• User Newbie

    Atto di citazione giudice di pace per sinistro stradale

    Cari esperti del forum,
    chiedo a voi dei lumi poichè mi trovo in una situazione in cui nessuno sa chiarirmi bene le cose.
    Vi spiego la questione.
    Ho ricevuto atto di citazione del giudice di pace a seguito di un incidente avvenuto nei mesi scorsi.
    In quell'incidente avrei dovuto avere al 100% la ragione. Le assicurazioni a seguito di perizia patteggiarono per un 50/50 ed io per evitare di fare ricorsi e quant'altro mi accontentai del 50 % di ragione.
    Ad oggi ricevo quest'atto di citazione dove la controparte dice di essere insoddisfatta della somma percepita dalla mia assicurazione per danni alla macchina e danni lievi personali e vuole rivlersi su di me.
    I soggetti citati dinanzi al giudice siamo:

    • Il sottoscritto;
    • La sua assicurazione ( e non la mia a seguito di indennizzo diretto)

    Alla fine dell'atto ci sta scritto che devo presentarmi, per interrogatorio formale sull'incidente.

    Come devo comportarmi?
    Mi sono presentato dalla mia assicurazione e se ne lavano le mani. Mi hanno detto che poichè loro non sono citati nell'atto non intendono fornirmi di un proprio legale e che se voglio devo essere io a provvedere a nominare un legale a mie spese.

    Mi chiedo: ma sbaglio o è loro dovere ed interesse secondo contratto RC AUTO fornirmi di un legale per contenere le spese di condanna qualora dessero ragione alla controparte?

    Come mi consigliate di agire? Hanno o no l'obbligo di darmi un legale o devo presentarmi solo?

    Mi diceva un amico che per incastrarli dovrei inviare l'atto di citazione con raccomandata AR e delegare la compagnia a rappresentarmi quel giorno. In questo modo non possono farsi da parte.

    Risulta al vero tutto cio?

    Spero possiate darmi dei chiarimenti in merito. Sono esaurito e non ho una lira da spendere per andare in qualche avvocato.

    Grazie
    Francesco


  • User Newbie

    Ma nessuno sa darmi delucidazioni?


  • User Attivo

    Gentile Francesco,

    innanzitutto l'atto di citazione che le è stato notificato conterrà sicuramente la data dell'udienza in citazione entro la quale Lei dovrà costituirsi in giudizio ovvero rendersi legalmente presente nel giudizio mediante il deposito di una memoria difensiva.

    Per quanto riguarda l'obbligo della Sua compagnia assicurativa di fornirle assistenza legale se questa condizione non è prevista dal Suo contratto non sussiste nessun obbligo per la compagnia di fornirle un legale.

    Vero è che in questo caso l'attore (chi l'ha citata in giudizio) avrebbe dovuto citare in giudizio Lei e la Sua compagnia assicuratrice e dunque Lei dovrebbe costituirsi in giudizio (tramite un legale di fiducia ovviamente) facendo rilevare che il contraddittorio non è integro in quanto doveva essere citata la Sua compagnia assicuratrice.

    Inoltre, laddove il Giudice di Pace non ritenesse leso il contraddittorio come spiegatole sopra, Lei ha il diritto di chiamare in giudizio la Sua compagnia assicurativa affinchè la tuteli dalla domanda visto che all'epoca dei fatti la garantiva in virtù di polizza.

    Insomma, pressupposto imprescindibile è che deve rivolgersi comunque ad un legale affinchè la tuteli in giudizio.

    Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti chieda pure.

    Saluti.


  • User Newbie

    1)innanzitutto l'atto di citazione che le è stato notificato conterrà sicuramente la data dell'udienza in citazione entro la quale Lei dovrà costituirsi in giudizio ovvero rendersi legalmente presente nel giudizio mediante il deposito di una memoria difensiva. 1) SI CONTIENE LA DATA PER PRESENTARMI il 17 MAGGIO 2011
    2) Per quanto riguarda l'obbligo della Sua compagnia assicurativa di fornirle assistenza legale se questa condizione non è prevista dal Suo contratto non sussiste nessun obbligo per la compagnia di fornirle un legale. 2) Mi sono letto bene il contratto e in un'articolo c'e scritto quanto segue:
    PS: per privacy ho omesso il nome dell'assicurazone con il segno ?.> ART. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE
    ?Assicurazioni S.p.A. assume,
    [LEFT]fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
    [LEFT]L’Assicurato è tenuto
    [/LEFT]
    a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. ? Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
    [LEFT]? Assicurazioni S.p.A. non riconosce [/LEFT]
    le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.[/LEFT]
    [LEFT]
    3) Vero è che in questo caso l'attore (chi l'ha citata in giudizio) avrebbe dovuto citare in giudizio Lei e la Sua compagnia assicuratrice e dunque Lei dovrebbe costituirsi in giudizio (tramite un legale di fiducia ovviamente) facendo rilevare che il contraddittorio non è integro in quanto doveva essere citata la Sua compagnia assicuratrice. 3) Mi è stato riferito che la mia compagnia assicuratrice non è stata correttamente citata poichè con l'oramai nota legge sull'indennizzo diretto la controparte deve solo citare la propria compagnia assicuratrice che lo liquiderà personalmente per poi chiedere l'ammontare della somma alla mia compagnia. Le corrisponde al vero?
    4) Inoltre, laddove il Giudice di Pace non ritenesse leso il contraddittorio come spiegatole sopra, Lei ha il diritto di chiamare in giudizio la Sua compagnia assicurativa affinchè la tuteli dalla domanda visto che all'epoca dei fatti la garantiva in virtù di polizza.4) A tutt'oggi sono assicurato sempre con la stessa compagnia ed in caso di vittoria della controparte sbaglio o pagherà comunque la mia compagnia in virtù della polizza RC AUTO? E quindi non è loro interesse rappresentarmi in giudizio per contenere le eventuali spese di condanna qualora l'attore l'avesse vinta?
    5) Insomma, pressupposto imprescindibile è che deve rivolgersi comunque ad un legale affinchè la tuteli in giudizio. 5) Ma perchè devo preoccuparmi di prendere un legale a mie spese? Sbaglio o mi servirebbe solo per tutelare la mia compagnia e non me? A che fare l'ho stipulata RC AUTO se in caso di giudizio dovrei io procurarmi un legale? Tra l'altro io sto andandio in giudizio poichè LA CONTROPARTE NON E' SODDISFATTA DELL'INDENNIZZO RICEVUTO DALLA MIA COMPAGNIA.

    La ringrazio vivamente avvocato se vorrà darmi ulteriori delucidazioni in merito visto che adesso le ho fornito ulteriori elementi.

    Le preciso che già di testa mia, in virtù del sopracitato articolo contenuto nel contratto della polizza ho inviato L'ORIGINALE DELL'ATTO DI CITAZIONE ALL' UFFICIO SINISTRO DELLA MIA ASSICURAZIONE FIRMATO SUL RETRO PER DELEGA.

    Io naturalemnte mi presenterò per l'interrogatorio formale dove mi si chiede di confermare se l'incidente così come dichiarato dalla controparte è corretto.
    ALtra beffa: la controparte ha scritto ciò che le conveniva.... Io dichiarerò quasi l'opposto, sarà il giudice a stabilire.

    [LEFT]Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti chieda pure.[/LEFT]
    [LEFT]
    Spero possa darmi qualche dritta, non ci dormo la notte. [/LEFT]

    [/LEFT]


  • User Newbie

    quote=Avv. Luciano Cdi;873564]Gentile Francesco,

    1)innanzitutto l'atto di citazione che le è stato notificato conterrà sicuramente la data dell'udienza in citazione entro la quale Lei dovrà costituirsi in giudizio ovvero rendersi legalmente presente nel giudizio mediante il deposito di una memoria difensiva.

    1. SI CONTIENE LA DATA PER PRESENTARMI il 17 MAGGIO 2011

    2. Per quanto riguarda l'obbligo della Sua compagnia assicurativa di fornirle assistenza legale se questa condizione non è prevista dal Suo contratto non sussiste nessun obbligo per la compagnia di fornirle un legale.

    3. Mi sono letto bene il contratto e in un'articolo c'e scritto quanto segue:
      PS: per privacy ho omesso il nome dell'assicurazone con il segno ?.

    [LEFT]ART. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE[/LEFT]

    ?Assicurazioni S.p.A. assume,
    [LEFT]fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

    **L’Assicurato è tenuto **[/LEFT]

    [LEFT]a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. ? Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.

    **? Assicurazioni S.p.A. non riconosce **[/LEFT]

    [LEFT]le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e **non risponde **di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.[/LEFT]

    [LEFT]3) Vero è che in questo caso l'attore (chi l'ha citata in giudizio) avrebbe dovuto citare in giudizio Lei e la Sua compagnia assicuratrice e dunque Lei dovrebbe costituirsi in giudizio (tramite un legale di fiducia ovviamente) facendo rilevare che il contraddittorio non è integro in quanto doveva essere citata la Sua compagnia assicuratrice.[/LEFT]

    [LEFT]3) Mi è stato riferito che la mia compagnia assicuratrice non è stata correttamente citata poichè con l'oramai nota legge sull'indennizzo diretto la controparte deve solo citare la propria compagnia assicuratrice che lo liquiderà personalmente per poi chiedere l'ammontare della somma alla mia compagnia. Le corrisponde al vero?[/LEFT]

    [LEFT]4) Inoltre, laddove il Giudice di Pace non ritenesse leso il contraddittorio come spiegatole sopra, Lei ha il diritto di chiamare in giudizio la Sua compagnia assicurativa affinchè la tuteli dalla domanda visto che all'epoca dei fatti la garantiva in virtù di polizza.[/LEFT]

    [LEFT]4) A tutt'oggi sono assicurato sempre con la stessa compagnia ed in caso di vittoria della controparte sbaglio o pagherà comunque la mia compagnia in virtù della polizza RC AUTO? E quindi non è loro interesse rappresentarmi in giudizio per contenere le eventuali spese di condanna qualora l'attore l'avesse vinta?[/LEFT]

    [LEFT]5) Insomma, pressupposto imprescindibile è che deve rivolgersi comunque ad un legale affinchè la tuteli in giudizio.[/LEFT]

    [LEFT]5) Ma perchè devo preoccuparmi di prendere un legale a mie spese? Sbaglio o mi servirebbe solo per tutelare la mia compagnia e non me? A che fare l'ho stipulata RC AUTO se in caso di giudizio dovrei io procurarmi un legale? Tra l'altro io sto andandio in giudizio poichè LA CONTROPARTE NON E' SODDISFATTA DELL'INDENNIZZO RICEVUTO DALLA MIA COMPAGNIA.

    La ringrazio vivamente avvocato se vorrà darmi ulteriori delucidazioni in merito visto che adesso le ho fornito ulteriori elementi. [/LEFT]

    [LEFT]Le preciso che già di testa mia, in virtù del sopracitato articolo contenuto nel contratto della polizza ho inviato L'ORIGINALE DELL'ATTO DI CITAZIONE ALL' UFFICIO SINISTRO DELLA MIA ASSICURAZIONE FIRMATO SUL RETRO PER DELEGA.[/LEFT]

    [LEFT]Io naturalemnte mi presenterò solo per l'interrogatorio formale dove mi si chiede di confermare se l'incidente così come dichiarato dalla controparte è corretto.
    ALtra beffa: la controparte ha scritto ciò che le conveniva.... Io dichiarerò quasi l'opposto, sarà il giudice a stabilire.[/LEFT]

    [LEFT]Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti chieda pure.

    Spero possa darmi qualche dritta, non ci dormo la notte. [/LEFT]

    Saluti.
    [/quote]

    [LEFT]
    [/LEFT]


  • User Attivo

    Gentile Utente,

    Per quanto riguarda l'art. della polizza assicurativa che Lei mi ha riportato il primo capoverso è molto indicativo..."fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati".

    Questa condizione contrattuale non sta a significare che la compagnia Le deve nominare un difensore ma che in talune vertenze SE NE HA INTERESSE può surrogarsi nella sua posizione ovvero può entrare la compagnia stessa in sua sostituzione divenendo essa stessa parte processuale.
    L'ultimo comma dell'articolo da Lei riportato inoltre recita: "Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali".

    Inoltre, l'oggetto del contratto di polizza assicurativa RCA non è quello di garantirLe un difensore a spese della compagnia ma di garantirla in caso di richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

    Inoltre le norme del Codice di Procedura Civile sono ben precise...l'attore ha avanzato una domanda nei suoi confronti personalmente in solido con la sua assicurazione questo vuol dire che se Lei non si difende nel processo potrebbe rischiare di avere una sentenza e quindi un titolo esecutivo nei Suoi confronti e che potrà essere azionato dall'attore nei suoi confronti.

    Dunque non è proprio esatto che nominando un avvocato per costituirsi andrebbe a tutelare la sua assicurazione ...andrebbe a tutelare se stesso.

    Dovrà quindi costituirsi in giudizio e chiamare in causa la Sua compagnia assicurativa affinchè in caso di soccombenza adempia al risarcimento al suo posto.

    Inoltre il suo invio dell'originale dell'atto di citazione alla Sua compagnia assicurativa dal punto di vista procedurale non produce alcun effetto in quanto allo stato il processo pende nei suoi confronti e se non si costituisce entro il 17 maggio e non chiama in giudizio la sua compagnia questa non potrà essere obbligata a pagare.

    Il codice di procedura civile purtroppo è molto rigoroso.

    Se vuole ulteriori chiarimenti chieda pure.

    Saluti

    Avv. Luciano Castaldi


  • User Newbie

    "Inoltre il suo invio dell'originale dell'atto di citazione alla Sua compagnia assicurativa dal punto di vista procedurale non produce alcun effetto in quanto allo stato il processo pende nei suoi confronti e se non si costituisce entro il 17 maggio e non chiama in giudizio la sua compagnia questa non potrà essere obbligata a pagare"

    gentilissimo avvocato mi scusi la mia insistenza:

    a quanto pare leggendo bene l'atto di citazione, non è che penda solo a mio carico il processo.
    L'attore ha CITATO in primis la sua compagnia di assicurazione, che a seguito di indennizzo diretto rappresenterebbe la mia compagnia e che le ha riconosciuto la parziale (50%) responsabilità dell'incidente ma che non lo soddisfa per la somma inviatale per danni al mezzo ed ala persona. Non so se sono stato chiaro su questo punto.
    Di conseguenza come seconda persona citata ci sono mio fratello che è il proprietario della macchina ed io che la guidavo. Alla fine ci sta scritto che in via istruttoria si chiede di ammettere ad interrogatorio formale me per accertare il VERO CHE..... dell'incidente.

    IN CONCLUSIONE LA MIA DOMANDA E': non saraà il giudice in automatico a provvedere a far pagare la mia assicurazione chè indirettamente è citata nell'atto?

    Grazie infinite
    Francesco


  • User Attivo

    Gentile Fracensco,

    da un punto di vista procedurale non esiste un soggetto "indirettamente" citato in giudizio....la Sentenza produrrà effetti solo ed esclusivamente tra le persone che sono state citate in giudizio dall'attore.

    Se vi sono vizi dovrà costituirsi e farli rilevare.


  • Lavoro come fornitore di servizi agli agenti di assicurazione e una cosa mi sembra strana, in tutto il discorso non viene citato l'Agente ...
    La PRIMA cosa da fare è chiedere informazioni al proprio Agente! figura più che qualificata per dare informazioni e suggeriementi.
    L'agente DOVREBBE tutelare il proprio cliente e non necesariamente il proprio fornitore (compagnia) DOVREBBE inoltre essere molto ben preparato ed istruito in merito.
    Cosa ha suggerito? Cosa propone?


  • User Newbie

    Hai detto bene L'agente dovrebbe tutelare il cliente e non proprio il fornitore. Il fatto qui è che l'agente è impreparato al massimo e mi ha lasciato in mezzo ai casini. La sede centrale è a Roma ed è irrintracciabile. Sono riuscito ad avere solo il recapito del centro sinistri ed ho inviato l'atto di citazione firmandolo per delega invitandoli a rappresentarmi il giorno dell'undienza.

    Mi sono documentato da solo su fonti on line e seguendo analoghe esperienze.

    Sono arrivato a queste conclusioni:

    • L'agenzia mia non viene citata poichè a seguito di indennizzo diretto l'attore deve citare direttamente la sua compagnia e non la mia se vuole altri soldi.
    • l'art 1917 del codice civile recita il seguente testo:
      Articolo 1917. Nell’assicurazione della responsabilit civile l’assicuratore e obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilit dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).
      L’assicuratore ha facolt, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennit dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
      Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
      L’assicurato, convenuto dal danneggiato, pu chiamare in causa l’assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)
      (Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).

    L'unica risposta che ho avuto dal miop agente è stata la seguente:
    << noi non forniamo il legale e comuqnue se perdi la causa risarciremo sempre noi, se vuoi io ti consiglio di presentarti con un legale a tue spese, oltretutto noi non siamo citati nell'atto del giudice di pace quindi non prendiamo in mano la pratica>>.

    Le stavo per dire: ma deficiente che non sei altro la legge è cambiata: non sei citato a seguito della normativa sull'indennizzo diretto ecc ecc...

    Poi seguendo analoghi casi on line sul web ho inviato l'atto di citazione e fare formale richiesta scritta di rappresentanza all'udienza per conto mio. In questo modo non potrebbero farsi da parte.

    Se ho sbagliato non saprei , so solo di stare nei casini per loro.

    Grazie a tutti voi per le delucidazioni fornitomi fino ad adesso.

    Francesco


  • User Newbie

    PS: sempre su GT FORUM ho trovato un caso identivo al mio. GLi esperti hanno rsposto. Spero possiate confermare.

    Adesso non riesco ad inserire il link poichè non sono un utente premium. Il titolo della discussione sta sempre in questa sezione ed il titolo è : "In tribunale perchè l'assicurazione non paga"


  • User Newbie

    ciao so che è passato tanto tempo, ma mia moglie è nella stessa situazione e noi non sappiamo cosa fare. Se si potesse sapere come è andata a finire la storia ci sarebbe utilissimo. grazie