• User Newbie

    Diffamazione oppure no?

    Salve a tutti, avrei bisogno del consulto di un avvocato penalista.

    Più di un anno fa ho ricevuto un messaggio su Instagram, inviatomi da un contatto fake, in cui si diceva che A (persona che io conosco e con cui ero in stretto contatto all'epoca) era una tossica, faceva uso di sostanze stupefacenti e commetteva attività illegali (cose, ahimè, vere e che in parte già sapevo). Per una serie di motivi, io riferii le stesse parole (con un altro contatto fake, questa volta tramite profilo Facebook) a un'altra persona, che chiameremo B (che sia io che A conosciamo).

    Ora, le mie domande sono le seguenti:

    1. Sono colpevole del reato di diffamazione? Io non credo, perché ho semplicemente riferito ciò a una sola persona, pur avendo saputo queste notizie da un terzo sconosciuto, ripetendo il contenuto del messaggio che mi era stato inviato. Ma immagino che la mia e quella dello sconosciuto siano due condotte indipendenti.

    2. La diretta interessata, A, è venuta a sapere di questi messaggi il giorno stesso in cui sono stati inviati. Quindi nello stesso giorno il primo contatto fake ha mandato a me il messaggio, io ho mandato il messaggio di uguale contenuto a B e A è venuta a sapere di questi messaggi anonimi. Il punto è che A è convinta che a mandare i due messaggi sia stata una sola persona e non due. Dal momento che A è venuta a sapere tutto ciò più di un anno fa, può ancora sporgere querela contro ignoti? Io so che il termine è di tre mesi dalla conoscenza del fatto di reato, ma una volta dalla polizia, non potrebbe dire una bugia, dicendo di essere venuta a conoscenza di tutto ciò molto dopo (rientrando quindi nel termine dei tre mesi)?

    3. So che dopo un certo periodo di tempo è più difficile, per chi fa le indagini, collegare un certo profilo fake a un certo indirizzo IP. Dopo più di un anno sarebbe possibile rintracciare le identità dei profili che hanno mandato questi messaggi? Considerando che io ho utilizzato un profilo Facebook.

    4. Nel caso in cui ci fosse una querela e venisse accolta, cosa si rischierebbe concretamente? So che adesso c'è l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, che DI FATTO ha depenalizzato i reati procedibili a querela di parte (e sottolineo, di fatto... Ho letto questa considerazione proprio su questo forum). Quindi la conseguenza più grave sarebbe un risarcimento patrimoniale?

    5. Per risalire a un indirizzo IP di un profilo Facebook fake, la polizia postale può farcela da sola o è necessaria una rogatoria internazionale?

    Grazie a chi risponderà! Ovviamente ho capito il mio errore e non ne commetterò più.


  • User Attivo

    Non sono un avvocato, tantomeno penalista, però posso dirti che puoi stare tranquilla, per il semplice motivo che il reato di diffamazione richiede che la comunicazione sia rivolta "a più persone", mentre nel tuo caso si tratta - se ho ben capito - di un messaggio privato (in chat) da te a B, dunque la comunicazione era rivolta ad una sola persona. Perciò, non hai commesso alcun reato.

    Leggiamo assieme la norma, articolo 595 del codice penale: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con...". Nel tuo caso, la comunicazione offensiva è avvenuta con una sola persona, e quindi il reato non si è verificato. Se A vorrà proporre querela, sarà immediatamente archiviata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

    Da questo, consegue l'inutilità di rispondere alle altre domande che hai posto.
    Cordiali saluti e in futuro fa' attenzione, stavolta ti è andata bene.


  • User Newbie

    @DBD said:

    Non sono un avvocato, tantomeno penalista, però posso dirti che puoi stare tranquilla, per il semplice motivo che il reato di diffamazione richiede che la comunicazione sia rivolta "a più persone", mentre nel tuo caso si tratta - se ho ben capito - di un messaggio privato (in chat) da te a B, dunque la comunicazione era rivolta ad una sola persona. Perciò, non hai commesso alcun reato.

    Leggiamo assieme la norma, articolo 595 del codice penale: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con...". Nel tuo caso, la comunicazione offensiva è avvenuta con una sola persona, e quindi il reato non si è verificato. Se A vorrà proporre querela, sarà immediatamente archiviata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

    Da questo, consegue l'inutilità di rispondere alle altre domande che hai posto.
    Cordiali saluti e in futuro fa' attenzione, stavolta ti è andata bene.

    Grazie mille, sei stato gentilissimo e mi hai tranquillizzato.
    Assolutamente sì, ho fatto una cretinata in preda all'agitazione del momento e mi sono pentita parecchio.
    Una curiosità, visto che è da giorni che mi informo sull'argomento, ma nessuno è riuscito ad essere esaustivo come lo sei stato tu: se effettivamente io avessi parlato a più persone e quindi avessi commesso il reato, come si sarebbe evoluta la situazione? Mi riferisco alle altre domande che ho fatto. Chiedo solo a titolo di informazione e rispondi solo se ti va e ne hai voglia, ovviamente. Sinceramente non credevo fosse così facile violare la legge, quindi è sempre bene essere informati il più possibile (oltre ad astenersi dall'avere certi comportamenti).


  • User Attivo

    L'unica cosa da dire è che c'è tutto il tempo per pensare a cosa si sta scrivendo, prima di premere invio.
    Per il resto, ognuno è responsabile dei propri comportamenti e non bisognerebbe mai fare affidamento sull'inefficienza vera o presunta della giustizia, perché se è vero che spesso questi reati non sono perseguiti con molto zelo, è vero che ci sono altrettanti casi di indagini, processi, condanne e risarcimenti assai salati - anche e soprattutto nei confronti di profili fake.

    La strategia difensiva in questi casi - diffamazione aggravata - è di solito conciliatoria, ovvero si cerca un accordo economico con la parte offesa in cambio del ritiro della querela. La remissione della querela estingue il reato e, con esso, il procedimento. (Art. 152 c.p.)
    Dal 2017, qualora la parte offesa si dimostri irragionevole, rifiutando una proposta che è congrua all'entità del danno arrecato, l'imputato può chiedere che sia il giudice a valutare la proposta; se il giudice conferma che la proposta risarcitoria è congrua, "costringe" la parte offesa ad accettarla, estinguendo d'ufficio il reato. (Art. 162-ter c.p.) In realtà questa norma non ha una casistica molto ampia, perché generalmente una offerta congrua viene accettata; tuttavia, proprio su questo forum abbiamo avuto un esempio di applicazione, di un utente che per un fatterello di diffamazione su Twitter, tra l'altro vecchissimo (risalente a 7 anni prima) si era visto chiedere 5.000€+spese per la remissione, ma il giudice ha valutato congrua l'offerta di 2.000€ e ha mandato tutti a casa.


  • User Newbie

    Grazie mille per la risposta!