Un Evento Unico. 5 Sale. 27 Interventi. SEO, SOCIAL, E-Commerce, Mobile, Turismo.
CLICCA QUI e SCOPRI DI PIù X Chiudi
 
Forum GT: Condividiamo idee e conoscenza Forum GT: Condividiamo idee e conoscenza


Condividi questo contenuto nei Social Network:
Ti stiamo aspettando: Registrati subito e gratis. Entra a far parte di una delle comunità più attive in Italia. Se hai dimenticato i tuoi dati li puoi recuperare subito.


Vai indietro   Forum per Webmaster: Condividiamo Idee e Conoscenza > Fisco e Leggi > Consulenza Legale
Benvenuto! Forum Regole FAQ Lista utenti Calendario Segna come letti

Consulenza Legale Risponde l'Avvocato

Hey Amico Visitatore,
Condividi con noi le tue idee e la tua conoscenza Aprendo una nuova discussione nella sezione Consulenza Legale


Rispondi
 
LinkBack Strumenti di discussione
Vecchio 28-01-09, 20:41   #1 (permalink)
 
Data di registrazione: Jan 2009
Ubicazione: Brescia
Messaggi: 72
Invia un messaggio tramite Skype a pablov
Tutela del risparmiatore nei contratti di investimento finanziari: cenni

Ciao... pubblico nel forum un piccolo articoletto che ho redatto alcune settimane fa per l'associazione dei consumatori con cui collaboro... credo possa essere d'interesse generale... ho controllato se ciò mi sia consentito e non mi pare di aver trovato regole che lo vietano: datemi conferma di ciò o altrimenti bannatemi (si dice così?)...

Faccio un'ulteriore doverosa premessa, prendendola da puntuali post di altri internauti: questi "appunti a ruota libera" non sono né sostituiscono una consulenza professionale e devono essere considerati solo quali sintesi personali della normativa vigente. Qualsiasi applicazione pratica da parte di “non addetti ai lavori” sarebbe opportuno superasse il vaglio di un consulente esperto in materia, che saprà anche valutare eventuali aggiornamenti nella normativa intervenuti tra la data di questi appunti ed il caso concreto a lui sottoposto.


TUTELA DEL RISPARMIATORE NEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO FINANZIARI
Negli ultimi anni si è posta con particolare urgenza la questione della responsabilità degli intermediari finanziari nelle operazioni "spericolate" di finanza creativa che hanno visti coinvolti migliaia di consumatori.
Norme a tutela dei risparmiatori sono collocate nel decreto legislativo n. 58/1998 (meglio noto come TUF) e nel Regolamento Consob 01.07.1998, n. 11522; in particolare l'art. 21 del TUF impone agli intermediari finanziari di prestare i servizi di investimento con diligenza e correttezza, di acquisire ogni informazione necessaria dai clienti e di operare in modo che i medesimi siano sempre adeguatamente informati. L'art. 28 della richiamata delibera Consob prevede poi l'obbligo per gli intermediari finanziari di prestare o anche solo consigliare operazioni finanziarie unicamente dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento; e, ancora, l'art. 29 impone di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, informandone per contro l'investitore (cd. suitability rule).
Fornite queste coordinate normative, l'obbligo di informazione del cliente posto a carico dell'intermediario finanziario deve essere quindi inteso in una duplice prospettiva: il dovere di consulenza finanziaria e l'obbligo di conoscenza dell'investimento. In questa sede si vuole porre l'attenzione sul ruolo fondamentale che il "rating" riveste in tale ambito: rappresentando un indice di valutazione della solvibilità dell'ente emittente, che dovrebbe porre il consumatore al riparo da spiacevoli sorprese, la legge pone a carico dell'intermediario l'obbligo non solo di comunicarlo al risparmiatore in modo analitico e dettagliato ma finanche il dovere di consulenza che deve tendere alla protezione dell'investitore attraverso la chiara spiegazione del significato dell'indice medesimo.
In sede giudiziaria a volte può risultare assai difficile dimostrare la mancata diligenza dell'intermediatore, anche perchè la comunicazione esatta del rating rappresenta un elemento tale da escludere la responsabilità dell'intermediario e tale da precludere al cliente anche eventuali azioni tese al risarcimento del danno (Trib. Roma, sent. 25.05.2005). Proprio per questo è fondamentale che il risparmiatore, al momento della sottoscrizione del contratto di investimento, non solo si faccia rilasciare dall'intermediario il documento sui rischi generali degli investimenti ma ne comprenda a fondo il contenuto, anche rivolgendosi ad altri esperti.
La violazione delle regole sopra enunciate comporta, secondo la Giurisprudenza più recente (Trib. Firenze, sent. 29.05.2006; Trib. Genova, sent. 15.03.2005), la risoluzione per inadempimento del contratto di investimento, con la possibilità per il risparmiatore di agire per il risarcimento dei danni tutti patiti.

Ciao, Paolo

Ultima modifica di pablov : 28-01-09 20:44. Motivo: errata impaginazione
pablov non in linea   Rispondi citando
Vecchio 30-01-09, 19:10   #2 (permalink)
Avvocato
Moderatore
 
L'avatar di bsaett
 
Data di registrazione: Aug 2007
Ubicazione: Napoli
Messaggi: 2,770
Ciao Paolo,

e grazie per il prezioso contributo. Se possibile cercheremo di dare maggiore risalto al tuo post.
bsaett non in linea   Rispondi citando
Rispondi
Tags: , , , ,



Strumenti di discussione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi allegare file
Non puoi editare i tuoi post

BB code is Attivo
smilies è Attivo
[IMG] il codice è Attivo
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivo
Pingbacks are Attivo
Refbacks are Disattivato
Vai al forum



Tutti gli orari sono GMT +3. Attualmente sono le 05:21.




Forum GT - © 2004-2009 GT idea S.r.l P.iva 02418200800 - Privacy/Disclaimer

SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.