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    diffamazione mediante social network e tempestività della querela

    Buongiorno, sono un dirigente pubblico di una grande città.
    In data 17 gennaio 2016 apprendevo da amici che, sotto uno pseudonimo, persona ignota aveva espresso apprezzamenti diffamatori nei miei confronti in commenti relativi a un articolo apparso su un quotidiano on-line di larga diffusione nella mia città che riguardava la mia denuncia di gravi irregolarità nella gestione delle sanzioni amministrative del comune.
    In particolare, il 15 dicembre 2014, il commentatore - con riferimento alla mia persona e alla circostanza che dal 20 maggio 2014 fruii di un periodo di astensione dal lavoro dovuto a "sindrome post traumatica stress lavoro correlata? - affermava che mi ero "messo in malattia" da maggio del 2014.
    Sotto lo stesso pseudonimo, l'ignoto commentatore, sempre il 15 dicembre 2014 insinuava che io avrei "costruito" il mio settore organizzativo usando "soltanto denaro pubblico" con un comportamento che "sarebbe quasi danno erariale ...".
    Tali commenti erano "condivisi", dietro mio invito, sul mio profilo di un noto Social network lo stesso 17 gennaio 2016. Ciò premesso, chiedo se sia possibile sporgere querela contro ignoti per il reato di diffamazione aggravata di cui all'articolo 595, terzo comma del codice penale in base alle seguenti considerazioni:
    a) con riferimento al primo dei commenti dianzi menzionati Cass. pen. Sez. V, Sent. 27-12-2013, n. 51785) ha ritenuto di confermare sentenza di condanna nei confronti dell'autore di una missiva che tacciava quale "assenteista" la persona offesa, affermando che, quanto al "termine 'assenteista' era stata sottolineata la mancanza di prove di simile condotta ascrivibile alla persona offesa". Al riguardo, preciso che la mia astensione dal lavoro era giustificata da patologia attestata da certificati medici, anche specialistici, che la riconducevano a "mobbing";
    b) la stessa suprema corte (Sez. V, 20-07-2007, n. 29350), riguardo al secondo commento, ha ritenuto inoltre sussistente il reato di diffamazione aggravata nei confronti di persona che aveva diffuso volantini contenenti giudizi che tacciavano di "sperpero di denaro pubblico" un amministratore locale. Al riguardo, preciso che alla decisione di istituire il settore da me diretto io ero del tutto estraneo, pervenendo la decisione stessa dal mio superiore;
    c) la corte di cassazione ha ravvisato che possono integrare il delitto di diffamazione anche offese indirette (C., Sez. VI, 5.2.1980; T. Trento-Cles 24.12.2001, secondo cui l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti, subdole allusioni, espressioni insinuanti e formulazioni allusive, suscitando il dubbio sulla condotta dell'infamato);
    d) la suprema corte ha ritenuto che il termine per proporre querela, in tema di diffamazione tramite internet, decorre dal momento e dal luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa (quindi dal 17 gennaio 2016).


    Ciò premesso, si chiede se una querela sporta per il reato di diffamazione aggravata in relazione ai fatti sopracitati abbia anche una minima possibilità di essere accolta.