giudizio (e di più autorevoli commentatori) ha reso confusa la situazione delle seconde.
    Da qui nasce l?esigenza di esaminare la normativa e l?interpretazione alla ricerca del ?bandolo della matassa? per quanto concerne quelle che una volta erano comunemente definite le ?collaborazioni occasionali?.

    Alcuni riferimenti normativi ed interpretativi:

    Legge 30/03, art. 4, c. 1, lett. c) (Legge delega)
    D.Lgs. 276/03, art. 61, c. 2
    Artt. e ss. 2222 Codice Civile
    D.L. 269/03, Art. 44, c. 2
    D.P.R. 917/86
    Circolare INPS n. 9/2004
    Circolare INPS n. 27/2004
    Circolare INPS n. 103/2004
    Messaggio INPS n. 29629/2004

    CARATTERI COMUNI:

    Le collaborazioni occasionali devono essere caratterizzate dalla loro essenza sporadica, episodica, non professionale, minima e non organizzata.
    Sporadiche ed episodiche: questo limite si riflette principalmente sul soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto (es. 20 collaborazioni in un anno sempre per la realizzazione di siti internet) altrimenti potrà essere contestato che egli lo faccia con abitualità e dunque soggetto altro regime fiscale, contributivo ecc. (ad esempio impresa individuale). Allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata allo stesso modo la continuità od, ad esempio, il lavoro dipendente.
    Non professionali: i soggetti iscritti in albi professionali non potranno svolgere collaborazioni occasionali aventi ad oggetto l?attività protetta dall?albo. Essi dovranno inquadrare tale attività come prestazione d?opera intellettuale (intendo la libera professione) od impresa, a secondo dei casi.Infatti "Qualora per lo svolgimento di una certa attività sia richiesta l'iscrizione ad un albo professionale, l'avvenuta iscrizione da parte del contribuente fa sì che i redditi percepiti in relazione a tale attività, anche se conseguenti ad una sola prestazione e/o di minimo importo, non possono mai essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo occasionale" (cfr "Le imposte sui redditi nel testo unico", Maurizio Leo, TOMO I, ed. aggiornata al 30 aprile 2007).
    Minime: non potranno essere percepiti compensi eccessivamente elevati onde evitare la contestazione di altro tipo di attività. Non è possibile individuare un ?tetto? massimo. Faccio un esempio che ha poco a che vedere con il web, ma farà capire: la persona fisica che costruisce una sola palazzina e ne vende gli appartamenti trascenderà nell?attività d?impresa (si veda Diritto Commerciale, Vol. 1, di G.F.Campobasso, ed. UTET). Giudico tale principio applicabile anche alle collaborazioni occasionali.
    Non organizzate: la mancanza di una organizzazione, se non minima, ?sostiene? l?esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione. Chi investirebbe 20.000 euro in attrezzature specifiche per una sola prestazione senza magari neppure trarne un beneficio almeno equivalente? L?avere attrezzature, locali, marchi registrati ecc. ?dedicate? alla resa di prestazioni occasionali presumo potrà essere indicativo di una attività resa quantomeno con abitualità e, dunque soggetta ad inquadramento giuridico differente da quelli qui trattati.

    A) LE PRESTAZIONI MERAMENTE OCCASIONALI (Art. 2222 e ss. Codice civile)

    Si tratta della prosecuzione delle ?collaborazioni occasionali? di una volta. Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario. Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione.
    Si tratta di collaborazioni dove è assente il coordinamento con l?attività del committente (il collaboratore non si inserisce in una fase del ciclo produttivo, ad esempio). Manca altresì l?inserimento funzionale nell?organizzazione aziendale (il collaboratore non dirige nessuno e magari non ha nemmeno uno spazio fisico a lui dedicato in azienda).

    Opportuna, ma non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe chiamare una ?lettera d?incarico? (in realtà un mini contratto). Essa servirà a definire le controparti, l?oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell?incarico, il profilo giuridico ecc. Servirà, infatti, a dare il ?nomen iuris? alla collaborazione, cioè ad sottolineare che si tratta di collaborazione meramente occasionale ed ad escludere altre forme di lavoro. Ad esempio reputerei opportuni almeno questi riferimenti:

    • ?prestazione meramente occasionale ai sensi dell?art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario?
    • ?Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto della ritenuta d?acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del collaboratore?
    • ?è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. ?a progetto? e nemmeno quale prestazione occasionale coordinata di cui all?art. 61, c. 2, D. Lgs. 276/03. E? altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente?;
    • ?il collaboratore dichiara di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, c. 2, e si impegna a comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi.?
    • ?il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale?
    • ?La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell?art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell?IVA ai sensi dell?art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)?.
      Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.

    Il collaboratore rilascerà una ricevuta al committente all?atto della erogazione del compenso. Reputo opportuno fare un efficace riferimento alla lettera d?incarico, possibilmente ripetendo i vari punti riguardanti l?inquadramento legale. La ricevuta, firmata dal solo collaboratore, riporterà una marca da bollo da 1,81 euro (attualmente) se il compenso lordo sarà superiore a 77,46 euro. Il collaboratore ne manterrà copia.

    Il profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è regolato dall?art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce l?obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell?anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali. Tale soglia deve essere considerata una vera e propria soglia di esenzione (in pratica se nell?anno il reddito sarà di 6.000 euro i contributi verranno versati su 1.000 euro). Attenzione la soglia non è da misurarsi sul compenso stabilito nel contratto, ma sul reddito che si andrà a dichiarare ed è riferita al cumulo di tutti i redditi da prestazioni meramente occasionali.
    Il collaboratore è obbligato ad effettuare immediatamente ed in proprio l?iscrizione alla c.d. ?gestione separata INPS? (L. 335/95) al superamento della soglia di reddito predetta.
    Il collaboratore avrà l?obbligo di comunicare tempestivamente al committente l?avvenuto sorpasso di detta soglia, ma non dovrà comunicargli il suo reddito (si comunica che scatta l?obbligo e non che si hanno, sin a quella data, 5.001 euro di reddito).
    Il committente avrà l?obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell?INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest?ultimo.

    Il profilo fiscale (imposte sui redditi) di dette prestazioni è disciplinato dall?art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali ?redditi diversi?.
    Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite. In pratica è concesso al collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente documentate, sostenute per rendere la prestazione. Non sono a conoscenza che nessuna fonte ufficiale abbia mai precisato di che tipo di spese si tratti e, per questo motivo, nella normalità dei casi i consulenti tributari sono restii ad indicare tali spese a riduzione dei compensi nella dichiarazione dei redditi.
    I compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal collaboratore al netto della ritenuta d?acconto del 20% (attualmente). In pratica il committente tratterrà e verserà all?Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria dichiarazione dei redditi.
    Entro il 15 marzo dell?anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

    B) LE PRESTAZIONI OCCASIONALI COORDINATE (Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03)

    Reputo non si tratti di una evoluzione delle collaborazioni meramente occasionali, ma, semmai, un particolare tipo di ?collaborazioni coordinate e continuative a progetto?, vengono infatti anche definite ?mini co.co.co.?.
    Sarà infatti presente la coordinazione con il committente e l?inserimento funzionale nell?organizzazione aziendale.
    Potrei ipotizzare ad esempio la seguente fattispecie: il committente è un?azienda industriale, al suo interno ha un dipendente destinato alla gestione dei sistemi informatici ed incaricato dello sviluppo del sito web aziendale. Il collaboratore viene incaricato di affiancare il dipendente del committente al fine di realizzare l?implementazione, nel sito in via di sviluppo, delle componenti create in flash. Al collaboratore vengono assegnati ufficio, computer e la possibilità di avvalersi della segretaria.

    La differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative è individuabile nell?assenza dell?obbligo ad un contratto scritto, quindi non è presente un progetto, ma la prestazione occasionale dovrà avere il limite di 5.000,00 euro di compenso lordo e di 30 giorni.
    Tali limiti sono indipendenti e riferiti a ciascun committente, nell'anno solare (basta superarne uno e si ricade automaticamente nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con i suoi pesanti obblighi).

    Nonostante non vi sia obbligo, come visto prima, reputo necessaria la redazione di un contratto che disciplini (al pari di quello visto in precedenza) gli aspetti fondamentali del rapporto.
    Ad esempio potranno essere previste le seguenti clausole:

    • ?prestazione occasionale coordinata ai sensi dell?art. Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03, senza vincolo di subordinazione ed orario?
    • ?Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali a carico del collaboratore?
    • ?è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. ?a progetto? e nemmeno quale prestazione meramente occasionale di cui all?art. 2222 e ss. del Codice Civile. E? altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente?;
    • ?il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale?
    • ?La prestazione occasionale coordinata di cui in oggetto rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come disciplinati dall?art.50 del D.P.R. 917/86 ed è esclusa dal campo di applicazione dell?IVA ai sensi dell?art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)?.
      Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.

    Non sarà necessaria una ricevuta, poiché il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga.

    Il profilo previdenziale delle prestazioni occasionali coordinate è regolato dalla L. 335/95, che stabilisce l?obbligo di versamento contributivo senza limiti minimi di reddito (non esiste più il limite di 5.000,00 euro).
    Il collaboratore è obbligato all?iscrizione alla c.d. ?gestione separata INPS? (L. 335/95). Normalmente tale adempimento è curato dal committente.
    Il committente avrà l?obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell?INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest?ultimo.

    A differenza dei redditi da prestazioni meramente occasionali i redditi da collaborazioni occasionali coordinate saranno disciplinati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in virtù di questa assimilazione, il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga. Il compenso verrà dunque ricevuto al netto delle ritenute proprie del collaboratore (non è detto che corrispondano al 20%) ed egli potrà far valere le proprie deduzioni.
    Il collaboratore l?anno successivo riceverà dal committente il c.d. modello CUD, riassuntivo del trattamento fiscale cui è stato assoggettato il compenso percepito. Tale modello potrebbe essere sufficiente alla giustificazione dei propri redditi davanti all?Erario (quando non si abbiano altri diversi redditi che obblighino alla dichiarazione dei redditi annuale).

    Riassumendo:
    COLLABORAZIONI OCCASIONALI:

    Meramente (minime): reddito fino a 5 mila euro/anno => Redditi diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Non dovuta D. L. 269/03
    ***Meramente (maxi): ***reddito superiore a 5 mila euro/anno => Redditi diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta solo per la parte che eccede i 5 mila euro D. L. 269/03

    Coordinate (minime): Di durata fino a 30 giorni/anno e/o per compensi non eccedenti i 5 mila euro/anno (per singolo committente) => Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art. 50, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta L. 335/95
    ***Coordinate (maxi): ***(divengono collaborazioni coordinate e continuative a progetto) Di durata superiore a 30 giorni/anno e/o per compensi superiori a 5 mila euro/anno (per singolo committente) => Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art. 50, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta L. 335/95

    FACSIMILE RICEVUTA PER PRESTAZIONE MERAMENTE OCCASIONALE SENZA OBBLIGO CONTRIBUTIVO INPS (vedi sopra paragrafo A)

    Carta intestata del
    collaboratore
    con codice fiscale

    Ricevuta n. ___/2005

    Il sottoscritto ________________ nato a _________ il ____________________ e residente in ________________________________, Codice Fiscale __________________, dichiara di ricevere la somma di euro ___________ (pari ad un compenso lordo di euro __________ al netto della ritenuta d?acconto del 20% per euro __________) da [generalità complete del committente] __________________________________,
    **con riferimento alla lettera di incarico del _____________ (il cui contenuto si richiama integralmente), a titolo di compenso per prestazione meramente occasionale ai sensi dell?art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario. **
    Il sottoscritto dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale.

    Luogo e data __________________

    Prestazione meramente occasionale di cui all?art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi). Esclusa dal campo di applicazione dell?IVA ai sensi dell?art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo).

    In fede, ________________ [solo firma collaboratore]

    Marca da bollo sull?originale (attualmente 1,81 euro
    se l?importo del compenso lordo della presente
    ricevuta è superiore a 77,46 euro)

    NB: le collaborazioni occasionali di entrambi i tipi NON hanno nulla a che vedere con l'IVA e quindi questa MAI dovrà essere applicata in nessun modo.

    ATTENZIONE: Spero di aver fatto maggiore luce su questo argomento. Ripeto ancora una volta che nessuna lettura sul web può sostituire l?intervento fisico di un commercialista che vesta la vostra situazione concreta con il suo sartoriale ?abito normativo?.

    In ultimo si tenga in considerazione che, nel sistema italiano, è facile che una interpretazione ministeriale successiva possa stravolgere la lettura di una norma e che quindi questi appunti possano essere svuotati della loro validità, anche tenendo in considerazione la novità della situazione attuale sul fronte "legge Biagi".

    Ciao, Paolo.


  • User Attivo

    Dopo un intervento così chiaro e preciso e soprattutto utile, è difficile aggiungere qualche cosa se non un grazie. Vorrei solo suggerire un articolo che ho pubblicato qualche mese fa su Mmkit che propone un pacchetto gratuito per la vendita di siti web (anche per coloro che non hanno P.IVA), e contiente:

    Contratto - Nota di lavoro - Ricevuta

    Lo trovate qua: http://www.oscon.it/

    Naturalmente, come dice nel sovrastante post lo stesso Paolo, quanto pubblicato è semplicemente indicativo, e non dovrebbe mai esulare dal contattare un commercialista o un avvocato.

    spero possa esservi d'aiuto,
    Lucas 😉

    ps: Giorgio, perchè non aggiungi una sezione sul sito nel quale pubblicare articoli o tutorial? Potrebbe essere molto utile... 😉


  • Community Manager

    Grazie mille Paolo 😉

    Voglio creare in questo forum la sezione web e fisco 🙂

    Lucas, si ci stavo pensando sarebbe un'ottima idea 😉

    Grazie ragazzi ci lavorerò su, tutte ottime idee e ottimi tutorial.

    Paolo nella sezione web e fisco te la vedi tu in caso di domande :D?
    Che ne pensi? Sempre a tempo perso 🙂


  • Super User

    **web e fisco; **Paolo for Moderator!!


  • Super User

    Ciao a tutti,

    Ok web e fisco, ok a tempo perso.
    Solo una considerazione:
    potrebbe (sottolineo ebbe) divenire qualcosa di grosso, cioè con tanti quesiti e da solo, in tempo perso non so se riuscirei ad essere puntuale ed esaustivo per tutti 😮 .

    Ringrazio per proposta di moderatore, ma non so cosa voglia dire :mmm: , questo è il primo forum che frequento (o meglio che frequento con assiduità). Se si tratta di utilizzare qualche stumento tecnico tipo Php declino invito perchè non ne sò nulla.

    Comunque Giorgio fai tu.

    Ciao, Paolo


  • Community Manager

    Paolo, avrai solo il nome all'inizio del forum come moderatore per far capire chi sei quando rispondi, per moderazione me la vedo io.

    Deve essere una cosa divertente. Sicuramente deve essere una cosa che fai nel tempo libero. Anche se la sezione cresce non devi rispondere a tutte le domande, ma a quelle che puoi rispondere a quelle che hai tempo di rispondere. Con il tempo magari, visto la potenza di qualche forum, potremo trovare un altro paolo 😄 in modo da essere due paoli (0) 😄

    Quando una settimana hai due minuti liberi e c'è una domanda a cui puoi rispondere lo fai, altrimenti non lo fai, praticamente ti comporti come stai facendo ora, quando vuoi e puoi posti.

    La sezione serve per staccare anche i molti post belli che hai fatto 🙂

    Giorgio


  • Super User

    Perfetto Giorgio, mi sembra proprio perfetto così!

    Quado vuoi parti!

    Vedrò se riusco a coinvolgere magari un avvocato!

    Ps se puoi lascia anche commercialista Doc, mi ero affezionato al mio primo "grado" 😄 😄 😄 !!!

    Ciao, Paolo.


  • Community Manager

    Certo che lascio commercialista DOC 😄

    se l'avvocato ha un sito, magari se lo fa fare. Magari potremo insegnargli quel poco che sappiamo 🙂

    Domani la dovrei fare 😉


  • User Newbie

    Buonasera, post molto esaustivo per cui, anche se vecchio, chiedo ulteriori informazioni qui.
    In caso di piccola collaborazione di un privato (no partita IVA) con azienda estera (francese) si può ritenere "occasionale" in caso di una media di una prestazione al mese per un piccolo importo (tipo 300€)? Oppure quante prestazioni annuali si possono ritenere "occasionali"? Tipo 3 o 4? Sempre per importi abbondantemente sotto ai 5000 € ma sempre con la stessa (e unica) azienda.
    Grazie.