• User Newbie

    Querela da 4 anni - Parere

    Salve,

    Quattro anni fa (giugno 2011) facevo attività politica ed ero parte di un gruppo consiliare di minoranza nell'ambito di un consiglio comunale

    Nel corso delle nostre attività, scrivemmo una lettera su alcuni fatti circostanziati e documentali che accadevano nel nostro paese. La lettera era indirizzata ad altri colleghi.

    Il sindaco allora decise di denunciarci (a me e altre 3 persone) per diffamazione (art 595). Ricevemmo quasi subito un'elezione di domicilio dalla locale stazone CC. Da allora però nè io nè gli altri abbiamo saputo alcunché o ricevuto altri avvisi tipo conclusioni indagini o rinvii a giudizio.

    Nel frattempo, faccio tutt'altro e ho abbandonato la politica.

    Secondo voi, è possibile che sia sta archiviato il tutto ?

    Attualmente sono fuori sede e mi è difficile recarmi in tribunale.

    Un grazie a chi mi risponderà


  • Super User

    L'archiviazione viene comunicata ed è confermata dal ex art 335. a p. Clodio.

    Probabilmente era una querela intimidatoria, visto che aveva la documentazione e avrebbe potuto e potrebbe (ad oggi, dopo la sentenza), se la querela non fosse "sparita", cosa che a volte accade, contro denunciare subito.
    Allo stato di fatto, se lei ritiene di vincere il procedimento, le consiglio di avocare l'indagine ed Obbligare la procura generale alla sentenza, per poter così imporre al querelante un risarcimento.
    Lasciando le cose così come sono, presto i fatti non costituiranno reato.


  • User Newbie

    Grazie della risposta.

    Altri due chiarimenti

    1)L'Archiviazione viene comunicata anche al denunciato ?

    1. Cosa intende con "Lasciando le cose così come sono, presto i fatti non costituiranno reato"

    Grazie


  • Super User

    1 l'archiviazione solitamente non viene comunicata al denunciato a meno che questi, come di consueto, abbia il legale difensore. In questo caso sarà il difensore ad apprendere l'archiviazione.

    2 quando c'è una querela, se passano gli anni della prescrizione e non si è nemmeno iniziato il 1o grado, il reato semplicemente non sussiste.


  • User

    Salve a tutti. Mi chiamo Giuseppe Coppola ed ho da poco tempo scoperto dell'esistenza di questo forum, partecipando finora quale mero "lettore" dei numerosi consigli che ho avuto modo di apprezzare in quegli ambiti dove ho ancora poca dimestichezza.
    Oggi mi imbatto in questa discussione che invece riguarda quello che si potrebbe definire come il mio habitat naturale (svolgendo la professione di avvocato penalista), per cui ne approfitto per iscrivermi con l'auspicio di poter dare il mio contributo in maniera informale e in attinenza con lo spirito di questo forum, a chi ne dovesse aver bisogno.

    Fatta questa breve premessa, veniamo subito al punto.
    Credo occorra fare un po' di chiarezza.
    Innanzitutto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero non è mai comunicata all'indagato, così come non è comunicato l'eventuale decreto di archiviazione emesso dal GIP. Al più essa può essere (ma non sempre) comunicata alla persona offesa che ne abbia fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 408 c.p.p., affinché possa fare rituale opposizione (solo in quel caso verrà data comunicazione anche all'indagato).
    Neanche il difensore dell'indagato è tenuto ad averne conoscenza, a meno che non si prodighi, con una certa cadenza (almeno semestrale), per verificare la permanenza nel registro delle notizie di reato (art. 335) del nominativo del proprio assistito.
    Terzo punto, il decorso del tempo potrebbe con ogni probabilità condurre alla prescrizione del reato, e devo dire che in casi come questo non di rado succede anche in fase di indagine; tuttavia questo non vuol dire che il reato non sussiste, perché l'accertamento della sussistenza o meno di un fatto-reato è prerogativa esclusiva del giudice, ma più semplicemente vuol dire che si è esaurito il tempo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per poterne verificare l'eventuale sussistenza.
    Ciò posto, nonostante siano trascorsi 4 anni, è possibile che il procedimento nei tuoi confronti sia ancora in essere, pur essendo ormai prossimo alla prescrizione. Sappi che il termine c.d. "di fase" per questa tipologia di reato è di 6 anni, il che vuol dire che il PM ha sei anni di tempo per mandarti a giudizio. In ogni caso, anche laddove il PM dovesse esercitare l'azione penale e chiedere il giudizio nei tuoi confronti, il termine massimo di prescrizione (in assenza di cause ulteriori, quali recidiva etc.) è di 7 anni e mezzo.
    In bocca al lupo!


  • Super User

    Sottolineo che quando si scrive: "facciamo chiarezza" si cita per fare chiarezza e non dare informazione scopiazzate qui e lì che creano soltanto più dubbi di quelli che erano in essere, prima della domanda.

    Il pm aveva facoltà decisionale prima della nuova riforma della giustizia che verrà in toto approvata a breve ed attualmente gli nega già facoltà decisionale assoluta.
    Quando un procedimento rimane in strallo per 4 anni, senza nemmeno il primo rinvio a giudizio come NOTO per chi è del mestiere, si sta già facendo un abuso sui tempi della giustizia e relativi danni al diritto alla difesa:
    Il PM ha massimo 2 anni, per i casi più gravi per proporre giudizio. Nel caso di archiviazione il legale difensore, che è pagato, informa l'indagato della situazione, difficile, anche se l'ho visto accadere, che un indagato non abbia il difensore di ufficio (per lo meno).

    Nel presente caso il PM non inizierà il procedimento per evitare le multe a SUO carico, visto che perderà sicuramente ricorso sia nazionale che europeo, senza possibilità alcuna di resistere in giudizio, dovendo poi pagare con i Suoi soldi o l'equivalente del 50% dello stipendio.

    Quando poi il diritto alla difesa viene negato, come nel presente caso, consigliavo l'avocazione del procedimento. Significa che si ha Paura a procedere per evitare l'assoluzione e le relative pene per i querelanti, pene che verranno applicate d'ufficio, in assenza di condanna di ufficio si procederà nei confronti del pm, Come Noto, con sanzioni disciplinari.


  • User

    Buona sera, innanzitutto.
    Devo dire che tutto mi sarei aspettato, tranne che ricevere una simile accoglienza. Sono davero basito.
    Non capisco il senso di questa risposta, che tra le altre cose è anche inutilmente offensiva.
    Ma piuttosto che offendermi come farebbe chiunque, preferisco chiedere scusa, con sincera umiltà, se qualcuno si è potuto risentire per il mio commento, che voleva solo essere di aiuto spassionato e null'altro.
    Premesso che ho molte lacune da colmare, e sempre di nuove ne avrò nella consapevolezza che in questa professione non si finisce mai di imparare, devo anche dire che non ho alcun interesse a dimostrare di saper fare il mio mestiere. Non ne avrei alcun bisogno, e lo dico con estrema onestà. D'altronde qui non siamo in un'aula di giustizia o all'Università e soprattutto non ne riceverei alcuna utilità.
    Non so se il moderatore Lokken sia un collega o semplicemente una persona più o meno informata sulla materia. Fatto sta che il codice deontologico imporrebbe tutt'altro tipo di approccio. I rapporti di colleganza meritano salvaguardia, ed è per questo che, ancora una volta, chiedo scusa io, a prescindere dall'esistenza o meno di un motivo per farlo.
    Tuttavia, ritengo anche che il codice di procedura penale non possa esser banalmente scambiato con qualche informazione scopiazzata qui e li. Esso è l'unico punto fermo che abbiamo e di cui il nostro ordinamento ci dota proprio per evitare interpretazioni personalistiche del diritto.
    Per il resto, non mi sembra questa la sede più opportuna per affrontare altri argomenti, che pure sarebbero interessanti per un confronto scientifico che considero sempre accrescitivo di conoscenze, come ad esempio:

    1. in cosa si sostanzia la asserita facoltà decisionale del pubblico ministero e quale norma codicistica la contempla;
    2. se esiste e qual'è la norma che stabilisce un termine perentorio per il PM per concludere le indagini, e quali le sanzioni oltre alla prevista (e quasi mai applicata) inutilizzabilità degli atti di indagine;
    3. in quali casi è capitato di vedere un imputato che non abbia neanche il difensore di ufficio;
    4. quando e in che quale Tribunale di Italia un PM si è visto elevare una multa a suo carico per aver iniziato un procedimento (che di norma inizia a seguito di comunicazione di una notizia di reato), dopo aver perso un ricorso nazionale ed europeo senza possibilità di resistere in giudizio.
      Detto questo, ed a prescindere dalla mia permanenza sul forum, personalmente confido in un sincero chiarimento, augurando a tutti una buona serata e buon weekend.

  • Super User

    Come ho già detto non creiamo confusione, sono stato sin troppo gentile a riguardo, per fare qualsiasi dibattito in questo post non è luogo adatto, per presentarsi inoltre non è posto adatto, tutto fa pensare al flame, la risposta ne è conferma.
    Evitiamo ulteriori lungaggini non congrue.