• User Attivo

    Pedopornografia

    Buongiorno.

    Nei reati legati alla pedopornografia via internet, è sufficiente un indirizzo IP per condannare una persona?

    Supponiamo che una persona venga indagata perchè, tempo fa, dal suo indirizzo IP risultarono scaricati dei file illeciti. Durante la perquisizione in casa, non viene trovato nulla di illecito...nessuna prova insomma... (vuoi perchè nel frattempo è stato cambiato il pc, vuoi perchè essendo una rete wireless qualcuno è entrato, insomma: non c'è nulla di irregolare da sequestrare).

    Ecco, un IP è una prova che può condannare una persona?


  • Super User

    Ciao Pumino. No. non è una prova sufficiente se non accompagnata da altri indizi.


  • User Attivo

    Ah ok.... Ma quindi i tizi interessati a quel materiale potrebbero scaricare su un supporto, e poi farlo sparire, e rimanere impuniti...
    Non mi sembra corretto...


  • Super User

    Sarebbe ancor più scorretto che si condannino persone senza la prova o almeno indizi gravi precisi e concordanti che abbiano essi stessi tenuto quella condotta.


  • User Attivo

    Effettivamente è vero... Se dalla mia rete wireless qualcuno entrasse abusivamente, scaricando materiale illecito, e si cercasse di incolparmi...la cosa mi infastidirebbe assai.


  • User Attivo

    Ma, nel caso, si potrebbe subire un irruzione perquisitiva anche a distanza di due anni dai fatti?
    Avevo un'inquilino dalle dubbie tendenze che si connetteva dalla mia rete...non vorrei mai che...


  • User Attivo

    @giurista said:

    Sarebbe ancor più scorretto che si condannino persone senza la prova o almeno indizi gravi precisi e concordanti che abbiano essi stessi tenuto quella condotta.

    Ma, nel caso, si potrebbe subire un irruzione perquisitiva anche a distanza di due anni dai fatti?
    Avevo un'inquilino dalle dubbie tendenze che si connetteva dalla mia rete...non vorrei mai che...


  • Super User

    Tecnicamente si può indagare sio alla prescrizione del reato.


  • User Newbie

    Buonasera, ho trovato questa discussione e ne approfitto per intervenire e chiedere alcuni chiarimenti in materia.

    • I disegni raffiguranti minori sono vietati in italia, o dipende dalla bravura del disegnatore?
    • Nel caso di materiale borderline, per esempio che a occhio sembra 17-18enni, cosa succede? decide un perito/giudice l'età quindi decidendo per esempio che ha 17 anni, fondando quindi un accusa a carico del possessore, il quale magari credeva che ne avesse 18 invece; o per fondare un accusa il materiale deve raffigurare minori senza ombra di dubbio?

  • Interessante domanda, mi son sempre chiesto se i fumetti o i cartoni animati giapponesi hard di quel genere fossero considerati illegali nel nostro paese.


  • Super User

    Ciao Omegaa. Benvenuto nel Forum GT.
    La tua domanda attiene alla l. 38/2006 che ha modificato l'art. 600quater cp e, nello specifico, alla pedopornografia virtuale.
    L'immagine deve mostrare alla conoscenza dell'uomo medio che il soggetto ritratto è un minore.
    La valutazione dell'immagine spetta al giudice.


  • User Attivo

    @criceto said:

    Interessante domanda, mi son sempre chiesto se i fumetti o i cartoni animati giapponesi hard di quel genere fossero considerati illegali nel nostro paese.

    Quesito interessante infatti..mi sembra di capire dalla risposta di giurista che anche i disegni non sono legali, anche se opere di fantasia.
    Però è strano, essendo solo prodotti di fantasia, non capisco quale sia il bene giuridico protetto. Anche fumetti in cui si uccide, o ci sono scene di discriminazione, violenza, etc.. dovrebbe subire medisima censura.


  • Super User

    Definendo la pedopornografia una condotta che, attraverso immagini, ha grande diffusione e di grande pericolo, si vuole punire qualunque condotta possa ad essa ricondurre.


  • User Attivo

    Mi sono messo a fare una ricerca tra le sentenze ho trovato questa, sembra essere l'unica a riguardo in italia.

    penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=932

    Nella seconda parte, si può trovare la parte riguardo al virtuale

    "1) Immagini e video bidimensionali o tridimensionali realizzate come disegni anche con la tecnica del “cartone animato”, immediatamente indicative di creazione di fantasia;
    2) Immagini tridimensionali rappresentanti soggetti minorenni non confondibili con persone reali : ancorché realizzato nel rispetto delle proporzioni , il prodotto finale è costituito dalla creazione grafica a computer di figure all’evidenza del tutto simili non a persone reali ma a “ manichini” impegnati in atti sessuali.
    Le immagini di cui alle categorie 1) e 2), ancorchè suscitino nell’osservatore riprovazione e disgusto , sono tout court disegni che riproducono soggetti “ virtuali” perché costruiti con il computer ma non suscettibili di essere confusi, anche per qualità grafica, con persone reali e dunque né rappresentative né evocative di situazioni reali.
    3) Immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l’immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente.[...]

    L’elevata qualità grafica con cui sono stati realizzati i corpi, tale da renderli simili a corpi reali e da imprimere loro plasticità e movimento e l’apposizione delle teste di soggetti reali alle figure dei minori, conferisce all’intero contesto rappresentante atti sessuali tra adulto e minore una connotazione di grave realismo.
    L’apposizione di teste di soggetti veri, riferita anche dai consulenti sia del PM che della difesa durante il processo non solo quale possibile ma anche quale del tutto fattibile, è proprio quella utilizzata per la creazione delle immagini delle “ donne famose” ( vid fake pag. 34 della relazione) dove a corpi tridimensionali di donne nude creati virtualmente, impegnati in atti sessuali, è stata apposta la fotografia e così il volto reale di donne dello schermo televisivo e cinematografico , ovvero attrici, presentatrici, soubrettes nonché esponenti politiche.
    Il prodotto finale, nel caso di specie, in considerazione del fatto che le figure dei minori includono una parte assolutamente riconoscibile del corpo quale è il volto e delle già descritte caratteristiche di proporzione, plasticità e movimento dei soggetti rappresentati quali impegnati in atti sessuali, è rappresentativo di situazione simile al reale e lesiva dell’onore, del decoro e dell’equilibrio della persona minorenne, esistente ancorché non identificata, la cui immagine è stata sfruttata ed associata ad un contesto sessuale quale quello suddetto che il legislatore penale riprova e punisce nella norma di cui al capo B).
    L’oggetto della tutela della norma non è la moralità pubblica o il buon costume ma la preservazione della persona del minorenne dallo sfruttamento sessuale.
    Da una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 600 – quater 1 CP* discende che il bene giuridico protetto da tale norma, collocata tra i delitti contro la persona, è quello dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale delle persone fisiche minorenni e innanzitutto del minore ivi realmente rappresentato perché la sua immagine, nella specie proprio la fotografia della sua testa, è stata associata a contesti sessuali quali quelli oggetto del presente giudizio.*
    Debbono quindi essere ***esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici e dunque anche cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia *: la detenzione di siffatte immagini, ancorché riprovevoli per i loro contenuti contrari alla morale pubblica, sarebbe al più sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 528 CP in presenza di una condizione tuttavia assente nel caso di specie, perché il M. si limitava a detenere il materiale di cui alle categ. 1) e 2) senza farne commercio."

    Per ricadere nel 600quater1 sembra sia fondamentale l'utilizzo di una parte di minore esistente, mentre le immagini di pura fantasia ricadono (se diffuse) nei reati contro la morale pubblica, e non nel quater-1. Almeno così mi sembra di capire.

    • Purtroppo il link sulla fonte è non funzionante al momento su wikipedia, però si trova scritto:"In un'intervista, il vicequestore aggiunto Elvira D'Amato del Centro Nazionale per il contrasto alla pedofilia in rete ha dichiarato: «In Italia il cartone animato, così come il fumetto o la riproduzione 3D, non sono contemplati dagli articoli del Codice Penale, che si occupano in questo caso di perseguire i delitti contro la persona, proprio perché i soggetti raffigurati non sono persone reali. Viceversa [...] un fotomontaggio che raffigurasse un minore, nonostante non ritragga una situazione verificatasi nella realtà, sarebbe incriminabile. [...] La legge non può punire l'intenzione di reato. Per quanto il contenuto di un fumetto sia di carattere palesemente pedopornografico, non è perseguibile penalmente al pari di un fumetto che raffiguri scene di omicidio o qualsiasi altra forma di violenza.». Gli hacker all'attacco dei pedofili su internet. Linkiesta.it, 29 agosto 2011. URL consultato in data 15 febbraio 2012."

  • Super User

    Questa la norma: Art. 600-quater.1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

    leggasi la locuzione. "non associate in tutto o in parte a situazioni reali".

    Se vi è l'utilizzo di un minore esistente e lo si raffigura si entra in ben più grave reato.

    Per esclusione di "cartoni animati" etc... si intende, per es, raffigurare il personaggio di un cartone (Heidi) in tali pose. Tutto il resto è punito.


  • User Attivo

    Però è seguita da "la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali" cioè da risultare indistinguibili da un immagine reale...è un disegno per definizione non è reale e non assomiglia alla realtà.
    La sentenza parla di "Immagini e video bidimensionali o tridimensionali realizzate come disegni anche con la tecnica del ?cartone animato?, immediatamente indicative di creazione di fantasia"...quindi tecnica del cartone animato (aka disegno) senza considerare se si raffigurano protagonisti dei cartoni animati o protagonisti inventati, purchè senza utilizzare parti di minori. esclude anche le immagini 3d tal quali, senza l'utilizzo di parti di minore.

    Anche facendo una breve ricerca, a me sembra che nei siti che si occupano di diritto escludano i disegni. Sul "non associate in tutto o in parte a situazioni reali" ho trovato anche questa spiegazione

    ""Immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse" significa "immagini create unendo insieme immagini preesistenti di minorenni (fotomontaggi) oppure utilizzandole almeno in parte (fotoritocchi)"
    Caso n.1 (fotomontaggi): viso di bambino sovrapposto a foto pornografica legale (di adulto, non ripreso alla stessa distanza ovviamente) preesistente in modo che il viso del bambino copra il viso dell'adulto.
    Caso n.2 (fotoritocco): foto intera di bambino vestito, modificata al computer in modo che appaia nudo e disegnandoci (con una qualità di rappresentazione tendente al fotorealismo) i genitali.

    "Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali"
    Traduzione: "La frase di prima si riferisce a quelle immagini che rappresentano scene non avvenute nella realtà" (in tutto: cioè il fotomontaggio di prima) "oppure avvenute in modo diverso da com'è rappresentato nell'immagine" (in parte: cioè il fotoritocco di prima, perché il bambino esiste, ma non era nudo nella foto originale) "inoltre le immagini in questione devono essere fotorealistiche cioè non essere immediatamente riconoscibili come artefatte o comunque non reali" (cioè, ad esempio, nel primo caso, il fotomontaggio è fatto sul corpo di un adulto di colore quando il volto del bambino è bianco e viceversa; nel secondo caso, un pene disegnato con l'ascii-art e non del colore della pelle... ho estremizzato ovviamente, ma è per rendere l'idea).

    Senza che ci siano ENTRAMBE le condizioni (cioè il fotorealismo E la creazione dell'immagine utilizzando almeno in parte una foto di minore, foss'anche dell'unghia dell'alluce del piede sinistro, l'immagine non è illegale per le leggi italiane."

    punto-informatico.it/b.aspx?i=2543670&m=2548643


  • Super User

    "La sentenza parla di "Immagini e video bidimensionali o tridimensionali realizzate come disegni anche con la tecnica del “cartone animato”, immediatamente indicative di creazione di fantasia"
    ANCHE con la tecnica del cartone animato, non la tecnica. Sono d'accordo per il fotomontaggio.

    Assolutamente no circa il resto (utilizzando scene avvenute in modo diverso nella realtà). Se si utilizza un minore per la rappresentazione si entra in altro reato e cioè art 600ter cp: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da curo 25.822 a curo 258.228".

    Il minore non può MAI, in nessun caso, essere utilizzato per questi scopi.


  • User Attivo

    Credo di essermi espreso male, e di aver erroneamente portato la discussione su altri binari, su situazioni dove il reato è inconfutabile, ovvero l'utilizzo di minori reali.
    il tema era quello dei disegni di pura fantasia, dove nessun minore viene coinvolto come modello, o come immagine reale. Matita foglio e immaginazione.

    A quanto si legge, mi sembra che in giro, seguando alcuni estratti di libri di diritto

    books.google.it/books?id=HEMn5_UW5RUC&pg=PA524&lpg=PA524&dq="pornografia+virtuale"+disegni+reato&source=bl&ots=jyDx9wdawj&sig=7wEmdNS4Jehp8PXcXl4Ql4lvWLU&hl=it#v=onepage&q="pornografia virtuale" disegni reato&f=false

    books.google.it/books?id=0D59fIEle0kC&pg=PR7&lpg=PR7&dq=pornografia+virtuale+riflessioni&source=bl&ots=Tc70NW9lC5&sig=MHKo3hP4yTrUomqWqh-Aftc4k7w&hl=it&ei=tcWqTZMW0YuzBr3D6eAB&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=pornografia virtuale riflessioni&f=false

    Vengano sempre escluse le immagini totalmente virtuali, ovvero dove nessun minore reale è stato coinvolto in alcun modo, poichè l'immagine deve apparire all'uomo medio,* indistinguibile* da un immagine reale ("la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali"). I disegni sono sempre riconoscibili come tali e non confondibili con immagini reali.


  • Super User

    Zeta, questa è mera dottrina... ed in tale ambito ognuno dice la sua. In giudizio la dottrina non rileva e la giurisprudenza è ancora assente.
    Quello che posso dire è che la norma tutela il pericolo sul minore e punisce ogni immagine che, in qualche modo, richiama atti reali.
    Ribadisco che per il 600quater 1. nessun minore deve essere stato utilizzato in alcun senso (eccetto il fotomontaggio che attiene ad un minore in atteggiamenti normali e lo si trasforma in foto oscena).


  • User Attivo

    vorrie scusarmi se ho dato l'impressione di far polemica, non era mia intenzione. Vorrei solo capire meglio come funzionano le cose in diritto, e questo argomento mi ha preso come interesse perchè sembra una questione controversa; se non si è capito, mi piace il confronto costruttivo.
    Oggi ho provato nelle ricerche, e qualsiasi ricerca facessi, venivano sempre fuori che sostenevano in modo affermativo (senza ombra di dubbio) che in Italia tali disegni sono legali. ho postato solo link di diritto, ma era pieno di forum, blog, persone che riportavano pareri di avvocati, community etc.. (ognuno di voi può provare) in cui si da la piena certezza che tali immagini, essendo di pura fantasia, siano ammesse.Non ho trovato link, nulla di nulla che sostenesse l'opposto. (lo dico per la cronaca, non come raffozartivo, ci mancherebbe!)

    Ecco, ora mi chiedo: se così non fosse, ovvero ammettiamo che tali disegni siano illegali, non sorge un problema grave di fondo?
    Io, uomo medio qualunque senza vasta conoscenza in diritto, non so se un comportamento è lecito o meno. Non posso chiedere una consulenza legale per ogni minimo dubbio sulla legge.
    Faccio una ricerca per capire meglio quindi se un comportamento è lecito. Uso google e trovo decine e decine di siti, come nel caso dei disegni, che mi dicono senza dubbio che sia legale, e nemmeno uno singolo sito, un sito di specialisti informatici, un blog legale, nulla di nulla, che mi mette in guardia invece sul fatto che sia illecito, o comunque metta dubbi a riguardo.

    La mia conseguente condotta sarà quindi di reputare tale fatto (possedere disegni in questo caso) lecito, senza minimamente pensare che io sia reato. Anzi, potrei addirittura commetere tale reato (procurarmi tali disegni) senza neanche pensare che sia illecito, ma con la piena convinzione che non lo sia. Non so se mi spiego.