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#16 (permalink) | |
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Esperto
Data di registrazione: Apr 2005
Ubicazione: Cesena
Messaggi: 1,318
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Quote:
Non credo succeda... si lavora, non si fanno gli "scherzoni". ![]() Comunque se ti può far stare più tranquillo puoi sempre registrare la telefonata (dopo aver chiesto il consenso, ovvio). ![]() | |
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#17 (permalink) | |
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Data di registrazione: Mar 2009
Messaggi: 235
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Quote:
Non è che ci sia molto da "contraddire": quello è ciò che dice la normativa, quindi quello che possiamo fare è dare interpretazioni della normativa, non molto di più. A volte in italia si tende ad ignorare la normativa in se ma solo a considerare le eventuali sanzioni civili/penali alle quali si va in contro: e forse questo è il motivo per cui ancora non c'è molta chiarezza sulla normativa (ci sono state pochissime sanzioni in merito). | |
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#18 (permalink) | |
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Data di registrazione: Mar 2009
Messaggi: 235
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Quote:
La mia interpretazione della legge è che se compro da Pagine Gialle un elenco di indirizzi email aziendali e poi mando una richiesta di consenso non promozionale a tali indirizzi non sto commettendo alcun illecito (sempre che Pagine Gialle non mi abbia ceduto indirizzi che non poteva detenere). Detto questo mi sento comunque di sconsigliare tale pratica: l'email è uno strumento di comunicazione potentissimo ma funziona solo se scrivete SOLO a qualcuno che è interessato a ricevere. Se pensate di poter trovare 1 cliente interessato su 1000 contattati e pensate che tanto mandare 1000 email non costa niente allora ripensateci: mandare 999 mail a persone non interessate influirà molto negativamente su tutte le vostre azioni future (e molto probabilmente annullerà tutti i vantaggi di aver ottenuto un nuovo cliente). Una tecnica è *comprare* pubblicità (non indirizzi!!) per farsi conoscere ed acquisire utenti e poi stabilire un rapporto di fiducia con questi utenti. Costruire un rapporto di fiducia partendo da una "intrusione" nella casella dell'utente rende sicuramente il rapporto più difficile fin dal primo passo. | |
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#19 (permalink) | |
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Esperto
Data di registrazione: Apr 2005
Ubicazione: Cesena
Messaggi: 1,318
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Quote:
![]() Ultima nota: se compri un elenco di indirizzi mail né sei responsabile. Cioè se spedisci e chi te lo ha venduto non aveva i permessi.... la responsabilità è comunque tutta la tua. Per il resto concordo. ![]() | |
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#20 (permalink) |
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Data di registrazione: Mar 2009
Messaggi: 235
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Concordo sul fatto che la responsabilità è comunque di chi invia, e mi pare che l'avevo anche già indicato tra parentesi in un messaggio precedente.
Non concordo sul fatto che quello che la normativa chiama Elenco Pubblico significhi che non può essere comprato. Non credo che la relazione "comprare"="privato" esista in alcun modo nella normativa, ma non sono un legale e questa è solo la mia interpretazione. Altrimenti, se non pensi sia così, mi fai un esempio di elenco pubblico di email? (sempre riferendoci alla terminologia usata dal garante) |
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#21 (permalink) | |
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Esperto
Data di registrazione: Apr 2005
Ubicazione: Cesena
Messaggi: 1,318
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Quote:
Posso farti un parallelo: Elenco pubblico => software di pubblico dominio Elenco non pubblico => software closedsource od opensource ![]() | |
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#22 (permalink) |
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Data di registrazione: Mar 2009
Messaggi: 235
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Stefano, il fatto che la tua definizione di "elenco pubblico" fa si che un elenco pubblico non esista direi che rende automaticamente la definizione non applicabile al contesto in cui la usa il garante. Non credo che il garante continui a parlare di una cosa che non esiste e che si facciano sentenze in tribunali su cose che non esistono ;-)
Il parallelo con il software non lo trovo appropriato, anche perchè un software di pubblico dominio può essere sia opensource che closedsource (non tutte e due, non nessuna delle due). Ci sarebbe poi da discutere molto su quale definizione di open source adottare, ma credo che saremmo largamente offtopic :-) Tornando in topic, il garante parla spesso e volentieri di elenchi pubblici: se vogliamo possiamo discutere di cosa siano, ma pensare che questi elenchi non esistano e che il garante abbia speso così tanto tempo negli ultimi anni a spiegare cosa si poteva fare con questi elenchi pubblici che non esistono e addirittura a spiegare alle aziende che gestiscono tali elenchi che uso avrebbero potuto farne mi sembrerebbe una ipotesi poco probabile. Secondo me le pagine gialle sono un elenco pubblico, l'elenco del telefono è un altro elenco pubblico. L'accesso ad entrambi è pubblico, la riproduzione totale o paraziale è regolamentata per entrambi. |
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#23 (permalink) |
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Esperto
Data di registrazione: Apr 2005
Ubicazione: Cesena
Messaggi: 1,318
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Ho ricontrollato sul sito del garante e credo che sulla definizione di elenco pubblico tu abbia ragione.
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=35284 (Art. 12) Scusami. ![]() |
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#24 (permalink) |
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User
Data di registrazione: Jul 2007
Messaggi: 30
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Esempio concreto
Premesso che trovo sacrosanto il tentativo da parte del legislatore di porre freno allo spam elettronico, faccio natare come al sottoscritto dia molta ma molta + "noia" perdere 120 secondi al telefono per sentire una smagliante vocina che mi chiede il consenso all'invio d'una mail pubblicitaria, che quei 4 o 5 secondi che al massimo mi servono x capire se la stessa email pubblicitaria può interessarmi o meno e quindi finire o meno nel buco della spazzatura (elettronica) ! ! !
... E lo dico da agente commerciale, da scocciatore in primis, da quello che fa il rompiscatole al telefono nella speranza d'un appiglio o d'un appuntamento! ... Fosse possibile, io manderei sempre prima una email di presentazione della mia attività (rappresentante per imprese edili che fanno coperture, rivestimenti, strutture lamellari, piscine ecc ecc), una presentazione sintetica, senza immagini, senza offerte, prezzi o spot, ma magari solo con un link ai relativi siti (e basta) con la richesta non tanto d'un consenso a mandare tonnellate di brochure elettroniche (quelle sì fastidiose) ma la richiesta scritta ad avere una risposta da un loro interessato, sia via email che telefonicamente: la loro segretaria, piuttosto che il titolare o il responsabile commerciale. Qualora, dopo alcuni giorni, non ci fosse la risposta a questa unica e personalizzata email (che consenso non chiede) mi limiterei sì io, a quel punto, a fare una telefonata per parlare direttamente con la loro segretaria, o il titolare o il responsabile commerciale, eventualmente spedire (se telefonicamente richiesto) brochure elettroniche o cartacee, o, meglio ancora, fissare un incontro, che è sempre la via maestra per arrivare un domani a firmare un contratto. Finisco: qualcuno può dirmi perché procedura deve essere considerata fuorilegge? Grazie a tutti per l'attenzione wil |
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#25 (permalink) |
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User
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Mi collego a questa discussione.
Ma se io ho un elenco di indirizzi e indico che il loro contatto mi è stato dato da un loro conoscente che collabora con loro è legale ? |
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UNICA Web Agency | Posizionamento Siti Web |
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#27 (permalink) | |
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User
Data di registrazione: Oct 2007
Messaggi: 769
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Quote:
![]() Paragoni iperbolici a parte, se tu mi inviassi un'e-mail con una giustificazione del genere finiresti in lista nera. | |
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#28 (permalink) | |
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Data di registrazione: Mar 2009
Messaggi: 235
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Quote:
Poi, la mia interpretazione della normativa a questo punto distingue la casistica "personale" vs "business". Se si tratta di una azienda allora nel momento in cui entri in contatto con i dati dell'azienda puoi mandare una mail non promozionale in cui ti presenti e chiedi il consenso al trattamento dei dati. Se invece è un indirizzo personale, nel momento in cui ne vieni in contatto lo devi ignorare e sicuramente non conservare. Quindi, per gestire la tua casistica, nel caso di indirizzi personali dovresti rispondere al conoscente dicendogli che tu non puoi accettare dati personali di terzi da lui che non ne è il proprietario ma che lo autorizzi a segnalarti ad eventuali suoi conoscenti che potranno decidere se contattarti o meno e, in caso ti contattassero, se accordarti il trattamento dei dati. Attenzione, inoltre, che il trattamento dei dati non si accorda senza motivo, ma sempre ad uno scopo: quindi devi dire per quale scopo ti servono i suoi dati e lui deve darti il consenso al trattamento dei dati a quello scopo. | |
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