• Super User

  • Consiglio Direttivo

    In cosa consiste la detrazione irpef del 55% a favore del risparmio energetico e chi ne può beneficiare?

    <O></O>
    La legge Finanziaria 2008 (art. 1, comma 20) ripropone ed amplia le agevolazioni già previste per l?anno 2007 al fine di favorire la realizzazione di interventi volti a migliorare il risparmio energetico degli edifici.
    L?agevolazione consiste in una detrazione dall?imposta lorda pari al 55% della spesa sostenuta per tali interventi entro il 31 dicembre 2010. La detrazione complessiva spettante va ripartita a scelta del contribuente in numero di rate compreso da un minimo di tre ad un massimo di dieci.
    Il contribuente può far valere l?agevolazione entro il limite che trova capienza nell?imposta irpef derivante dalla propria dichiarazione dei redditi. La somma eccedente, non potendo essere chiesta a rimborso, andrà persa.
    Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti, anche titolati di reddito d?impresa, che possiedono l?immobile oggetto dell?intervento a qualsiasi titolo. Pertanto, possono fruire dell?agevolazione:
    -Le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, società di persone e di capitali;
    -Le associazioni tra professionisti;
    -Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
    Si ha diritto alla detrazione anche nel caso in cui i lavori siano eseguiti mediante un contratto di leasing; in tal caso la detrazione riconosciuta al contribuente si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing senza fare riferimento ai canoni pagati.


  • Super User

    Che tipo di interventi beneficiano della detrazione d?imposta del 55%?

    La tipologia di interventi agevolabili è indicata dalla Legge Finanziaria 2007 ai commi 344-345-346-347.
    In particolare rientrano nell?agevolazione le seguenti spese:

    1. **Riqualificazione energetica degli edifici esistenti: **Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore di risparmio energetico fissato dall?allegato tecnico al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

    2. Incentivi per la riduzione delle perdite di energia: Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Anche in tal caso bisogna fare riferimento ai requisiti tecnici da rispettare fissati dalla Legge

    3. Incentivi per la promozione del solare termico: Per le spese documentate relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

    4. Incentivi per l?installazione di caldaie ad elevata efficienza: Per le spese documentate relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.


  • Super User

    Qual è la procedura corretta da seguire per beneficiare dell?agevolazione sul risparmio energetico?

    <O></O>
    Al fine di beneficiare dell?agevolazione fiscale è necessario procurarsi la seguente documentazione:
    -l?asseverazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza dell?intervento ai requisiti di legge;
    -la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.

    A partire dal 2008 la certificazione o la qualificazione energetica non è necessaria per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per gli interventi per la promozione del solare termico;<O></O>
    -la scheda informativa relativa agli interventi realizzati che deve contenere: i dati del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati dell?immobile, la tipologia dell?intervento ed il risparmio energetico raggiunto, il costo dell?intervento, le spese per consulenze professionali, ed il costo su cui calcolare la detrazione.
    Tali documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti (architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, e i periti agrari).
    Entro 60 giorni dal completamento dell?interventi è necessario inviare telematicamente o con raccomandata, copia dell?attestato di certificazione energetica e la scheda informativa all?ENEA i cui recapiti sono:
    ENEA <O></O>
    Dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile<O></O>
    Via Anguillarese n. 301 ? 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)<O></O>

    Sito internet: www.acs.enea.it


  • Super User

    Come devono essere effettuati i pagamenti per fruire dell?agevolazione sul risparmio energetico e che documentazione va conservata?

    <O></O>
    Per poter beneficiare dell?agevolazione i pagamenti vanno effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e la partita iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.
    Il pagamento a mezzo bonifico non è obbligatorio nel caso in cui il contribuente sia titolare di reddito d?impresa.<O></O>
    Tutta la documentazione relativa agli interventi va conservata ed esibita in caso si controlli da parte dell?Agenzia delle Entrate, in particolare è necessario conservare:
    -la certificazione di asseverazione;
    -la ricevuta di invio telematico o tramite raccomandata della documentazione all?ENEA;
    -le fatture e ricevute relative agli interventi e le quietanze di pagamento;
    -copia della delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, in caso di lavori su parti comuni di edifici;
    -dichiarazione di assenso ai lavori da parte del proprietario nel caso in cui gli interventi siano effettuati dal detentore dell?immobile.


  • Super User

    **Qual'è la differenza fra deduzione e detrazione ?

    ** La detrazione viene sottratta all’imposta lorda per determinare l’imposta netta effettivamente dovuta, a differenza della deduzione fiscale che viene sottratta dalla base imponibile*.*


  • Consiglio Direttivo

    Quali sono le regole per detrarre le spese per acquisto dei medicinali senza prescrizione medica?

    Acquisti effettuati fino al 30 giugno 2007:
    [LEFT]E' sufficiente anche uno scontrino fiscale generico. Se tale scontrino non riporta l'indicazione ?medicinale? o ?farmaco? occorre però che esso sia correlato da una autocertificazione del contribuente nella quale viene attestata la spesa per farmaci.
    Se tali scontrini non fossero più leggibili fa comunque fede la fotocopia o l'avvenuta elencazione in dettaglio nel modello 730/2.[/LEFT]

    [LEFT]Acquisti effettuati dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007:
    Diviene obbligatorio il c.d. scontrino parlante, il quale indica natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. A seguito dei provati ritardi da parte delle farmacie nell'adeguarsi alla nuova normativa, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso l'uso del vecchio scontrino fiscale con l'obbligo però di farsi rilasciare dal farmacista una documentazione aggiuntiva in cui siano riportate natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
    Il C.F. del contribuente può essere annotato successivamente.
    Con la Circolare N. 30/E del 28 marzo 2008, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, potranno essere certificate anche con uno scontrino fiscale non ?parlante? o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l?indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell?acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. [/LEFT]

    [LEFT]Acquisti effettuati dal 1 gennaio 2008:
    Occorre lo scontrino parlante completo di C.F. rilevato dalla tessera sanitaria oppure scontrino fiscale con C.F. annotato dal farmacista in assenza della tessera sanitaria con riportate la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
    Non è più ammesso avvalersi della documentazione sostitutiva rilasciata dal farmacista.[/LEFT]

    [LEFT]N.B. Con nota del 15/01/08, Prot. DGPROG/280/P21, il Ministero della Salute precisa che l'esibizione della tessera sanitaria non è obbligatoria, essendo sufficiente la mera dichiarazione verbale.[/LEFT]

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