• User Newbie

    cessata attivita'

    Buonasera,
    lavoro in una pasticceria da oltre 20 anni e il nosto titolare ha venduto l'attivita' per fine anno ad una persona fisica che ha detto che terra' tutti i dipendenti (siamo in 4). Il titolare attuale ha detto che ci liquida e di non preoccuparsi che la nuova titolare compra l'intero pacchetto compreso i dipendenti.inoltre il nome della ditta rimarra' ma chiedo se tutti i nostri contratti indeterminati full time rimarranno invariati secondo leggi oppure avremo delle sorprese negative?

    Grazie

    rora 😞


  • User

    A vostra tutela c'è l'art 2112 del codice civile:

          **«Art. 2112 ? Mantenimento dei diritti dei lavoratori            in caso di trasferimento d?azienda
          **     1. In caso di trasferimento d?azienda,            il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva            tutti i diritti che ne derivano (1).
               2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati,            in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del            trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice            di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione            del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (1).
               3. Il cessionario è tenuto ad applicare            i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi            nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento,            fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti            collettivi applicabili all?impresa del cessionario. L?effetto            di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del            medesimo livello (1).
               4. Ferma restando la facoltà di            esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti,            il trasferimento d?azienda non costituisce di per sé motivo            di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono            una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d?azienda,            può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all?art.            2119, primo comma.
               5. Ai fini e per gli effetti di cui al            presente articolo si intende per trasferimento d?azienda qualsiasi            operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti            il mutamento nella titolarità di un?attività economica            organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento            e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere            dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il            trasferimento è attuato ivi compresi l?usufrutto o l?affitto            di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì            al trasferimento di parte dell?azienda, intesa come articolazione            funzionalmente autonoma di un?attività economica organizzata,            identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del            suo trasferimento (2).
               6. Nel caso in cui l?alienante stipuli            con l?acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene            utilizzando il ramo d?azienda oggetto di cessione, tra appaltante            e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all?art.            1676 (3).
         (1) I primi tre commi sono stati            così sostituiti dall?art. 47 della legge 29 dicembre 1990,            n. 428.
          (2) Il quinto comma è stato così sostituito dal d. lgs.            10 settembre 2003, n. 276.
          (3) Comma aggiunto dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
    

    Quindi in teoria non dovrbbe cambiare nulla, state comunque attentie prima di firmare qualcosa controllate bene, chiedete ed eventualmente rivlgetevi in gruppo ad un sindacato o ad un avvocato.
    Saluti
    Lucbello