• User Newbie

    ..pesanti offese, minaccie ecc.. sul posto di lavoro..!! COSA FARE..?!

    Salute a tutti...

    Spero di trovare delle risposte alla situazione che sto vivendo.

    Sono un operatore tecnico che lavora da qualche anno in un'azienda e che ha ricevuto pesanti minacce, parolacce ed insulti dal suo capo reparto che critica il mio modo di lavorare, nonostante la mia professionalità!. Inoltre questo suo atteggiamento ha incoraggiato, tra i suoi colleghi e amici da 20 anni, il mio isolamento.!

    Da quando ho cominciato a lavorare in questa azienda non sono mai stato accettato dai colleghi per l'incarico iniziale di capo reparto e per la retribuzione assegnatami, fin da subito, grazie alla mia professionalità ed esperienza lavorativa precedente; Questa situazione ha turbato gli operai in quanto non si era mai verificata in quell'azienda. Successivamente date le difficoltà di gestione dei complessi atteggiamenti e comportamenti scorretti degli operai che si sono verificati durante quell'incarico iniziale, il Direttore decise di assegnarmi l'incarico di operatore tecnico promuovendo un mio subalterno come capo reparto al mio posto.

    Nonostante il nuovo incarico che rivesto l'atteggiamento non è cambiato di molto.

    Non so come comportarmi, in quanto non ho nessun testimone.

    Quale strada devo intraprendere in questa situazione..?


  • Super User

    Ciap FABIO//, benvenuto nel Forum GT.
    Per le azioni ingiuriose precedenti, se non hai prove, non puoi fare nulla.
    Per il futuro potresti portare con te un piccolo registratore e registrare gli insulti e, successivamente, sporgere querela.
    Se l'azienda ha un'altra filiale potresti chiedere il trasferimento e, comunque, munito di prove, chiedere all'azienda di comminare sanzioni disciplinari a chi ti insulta.
    Infine, se tu sei stato assunto con una mansione di capo reparto, a meno che non hai accettato espressamente la nuova mansione, chiedere che ti sia dato da svolgere il compito (di caporeparto) per cui sei stato assunto.


  • User Newbie

    @giurista said:

    Ciap FABIO//, benvenuto nel Forum GT.
    Per le azioni ingiuriose precedenti, se non hai prove, non puoi fare nulla.
    Per il futuro potresti portare con te un piccolo registratore e registrare gli insulti e, successivamente, sporgere querela.
    Se l'azienda ha un'altra filiale potresti chiedere il trasferimento e, comunque, munito di prove, chiedere all'azienda di comminare sanzioni disciplinari a chi ti insulta.
    Infine, se tu sei stato assunto con una mansione di capo reparto, a meno che non hai accettato espressamente la nuova mansione, chiedere che ti sia dato da svolgere il compito (di caporeparto) per cui sei stato assunto.

    Salute a tutti.. Grazie per la risposta..

    Mi attrezzerò al più presto di dispositivi di video e audio registrazione..!! Procederò in seguito a sporgere querela, comunicherò al responsabile del personale l'accaduto e chiederò di essere trasferito a nuovo incarico, purtroppo sempre nell'ambito di quell'azienda..!!

    Sono stato io ad accettare la retrocessione in quanto non era più possibile coordinare delle persone che alleate mi umiliavano e sabotavano gli impianti lasciandomi poi da solo a risolvere i problemi..!! Tutto perchè non avevano accettato la decisione dell'azienda la quale assumeva dall'esterno un responsabile di reparto senza tenere conto degli operai interni che volevano promuovere il loro preferito e più simpatico collega amico..!!

    Ammetto che non ho idea che cosa potrebbero assegnarmi, vista la mia complessa situazione, ma non vorrei e temo che dopo la querela presentata abbia delle ritorsioni da parte dell'azienda assegnandomi mansioni umilianti, come è già capitato ad alcuni colleghi di altri reparti per altri motivi...!!
    In questo caso è possibile difendersi..!?


  • Super User

    Fai attenzione a registrare solo i momenti in cui avvengono i fatti ingiuriosi. Registra le voci...non fare video. I video non sono ammissibili.
    In caso di mobbing puoi sempre rivalerti.. tenendo presente che oggi, con la riforma Fornero, nessun posto di lavoro è più sicuro.


  • User

    Concordo in parte con Giurista, ma pensa sia doverosa una precisazione: anche i video sono ammissibili eccome. Non si lasci intimorire da ciò che si sente dire a proposito della disciplina sulla privacy, la maggior parte delle cose che si dicono non sono totalmente corrette.
    Nell'ambito di un giudizio di diritto civile, in questo caso di fronte al Giudice del Lavoro, ogni tipo di prova è ammissibile e non vi è alcuna limitazione data dalla privacy: certo i video ottenuti dovranno restare confinati all'interno del solo processo, e non potrà farne in alcun modo altro uso all'infuori di esso. Ad ogni modo, nel Suo caso non sono strettamente necessari, ciò che a Lei serve sono parole, non immagini.
    La prima cosa da fare, comunque, è scrivere al datore di lavoro, denunciando la situazione: anche se Lei non riuscisse ad ottenere prove concrete, la lettera di denuncia fatta al datore di lavoro già rappresenta un buon indizio e il Giudice del Lavoro ne è sempre ben conscio, perché è conscio delle difficoltà che il lavoratore incontra nel reperire le prove a suo favore, che sono quasi sempre nelle sole mani del datore di lavoro. La società sarà costretta a prendere posizione e se non la farà, la mancata risposta potrà essere valutata come non contestazione dei fatti denunciati e quindi, in buona sostanza, come prova di quei fatti.


  • Super User

    Collega, mi capitò un caso molto simile dove l' imputato fu condannato per il reato ex art. 615bis cp. (io ero per la parte civile).
    Purtroppo non vi è solo l'ambito civile da tutelare...nel video in oggetto apparivano in sottofondo anche altri colleghi, riconoscibili.
    Ritengo non sia mai opportuno avventurarsi in una attività probatoria tanto pericolosa...


  • User

    Collega, probabilmente il tuo caso era molto diverso. La fattispecie che tu citi fa riferimento al domicilio privato, non al luogo di lavoro.
    Ma, soprattutto, queste interpretazioni restrittive ed eccessivamente cautelative, sono spesso, troppo spesso in danno del Cliente: nella mia esperienza di giuslavorista, presso il Foro di Milano, uno dei più autorevoli d'Italia, i Giudici sono grazie a Dio dotati di grandissimo buon senso: nessun giudice, nemmeno quello penale, si è mai sognato di imputare violazioni di questo tipo, quando, come ho detto prima, le risultanze probatorie restano confinate nel solo processo e sono utilizzate per la tutela dei propri diritti.
    Tutt'al più le prove non verranno valutate come ci si aspetta, ma è rarissimo che questo vada in danno del cliente. Si tratta poi di una fattispecie a querela della persona offesa, quindi i terzi presenti nel video dovrebbero venire a conoscenza del video stesso (e non si vede come, dato che il processo civile non è pubblico e gli atti di causa non sono accessibili se non alle parti, ai loro difensori e ai Giudici). Io tendo sempre a restare con i piedi molto per terra.


  • Super User

    No.. era più o meno lo stesso. Il lavoratore (per un caso di mobbing) aveva fatto riprese audiovisive con l'uso del cellulare.
    Esperita l'azione civile si venne a sapere che aveva ritratto i Sigg. Tizio e Caio oltre ad una segretaria. Fu condannato.

    Circa la tua eccezione in merito al domicilio privato, in ambito penale la concezione di privata dimora è più ampia rispetto al diritto civile, includendo anche il luogo di lavoro.
    Ti cito, per tutte, Cass. 25666/03 "Nei luoghi ove si esplica stabilmente l’attività lavorativa (l’ufficio come il negozio), è evidente che debba ritenersi vietato, ex articolo 615bis c.p., filmare le relative attività e i soggetti che le compiono, venendosi per questa via ad offendere il bene della libertà domestica, protetto dalla norma incriminatrice, né più né meno di quanto non avvenga in caso di installazione di videocamere collegate in modo da riprendere la soglia di casa, pacificamente sanzionabili” e Cass. 10444/06 dove si ribadisce nella pronuncia, tendente a valorizzare al massimo la sfera individuale inviolabile della persona, sussistente il reato indipendentemente dal luogo nel quale l’attacco alla stessa venga perpetrato. Potrà trattarsi, secondo i giudici di Piazza Cavour, indifferentemente, di un luogo di abitazione o di un luogo di lavoro, quest’ultimo pubblico o privato.


  • User

    Certo, ma nel tuo caso, se leggi il fatto, come sempre ciò che più rileva, la fattispecie è ben diversa: una ripresa fatta da un terzo, del tutto estraneo, dal suo balcone di casa, per andare a riprendere casa e autorimessa. E' molto diverso dal nostro caso.


  • Super User

    Collega, nel mio caso la ripresa non era fatta da un terzo. O meglio, l'agente era da considerarsi terzo nei confronti dei soggetti ritratti nello sfondo.
    Ribadisco, il concetto di privata dimora in ambito penale è più ampio rispetto all'ambito civile con la conseguenza che io non posso ritrarre il collega dello stesso ufficio.

    "Il concetto di privata dimora e' piu' ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi luogo esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente manifestazioni della attivita' individuale per motivi leciti i piu' diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio: pertanto è stato ritenuto luogo di privata dimora lo stabilimento industriale o il partito politico (Rv 134378). Con la ulteriore conseguenza che anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l'esterno, viene dal proprietario utilizzato per lo svolgimento di un'attivita' lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso, costituisce un luogo di privata dimora, *Corte di Cassazione Sezione V Pen. n. 30957/10
    *


  • User

    Io comprendo tutto quello che stai dicendo, ma mi trova completamente in disaccordo. Ti cito una sentenza e un breve commento introduttivo, che spero possa chiarire meglio il senso di quello che dico.
    **
    Utilizzabili nel corso del processo i video girati da una dipendente sul luogo di lavoro per provare le molestie subite dal capo.** La Corte di cassazione con la sentenza 37197 ribalta la decisione del Gip di Trani che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un professionista denunciato da un'impiegata costretta a subire le sue avances sotto la minaccia del licenziamento. Vessazioni e atti sessuali che la donna, in accordo con la polizia, aveva filmato
    **Gli ermellini precisano che le sole comunicazioni verbali non possono essere utilizzate perché, al pari delle intercettazioni, hanno bisogno di un' autorizzazione, **mentre le immagini "non comunicative" sono utili se girate in posti che non soggetti a protezioni particolari, dunque pubblici o aperti al pubblico. Proprio in base alla considerazione che il via libera non riguarda i luoghi riconducibili al concetto di domicilio - coperti da una tutela costituzionale - il Gip aveva escluso la possibilità di produrre i filmati in udienza perché ripresi in uno studio privato.
    Un argomento che gli ermellini superano, affermando che l'abituale ambiente di lavoro costituisce il domicilio del dipendente per il periodo di tempo limitato alla sua giornata lavorativa. Con la ripresa visiva sottolinea la Suprema corte «sia pure eseguita furtivamente, la parte lesa non ha violato con interferenze indebite la intangibilità del domicilio né la necessaria riservatezza su attività che si devono mantenere nell'ambito privato essendo, si ripete, nel suo domicilio e riprendendo illeciti che la riguardavano». Sì dunque alla video ripresa, purché ovviamente finisca nelle aule giudiziarie e non su Youtube o su Facebook


  • Super User

    Sì.. avevo capito già dai tuoi precedenti interventi che ti rifetisci allla legittimità della prova.
    Il problema da me sollevato è che, come è capitato, potrebbero essere ripresi nel video altri che nulla c'entrano con la condotta lesiva che si vuol provare.
    Inoltre, come tu stesso citi, "le immagini non comunicative sono utili (ai fini dell'ammissibilità) se girate in posti non soggetti a particolari protezioni, dunque pubblici o aperti al pubblico" ed il Gip che tu citi £aveva escluso di produrre i filmati in udienza perchè ripresi in uno studio privato" Quindi, come ho detto io stessa, inammissibili.
    Il luogo di lavoro non è considerato pubblico od aperto al pubblico a meno che tali fatti non avvengano in negozio commerciale nell'ora di apertura, circostanza che mi sembra esclusa dal tenore dell'utente che ha posto il quesito.

    Dice bene la SC circa le registrazioni: esse, se non coinvolgono nella conversazione il soggetto che registra, sono parificabili alle intercettazioni. Viceversa, quando lo coinvolgono è una registrazione tra presenti esclusa dalla disciplina delle intercettazioni.(chi registra deve far sentire anche le proprie repliche).


  • User

    Non lo so Collega, ho l'impressione che stiamo parlando seguendo due piste completamente differenti. La mia risposta al quesito, da avvocato giuslavorista, quale dovrebbe essere l'eventuale professionista che assisterà l'utente del quesito, non mi sento di sconsigliare così categoricamente l'utilizzo di riprese video, perché i rischi paventati sono così minimi da essere pari a zero, mentre i vantaggi difensivi sono incommensurabili. Al di là delle questioni teoriche, che come tutti i giuristi ben sanno, possono portare sia da una parte che dall'altra, perché legittime interpretazioni possono essere anche diverse, dal punto di vista difensivo sconsigliare in ragione di un timore di imputazione penale non è una buona strategia, a mio modesto avviso.


  • Super User

    Collega, in qualità di penalista, io mi preoccupo sempre di eventuali conseguenze ben poco piacevoli della propria condotta.Quando fornisco un parere, tendo a ridurre il rischio per il postulante a zero nella soluzione fornita.
    Come ben sai, in ambito penale molto spesso non si concede quel che in civile è concesso.
    Non ritengo i rischi pari a zero...come tu stesso puoi notare dalle tue citazioni, a meno che non ricorrano certe condizioni, la ripresa visiva non è ammessa. Purtroppo, ed il legislatore dovrebbe intervenire su questo, il luogo di lavoro è considerato privata dimora.
    Nel caso de quo, a meno che il fatto, ripeto, non avvenga in luogo aperto al pubblico, io sconsiglio vivamente la ripresa visiva.
    La registrazione tra presenti, ammessa dalla nostra disciplina,è più che idonea e sufficiente a fondare la prova.
    Ti saluto cordialmente esprimendoti la mia soddisfazione per il bello scambio di opinioni professionali.