• Super User

    **Proponi un link o una faq** - Posta qui

    In questo topic ogni utente può inserire proposte di link (risorse esterne ed interne) e FAQ (le domande più comuni e le risposte più corrette e complete) per il settore Fisco e Leggi.

    Se utili ed in linea con il regolamento del forum, i contenuti proposti qui saranno poi inseriti nei rispettivi thread tematici.

    • E' possibile proporre upgrade o perfezionamenti delle stesse.

    • Ogni singolo LINK sarà inserito nell'Area Apposita solo se non reindirizza a siti personali o commerciali con evidente scopo di autopromozione.

    • Ogni singola FAQ sarà inserita nell'Area Apposita appena apparirà completa ed adeguata.

    • Quando la singola FAQ o il singolo LINK viene inserito nell'Area, il post di questo topic che la propone diventa grigio.

    Il coordinatore del Progetto è Lorenzo-74. :gthi:


  • Bannato User Attivo

    Quando e chi deve presentare la Comunicazione dei dati IVA?

    La comunicazione dati IVA va effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o per mezzo di intermediari abilitati, entro la fine del mese di febbraio dell?anno successivo a quello relativo alle operazioni poste in essere.

    **SOGGETTI OBBLIGATI **

    In linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell?anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

                                       ********************************
    

    SOGGETTI ESCLUSI

    I contribuenti, persone fisiche, che si avvalgono del nuovo regime riservato ai contribuenti minimi in vigore con decorrenza dall'anno d'imposta 2008 introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale IVA per l?anno a cui si riferisce la comunicazione.

    Persone fisiche con volume d?affari fino a ? 25.822, 84

    Produttori agricoli esonerati che nell?anno solare precedente hanno realizzato un volume d?affari non superiore a ? 7.000,00.

    Contribuenti che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all?art. 10 dpr 633/72.

    Esercenti di attività esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l?applicazione dell?IVA nei modi ordinari.

    Imprese individuali che abbiano dato in affitto l?unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell?IVA nell?anno cui si riferisce la comunicazione.

    Soggetti passivi d?imposta, residenti in altri Stati membri della Unione Europea, nell?ipotesi di cui all?art. 44, c. 3, 2° periodo del D.L. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell?anno d?imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento dell?imposta.

    Soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

    Stato e relativi Organi e Amministrazioni - Enti pubblici ? Comuni - Consorzi tra enti locali Comunità Montane - Province - Regioni.

    Enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali.

    Associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro, le associazioni pro-loco e, in generale, i soggetti che, avendo esercitato l?opzione per l?applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991, sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell?esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.


  • Bannato User Attivo

    Quali sono le aliquote da applicare sul reddito per gli iscritti alla Gestione Separata?

    Occorre distinguere, per le aliquote da applicare, se i soggetti tenuti al versamento abbiano una iscrizione ad altra gestione previdenziale o siano soggetti senza altra iscrizione.

    Per l'anno 2008

    Soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione: 17%

    Soggetti privi di altra iscrizione: **24,72%


    **Per l'anno **2007

    ** Soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione: **16%

    ** Soggetti privi di altra iscrizione sino al 6 novembre 2007: **23,50%

    ** Soggetti privi di altra iscrizione da 7 novembre al 31 dicembre: 23,72%


  • Bannato User Attivo

    Quali soggetti presentano gli elenchi clienti fornitori per l?anno 2007?

      L?adempimento riguarda, in generale, **i soggetti titolari di partita IVA**, che abbiano **emesso o ricevuto fatture nel 2007**.   Con la Circolare 3.10.2007 n. 53/E l?Agenzia delle Entrate ha chiarito che l?obbligo non sussiste se nell?anno di riferimento  **non è stata effettuata **alcuna operazione** attiva o passiva **rilevante** ai fini IVA**.      Si ricorda che gli elenchi relativi al **2007** vanno inviati, **telematicamente**, entro il** 29.4.2008**
    

    Soggetti Esonerati

            Sono esonerati dal presentare gli elenchi clienti/fornitori:      i soggetti che nel 2007 hanno adottato il regime IVA della c.d. ?franchigia?;      lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico,   relativamente alle operazioni effettuate/ricevute nell?ambito dell?attività istituzionale;      gli organismi che hanno come oggetto principale un?attività essenzialmente senza fini di   lucro, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei dati delle attività commerciali/agricole   esercitate, ancorché residuali.
    

    Soggetti che NON possono più usufruire del regime di esonero per il 2007 (*)

    le imprese e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti per poter tenere la contabilità
    semplificata (indipendentemente dall?opzione per la contabilità ordinaria) ; gli enti non commerciali, soggetti IRES, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
    l?esercizio di attività commerciali;

    i soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette, come ad esempio, i produttori agricoli che non conseguono reddito d?impresa, gli enti non soggetti ad IRES, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla Legge n. 383/2000; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla Legge n. 266/91; le ONLUS iscritte nell?anagrafe istituita ai sensi del D.Lgs. n. 460/97.

    **(*) ** Apposito decreto potrà prevedere esenzioni per alcune delle categorie elencate


  • Super User

    Inviata da Cont@bile:

    image


  • Super User

    In cosa consiste la detrazione irpef del 55% a favore del risparmio energetico?

    <o></o>
    La legge Finanziaria 2008 (art. 1, comma 20) ripropone ed amplia le agevolazioni già previste per l?anno 2007 al fine di favorire la realizzazione di interventi volti a migliorare il risparmio energetico degli edifici.
    L?agevolazione consiste in una detrazione dall?imposta lorda pari al 55% della spesa sostenuta per entro il 31 dicembre 2010 per tali interventi. La detrazione complessiva spettante va ripartita a scelta del contribuente in numero di rate compreso da un minimo di tre ad un massimo di dieci.

    Che tipo di interventi beneficiano della detrazione d?imposta del 55%?

    La tipologia di interventi agevolabili è indicata dalla Legge Finanziaria 2007 ai commi 344-345-346-<st1:metricconverter productid="347. In" w:st="on">347. In</st1:metricconverter> particolare rientrano nell?agevolazione le seguenti spese:
    <!--[if !supportLists]-->1)<!--[endif]-->**Riqualificazione energetica degli edifici esistenti: **Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore di risparmio energetico fissato dall?allegato tecnico al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
    <!--[if !supportLists]-->2)<!--[endif]-->Incentivi per la riduzione delle perdite di energia: Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Anche in tal caso bisogna fare riferimento ai requisiti tecnici da rispettare fissati dalla Legge
    <!--[if !supportLists]-->3)<!--[endif]-->Incentivi per la promozione del solare termico: Per le spese documentate relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
    <!--[if !supportLists]-->4)<!--[endif]-->Incentivi per l?installazione di caldaie ad elevata efficienza: Per le spese documentate relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
    **

    Qual è la procedura corretta da seguire per beneficiare
    dell?agevolazione sul risparmio energetico?

    <o></o>**La procedura da seguire è la medesima già utilizzata per le detrazioni irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie ed indicata all?art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Pertanto è necessario:
    <!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->compilare l?apposito modello, scaricabile dal sito dell?Agenzia delle Entrate, ed allegarvi la documentazione in esso richiesta. Il modello va inviato prima dell?inizio degli interventi al Centro Operativo di Pescara all?indirizzo indicato nel modello.
    <!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->conservare ed esibire in caso di richiesta da parte degli Uffici Finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e le ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali sono stati effettuati i pagamenti.
    <!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->che il pagamento delle spese detraibili sia disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
    Inoltre è necessario procurarsi:
    <!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->l?asseverazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza dell?intervento ai requisiti di legge;
    <!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.


  • Super User

    In cosa consiste la detrazione irpef del 55% a favore del risparmio energetico e chi ne può beneficiare?

    <o></o>
    La legge Finanziaria 2008 (art. 1, comma 20) ripropone ed amplia le agevolazioni già previste per l?anno 2007 al fine di favorire la realizzazione di interventi volti a migliorare il risparmio energetico degli edifici.
    L?agevolazione consiste in una detrazione dall?imposta lorda pari al 55% della spesa sostenuta per tali interventi entro il 31 dicembre 2010. La detrazione complessiva spettante va ripartita a scelta del contribuente in numero di rate compreso da un minimo di tre ad un massimo di dieci.
    Il contribuente può far valere l?agevolazione entro il limite che trova capienza nell?imposta irpef derivante dalla propria dichiarazione dei redditi. La somma eccedente, non potendo essere chiesta a rimborso, andrà persa.
    Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti, anche titolati di reddito d?impresa, che possiedono l?immobile oggetto dell?intervento a qualsiasi titolo. Pertanto, possono fruire dell?agevolazione:
    -Le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, società di persone e di capitali;
    -Le associazioni tra professionisti;
    -Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
    Si ha diritto alla detrazione anche nel caso in cui i lavori siano eseguiti mediante un contratto di leasing; in tal caso la detrazione riconosciuta al contribuente si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing senza fare riferimento ai canoni pagati.
    <o></o>
    Che tipo di interventi beneficiano della detrazione d?imposta del 55%?

    La tipologia di interventi agevolabili è indicata dalla Legge Finanziaria 2007 ai commi 344-345-346-347. In particolare rientrano nell?agevolazione le seguenti spese:
    1)**Riqualificazione energetica degli edifici esistenti: **Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore di risparmio energetico fissato dall?allegato tecnico al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
    2)Incentivi per la riduzione delle perdite di energia: Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Anche in tal caso bisogna fare riferimento ai requisiti tecnici da rispettare fissati dalla Legge
    3)Incentivi per la promozione del solare termico: Per le spese documentate relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
    4)Incentivi per l?installazione di caldaie ad elevata efficienza: Per le spese documentate relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
    <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o></o>
    <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o></o>
    Qual è la procedura corretta da seguire per beneficiare dell?agevolazione sul risparmio energetico?

    <o></o>
    Al fine di beneficiare dell?agevolazione fiscale è necessario procurarsi la seguente documentazione:
    -l?asseverazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza dell?intervento ai requisiti di legge;
    -la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. A partire dal 2008 la certificazione o la qualificazione energetica non è necessaria per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per gli interventi per la promozione del solare termico;<o></o>
    -la scheda informativa relativa agli interventi realizzati che deve contenere: i dati del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati dell?immobile, la tipologia dell?intervento ed il risparmio energetico raggiunto, il costo dell?intervento, le spese per consulenze professionali, ed il costo su cui calcolare la detrazione.
    Tali documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti (architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, e i periti agrari).
    Entro 60 giorni dal completamento dell?interventi è necessario inviare telematicamente o con raccomandata, copia dell?attestato di certificazione energetica e la scheda informativa all?ENEA i cui recapiti sono:
    ENEA <o></o>
    Dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile<o></o>
    Via Anguillarese n. 301 ? 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)<o></o>
    <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o></o>
    Sito internet: www.acs.enea.it<o></o>
    <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o></o>
    Come devono essere effettuati i pagamenti per fruire dell?agevolazione sul risparmio energetico e che documentazione va conservata?

    <o></o>
    Per poter beneficiare dell?agevolazione i pagamenti vanno effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e la partita iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.
    Il pagamento a mezzo bonifico non è obbligatorio nel caso in cui il contribuente sia titolare di reddito d?impresa.<o></o>
    Tutta la documentazione relativa agli interventi va conservata ed esibita in caso si controlli da parte dell?Agenzia delle Entrate, in particolare è necessario conservare:
    -la certificazione di asseverazione;
    -la ricevuta di invio telematico o tramite raccomandata della documentazione all?ENEA;
    -le fatture e ricevute relative agli interventi e le quietanze di pagamento;
    -copia della delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, in caso di lavori su parti comuni di edifici;
    -dichiarazione di assenso ai lavori da parte del proprietario nel caso in cui gli interventi siano effettuati dal detentore dell?immobile. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->


  • Consiglio Direttivo

    Quali sono le regole per detrarre le spese per acquisto dei medicinali senza prescrizione medica?

    [LEFT]Acquisti effettuati fino al 30 giugno 2007:[/LEFT]

    [LEFT]E' sufficiente anche uno scontrino fiscale generico. Se tale scontrino non riporta l'indicazione ?medicinale? o ?farmaco? occorre però che esso sia correlato da una autocertificazione del contribuente nella quale viene attestata la spesa per farmaci.[/LEFT]

    [LEFT]Se tali scontrini non fossero più leggibili fa comunque fede la fotocopia o l'avvenuta elencazione in dettaglio nel modello 730/2.[/LEFT]

    [LEFT]Acquisti effettuati dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007:[/LEFT]

    [LEFT]Diviene obbligatorio il c.d. scontrino parlante, il quale indica natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.[/LEFT]

    [LEFT]A seguito dei provati ritardi da parte delle farmacie nell'adeguarsi alla nuova normativa, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso l'uso del vecchio scontrino fiscale con l'obbligo però di farsi rilasciare dal farmacista una documentazione aggiuntiva in cui siano riportate natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.[/LEFT]

    [LEFT]Il C.F. del contribuente può essere annotato successivamente.[/LEFT]

    [LEFT]Con la Circolare N. 30/E del 28 marzo 2008, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, potranno essere certificate anche con uno scontrino fiscale non ?parlante? o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l?indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell?acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. [/LEFT]

    [LEFT]Acquisti effettuati dal 1 gennaio 2008:
    Occorre lo scontrino parlante completo di C.F. rilevato dalla tessera sanitaria oppure scontrino fiscale con C.F. annotato dal farmacista in assenza della tessera sanitaria con riportate la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati
    Non è più ammesso avvalersi della documentazione sostitutiva rilasciata dal farmacista.[/LEFT]

    [LEFT]N.B. Con nota del 15/01/08, Prot. DGPROG/280/P21, il Ministero della Salute precisa che l'esibizione della tessera sanitaria non è obbligatoria, essendo sufficiente la mera dichiarazione verbale.[/LEFT]


  • User Attivo

    Di seguito propongo due files, da me predisposti, con calcoli automatici per elaborare una fattura/parcella utile a chi gestisce la propria attività professionale in regime fiscale dei contribuenti minimi (ex L. 244/2007, art. 1 c. 96 e ss.), in regime agevolato (ex L. 388/2000, art. 13), in regime di esenzione iva (art. 10), piuttosto che per operazioni in reverse charge (art. 17, c. 6).
    <o></o>
    E? possibile scaricare i files ai seguenti indirizzi:
    <o></o>
    w ww.megaupload.com/?d=Z43TBJCD (in formato excel)
    w ww.megaupload.com/?d=PPL3SYT0 (in formato word, con tabella calcoli in excel a cui si accede cliccandoci sopra due volte).

    N.B.: A coloro che operano con un programma open office si consiglia di utilizzare il primo file.
    <o>
    1) Caratteristiche del modello.
    <o></o>
    Il modello è composto di caselle:

    1. digitabili: dati dell?emittente e del destinatario, data e numero parcella, descrizione dei compensi, importo degli onorari e delle spese documentate, le descrizioni delle voci di cui alla parte tabellare, le percentuali, nonché i riquadri sottostanti;
    2. non digitabili: relative ai calcoli automatici.
      <o></o>
      Le caselle digitabili servono, appunto, per adattare il modello alle proprie caratteristiche dal punto di vista fiscale.
      <o></o>

    2) Come si utilizza il modello.
    <o></o>

    A) Regime dei contribuenti minimi:

    1. cancellare la descrizione e l?aliquota iva;
    2. inserire nel riquadro in basso a destra la dicitura: operazione è effettuata ai sensi dell?art. 1, comma 100, L. 244/2007;
    3. inserire nella casella corrispondenza la percentuale (ad esempio: 20) solo se l?operazione è soggetta a ritenuta d?acconto, altrimenti cancellare la descrizione e la percentuale;
    4. gli iscritti alla gestione separata inps, che vogliano addebitare la rivalsa al cliente, debbono inserire nella casella corrispondente la percentuale prevista (ad esempio: 4). Se non si è iscritti a tale gestione o non si voglia addebitare la rivalsa, cancellate la descrizione e l?aliquota;
    5. gli iscritti ad una cassa professionale di categoria adattano la descrizione e inseriscono la percentuale prevista per il contributo integrativo (ad es.: C.P. Inarcassa 2; C.P.D.C. 4, ecc..);
    6. gli iscritti alla gestione separata inps, che vogliano addebitare la rivalsa al cliente e che, contemporaneamente, abbiano l?obbligo di rivalsa del contributo integrativo relativo alla cassa professionale di categoria, debbono inserire in entrambe le celle le percentuali relative (ad esempio:
      un architetto professionista che contemporaneamente insegna, deve addebitare la rivalsa inarcassa e può addebitare anche la rivalsa di cui alla gestione separata).
      <o></o>

    B) Regime agevolato.<o></o>

    1. Se l?operazione è soggetta ad Iva, impostare la descrizione e inserire, nel campo a fianco, la percentuale (ad esempio: 20). In caso di operazioni esenti, nella descrizione, digitare Es.Iva art. 10:
    2. nel riquadro in basso a destra, inserire la dicitura che l?operazione non è soggetta a ritenuta ex L. 388/2000, art. 13;
    3. quindi, cancellare la descrizione e la percentuale riferite alla ritenuta d?acconto;
    4. per le problematiche contributive, rifarsi a quanto indicato ai punti 4), 5) e 6) delle istruzioni per i contribuenti minimi.
      <o></o>

    3) Altre operazioni.<o></o>
    <o></o>

    Il modello è adattabile anche per altre tipologie di operazioni, come anticipato in precedenza, anche se non si è optato per i regimi c.d. agevolati.
    <o></o>
    Ad esempio, è utilizzabile:
    <o></o>

    1. per chi opera in regime di esenzione iva;
      <o></o>
    2. per le operazioni in reverse charge;
      <o></o>
    3. in generale, per tutti i tipi di operazioni limitatamente ad una sola aliquota iva.
      <o></o>
      <o></o>
      <o></o>

    P.S.: per Lorenzo-74. Se lo ritieni, potresti inserire un?immagine del modello, così come hai fatto in un tuo post io non so come fare).</o>