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Vecchio 21-12-07, 18:27   #16 (permalink)
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Data di registrazione: Dec 2007
Messaggi: 3
Residente in ITALIA lavoro in ITALIA ma assunto da soc SVIZZERA

Ma nel caso in cui un residente in ITALIA lavori in ITALIA ma è assunto da una società Svizzera....come si deve comportare con la dichiarazione dei redditi ITALIANI???

Grazie in anticipo
antoniopadula non in linea  
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Vecchio 21-12-07, 18:30   #17 (permalink)
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Data di registrazione: Dec 2007
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Ultima modifica di antoniopadula : 21-12-07 18:59.
antoniopadula non in linea  
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Vecchio 21-12-07, 18:39   #18 (permalink)
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Data di registrazione: Dec 2007
Messaggi: 3
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Ultima modifica di antoniopadula : 21-12-07 18:53.
antoniopadula non in linea  
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Vecchio 22-12-07, 12:03   #19 (permalink)
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Data di registrazione: Dec 2007
Messaggi: 4
Ciao A tutti.
Sono felice di leggere la risposta di Matteo76 che mi tranquillizza un poco.
Potresti gentilmente indicarci le fonti a cui fare riferimento (soprattutto l'accordi del Comune di Milano, io abito in prov. di Milano).
Da quello che dici posso stare tranquillo, non devo dichiarare redditi per il 2007?. Un articolo di Umberto Meraviglia Mantegazza (Tax Advisor di Lugano) apparso su "Fiscalità Internazionale" (Luglio-Agosto 2007) parla del regime fiscale dei forntalieri alla luce degli accordi bilaterali CH-IT. Cito :
...il Ministero delle finanze Italiano non ha mai fornito una definizione puntuale di lavoratore frontaliere limitandosi ad affermare che è frontaliere chi risiede in un comune di confine con la Svizzera. Per ricavarne una definizione è pertanto necessario rifarsi alla definizione elvetica dei 20 km. L'artico finisce con le seguenti conclusioni: " tutti quelli che pur avendo un permesso per frontalieri non risiedono nei comuni italiani di confine non possono beneficiare della convenzione citata (ndt quella della doppia imposizione)... e saranno tenuti a dichiararei compensi percepiti al lordo delle imposte svizzere subite alla fonte..."

A questo punto mi domando se non esista un documento,legge,circolare,pizzino da utilizzare come indicazione legale a cui fare riferimento. Conosci un fiscalista che mi aiuti?

Grazie e a presto (auguri a tutti)
skreta non in linea  
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Vecchio 22-12-07, 12:05   #20 (permalink)
Non iscritto
 
Data di registrazione: Dec 2007
Messaggi: 4
Ciao A tutti.
Sono felice di leggere la risposta di Matteo76 che mi tranquillizza un poco.
Potresti gentilmente indicarci le fonti a cui fare riferimento (soprattutto l'accordi del Comune di Milano, io abito in prov. di Milano).
Da quello che dici posso stare tranquillo, non devo dichiarare redditi per il 2007?. Un articolo di Umberto Meraviglia Mantegazza (Tax Advisor di Lugano) apparso su "Fiscalità Internazionale" (Luglio-Agosto 2007) parla del regime fiscale dei forntalieri alla luce degli accordi bilaterali CH-IT. Cito :
...il Ministero delle finanze Italiano non ha mai fornito una definizione puntuale di lavoratore frontaliere limitandosi ad affermare che è frontaliere chi risiede in un comune di confine con la Svizzera. Per ricavarne una definizione è pertanto necessario rifarsi alla definizione elvetica dei 20 km. L'artico finisce con le seguenti conclusioni: " tutti quelli che pur avendo un permesso per frontalieri non risiedono nei comuni italiani di confine non possono beneficiare della convenzione citata (ndt quella della doppia imposizione)... e saranno tenuti a dichiarare i compensi percepiti al lordo delle imposte svizzere subite alla fonte..."

A questo punto mi domando se non esista un documento,legge,circolare,pizzino da utilizzare come indicazione legale a cui fare riferimento. Conosci un fiscalista che mi aiuti?

RI-AIUTO!!
skreta non in linea  
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Vecchio 03-01-08, 20:38   #21 (permalink)
User Newbie
 
Data di registrazione: Oct 2007
Messaggi: 3
La risposta che ho pubblicato mi è stata data dalla sudio fiscale che collabora con l'azienda x cui lavoro. L'unico riferimento normativo che mi è stato dato è l'Art 2, comma 11, L. 289/2002, dove però non si menziona in alcun modo la distanza KM. Ho provato a chiedere anche ad un mio amico che lavora per l'Agenzia delle Entrate in Italia e anche lui mi ha confermato che non esiste nessuna legge che direttamente o indirettamente rimandi ai famosi 20 km. Il fatto è che fino a giugno 2007 questa distanza era necessaria per ottenere il permesso come frontaliere ma da quando è stata estesa anche a chi abita oltre questo limite, lo stato Italiano non ha mai indicato che chi è frontaliere, ma abita oltre i 20 km dal confine, debba essere sottoposto a doppia tassazione. Gli unici riferimenti che ho trovato sono dei rimandi alla convenzione tra Italia e Svizzera dove si dice chiaramente che chi presta lavoro in svizzera non è soggetto a doppia tassazione. Tempo fa avevo trovato in internet una comunicazione dell'Ordine dei Commercialisti di Monza che chiarisce molto bene questo punto:

http://www.odc-monza.net/files/quesi...2009.06.03.doc

Purtroppo finchè il legislatore italiano non si esprimerà in maniera chiara e definitiva, bisogna affidarsi alla prassi e da quello che ho trovato a disposizione direttamente o indirettamente, per tutti i frontalieri vala solo la tassazione alla fonte da parte del datore di lavoro svizzero. Cmq continuiamo a tenerci aggiornati sul forum

ciao,

Matteo
Matteo76 non in linea  
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Vecchio 06-01-08, 00:17   #22 (permalink)
Non iscritto
 
Data di registrazione: Dec 2007
Messaggi: 4
Il documento del commercialista di Monza che citi l'ho trovato e riletto.
Trattasi di richiesta (del 2003, quindi prima dei nuovi accordi CH-UE)
che si riferisce alla tassazione per i lavoratori che lavorano in svizzera
(e sono residenti in Italia) senza il permesso G (che è solo per i frontalieri) e quindi normali lavoratori che lavorano in CH oltre i fatidici 6 mesi (183 giorni) che ritornano quotidianamente/settimanalmente al domicilio italiano.
La richiesta del commercialista (peraltro secondo me anche corretta)
è di trattare questi lavoratori come frontalieri a tutti gli effetti
e quindi tassarli secondo gli accordi bilaterali (senza la doppia imposizione).
Purtroppo poco rinquorante è la risposta che sembra ribadire che il frontaliero (per il governo italiano) è colui che tra l'altro
"abbia anche la propria residenza in un comune di confine con la Svizzera"
rifacendosi all'ormai desueta classificazione dei comuni operata dalla Svizzera
per concedere il permesso G prima del 1 Giugno 2007.
Adesso per la svizzera sei frontaliero indipendentemente da dove hai la residenza ma per l'Italia?
Conoscendo i nostri governanti credo che l'applicazione delle norme
fiscali verranno fatte nel modo più sfavorevole possibile per il cittadino e quindi
anche l'interpretazione di chi è frontaliero sarà la più restrittiva possibile.

Io, grazie ad amici, ho immediatamente riportato la residenza in un comune limitrofo ed
attendo sviluppi e molti miei colleghi hanno fatto lo stesso.

Restiamo in contatto e se qualcuno ha news non esiti a comunicarle.
Grazie e ciao a tutti.

Skreta


Ultima modifica di skreta : 06-01-08 00:20.
skreta non in linea  
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Vecchio 10-01-08, 14:19   #23 (permalink)
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Data di registrazione: Jan 2008
Messaggi: 1
Smile detrazioni fiscali

salve a tutti,
ringrazio per tutte le info che ho trovato all'interno di questo forum.
Ho da pochi giorni ricevuto una proposta di lavoro da una società svizzera, dovrei iniziare i primi giorni di febbraio.
Attualmente abito a Milano, ma il caso ha voluto che comprassi casa nel comune di Lomazzo, pertanto a tutti gli effetti acquisirei i diritti di frontaliere ( comune 20 Km).
La mia domanda invece era un'altra.
Le attuali detrazioni che porto sulla dichiarazione dei reddeti, non penso possano essere portate anche in svizzera..
Es. il 19 % degli interessi passivi sulla rata del mutuo che attualmente in italia posso detrarre... con la dichiarazione svizzera li perderei ??
Non penso che convenga fare una doppia dichiarazione ??
friks75 non in linea  
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Vecchio 21-01-08, 01:18   #24 (permalink)
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Data di registrazione: Sep 2007
Messaggi: 3

Ciao Matteo76,
sono stato un po' di tempo lontano dalla posta e dal forum.
Grazie, in ritardo, per la risposta precisa.
Molto interessante il fatto che anche Milano abbia sottoscritto l'accordo con la Svizzera per la restituzione delle tasse.
arcusar non in linea  
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Vecchio 21-01-08, 19:24   #25 (permalink)
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Data di registrazione: Jan 2008
Messaggi: 3
ciao a tutti,
ho da poco ricevuto un' offerta per un lavoro da dipendente in italia da parte di una società con sede in svizzera (lugano).sono residente in italia (milano).
Qualcuno può aiutarmi a capire come vengono regolate la tassazione, le deduzioni per i familiari a carico e gli assegni familiari dei quali attualmente usufruisco ?
Grazie in anticipo e complimenti per il forum
ilkalle non in linea  
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Vecchio 24-01-08, 11:47   #26 (permalink)
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Data di registrazione: Jan 2008
Messaggi: 3
nessuno che possa aiutarmi ??

Quote:
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ciao a tutti,
ho da poco ricevuto un' offerta per un lavoro da dipendente in italia da parte di una società con sede in svizzera (lugano).sono residente in italia (milano).
Qualcuno può aiutarmi a capire come vengono regolate la tassazione, le deduzioni per i familiari a carico e gli assegni familiari dei quali attualmente usufruisco ?
Grazie in anticipo e complimenti per il forum
ilkalle non in linea  
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Vecchio 25-01-08, 21:08   #27 (permalink)
User Newbie
 
Data di registrazione: Jan 2008
Messaggi: 1
Quesito complesso.
Fatto salvo quanto detto a proposito della tassazione per il reddito prodotto nel solo paese ospitante (nel mio caso la Svizzera).
Nel caso di reddito da lavoro dipendente sia in Italia che in Svizzera valgono le stesse regole?
Mi spiego meglio, essendo in possesso di un permesso di tipo G e lavorando al 50% in Italia e al 50% in Svizzera come avverra la tassazione?
Ogni paese tasserà la parte prodotta sul proprio territorio?
La condizione di part-time avrà qualche effetto sulla tassazione?
Grazie per l'attenzione.
gbobo non in linea  
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Vecchio 27-01-08, 12:39   #28 (permalink)
User
 
Data di registrazione: Jan 2008
Messaggi: 187
L’art. 3 co. 2 della L. 388/2000 prevede, per l’anno 2001 (comunque di anno in anno disposizione prorogata), l’esclusione dalla base imponibile dei “redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato”.
Come chiarito dalla C.M. 1/2001 (§ 1.2.2), la norma in commento riprende la disposizione contenuta all’art. 3 co. 3 lett. c) del TUIR (ora abrogata) e ne ripropone i contenuti per l’anno d’imposta 2001 con riferimento ai c.d. lavoratori “transfrontalieri”.
La disposizione limita l’esclusione dalla base imponibile IRPEF ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate da soggetti residenti nel territorio dello Stato:
· nelle zone di frontiera (quali, ad esempio: Francia, Svizzera, Austria e San Marino);
· in altri Paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di Monaco).
La C.M. 1/2001 (§ 1.2.2) precisa che rientrano, pertanto, in tale previsione “quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro”.
Invero, è stato osservato in dottrina come la disposizione faccia riferimento ai “redditi derivanti da lavoro dipendente prestato … all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi” e non ai soggetti che svolgono tale attività lavorativa; “la circolare ministeriale sembra perciò limitare l’ambito di applicazione della proroga dell’esclusione dalla base imponibile. Il testo di legge infatti non prevede che i lavoratori debbano necessariamente
recarsi quotidianamente all’estero per svolgere l’attività lavorativa”.
Sono, invece, esclusi dall’ambito applicativo del richiamato art. 3 co. 2, e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime impositivo dell’art. 48 co. 8-bis del TUIR i lavoratori dipendenti residenti in Italia che soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi, “in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero”.
Allo stesso modo, non rientrano nella previsione dell’art. 3 co. 2 della L. 388/2000 e sono sottoposte ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero:
· redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all’estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi;
· redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero, soggiornano all’estero per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.
Si osserva, infine, che, a norma del secondo periodo del richiamato art. 3 co. 2, i soggetti che percepiscono i suddetti redditi “non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico”.
Tali redditi dovranno, inoltre, essere dichiarati dal percettore, in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.
__________________
La Cubana
La Cubana non in linea  
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Vecchio 28-01-08, 13:09   #29 (permalink)
User Newbie
 
Data di registrazione: Jan 2008
Messaggi: 3
lavoro : in italia
residente: in italia
datore di lavoro : sa svizzera con sede in svizzera

tasse?
detrazioni famigliari a carico?
assegni famigliari?

aiutoooooo!!!
ilkalle non in linea  
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Vecchio 11-03-08, 15:50   #30 (permalink)
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Data di registrazione: Jul 2007
Messaggi: 14
Quote:
La Cubana Visualizza il messaggio
Sono, invece, esclusi dall’ambito applicativo del richiamato art. 3 co. 2, e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime impositivo dell’art. 48 co. 8-bis del TUIR i lavoratori dipendenti residenti in Italia che soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi, “in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero”.
Allo stesso modo, non rientrano nella previsione dell’art. 3 co. 2 della L. 388/2000 e sono sottoposte ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero:
· redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all’estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi;
· redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero, soggiornano all’estero per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.
Si osserva, infine, che, a norma del secondo periodo del richiamato art. 3 co. 2, i soggetti che percepiscono i suddetti redditi “non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico”.

Tali redditi dovranno, inoltre, essere dichiarati dal percettore, in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.
Mi riallaccio a questa risposta per capire una cosa:

Se un residente in Italia di Milano, viene assunto da una società in Svizzera, di un titolare svizzero, a Zurigo, quindi un cantone che non è nella fascia di confine, risiede lì per la maggior parte del tempo per svolgere il suo lavoro quindi più di 183 giorni per svolgere il suo lavoro con rientro a casa periodico (settimanale, bisettimanale, mensile, ecc.) ma mantiene comunque residenza, famiglia e prima casa di proprietà in Italia come viene trattato fiscalmente?

Mi sembra di aver capito che in questo caso le tasse vengono pagate in Svizzera per i redditi prodotti in Svizzera.
bluewolf non in linea  
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