• User Newbie

    Adsense come intermediazione

    Salve a tutti, ho letto attentamente i post sul forum a proposito dell'inquadramento fiscale di adsense e con particolare interesse quelli del Dott. Malagoli ma c'è qualcosa che non mi convince riguardo al tipo di servizio offerto dal webmaster a Google.

    In particolare si fa il paragone con i cartelloni pubblicitari e le pagine di giornale che ospitano i messaggi degli insersionisti:

    Metodo pratico ed efficace è cercare corrispondenze di questa fattispecie contrattuale virtuale in quanto rinvenibile nella realtà concreta e, così facendo, anche l'osservatore meno attento può riscontrare fortissime similitudini con almeno due casistiche:

    • i manifesti su appositi cartelloni per la diffusione di un messaggio;
    • le pagine di giornali e riviste altrettanto coperte di messaggi di inserzionisti.

    In realtà nel caso di Google Adsense non è proprio cosi, infatti, il webmaster viene pagato da Google solamente a seguito di un azione effettuata dall'utente (un clic,un impressione).
    Il costo del clic, dell'impressione o della ricerca effettaute dall'utente vengono addebbitate all'insersionista nel momento stesso e come conseguenza dell'azione e, nello stesso istante, viene corrisposta la percentuale al webmaster.

    Se l'utente non effettuasse un clic, nessun costo verrebbe addebitato all'insersionista e nessun compenso verrebbe corrisposto al webmaster.
    Quindi secondo me il pagamento corrisposto da Google si riferisce più a una intermediazione che ad una cessione di spazi pubblicitari.

    Attraverso la sua intermediazione il publisher permette a Google di finalizzare la vendita di un clic all'insersionista.

    Nello stesso regolamento di Google che viene definito Contratto, al punto 11 è scritto:

    Pagamento: Riceverete un pagamento relativo al numero di clic validi sugli Annunci visualizzati, di impressioni valide di Annunci e/o di completamenti validi di Eventi Referral avviati tramite i Pulsanti Referral visualizzati in relazione al/i vostro/i Sito/i, in ciascun caso secondo quanto determinato da Google per i partecipanti al suo Programma. Se avete scelto di ricevere Risultati di ricerca, questo pagamento sarà compensato dalle quote applicabili ai Risultati di ricerca.

    Da qui si evince che il pagamento non è un corrispettivo per lo spazio offerto (o almeno lo è solo indirettamente) ma più che altro " un pagamento relativo al numero di clic validi sugli Annunci visualizzati, di impressioni valide di Annunci e/o di completamenti validi di Eventi Referral avviati tramite i Pulsanti Referral visualizzati in relazione al/i vostro/i Sito/i, in ciascun caso secondo quanto determinato da Google per i partecipanti al suo Programma."

    Cosa ne pensate ?

    Laura


  • Super User

    Ciao Laura,

    in effetti sulla scorta di quella che è forse l'unica circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito a casi similari, mi ero posto la questione ( http://www.fiscoitaliano.altervista.org/AgenziaEntratelink.htm )*.
    Mi ero ciè chiesto se pensare a pubblicità o piuttosto ad intermediazione.

    Avevo optato per la prima in quanto ritenevo (e ritengo) quello il primo effetto che si ottiene dal click dell'utente sul link adsense.... la conduzione all'area istituzionale dell'inserzionista (dove preliminarmente "conoscersi").... la conclusione di eventuali contratti risulterebbe, nella generalità dei casi, molto più mediata e legata ad ulteriori azioni successive sul sito dell'inserzionista dove ormai l'utente è stato deviato.

    Sinceramente vedevo il sistema Adsense, generalmente molto più lontano dal caso trattato dalla citata circolare che analizzava il procacciamento d'affari risultante dall'allestimento di una pagina intera ed esclusiva ospitante già i tratti esplicativi della proposta commerciale/contratto, con link atto a "girare telematicamente" al sito dell'inserzionista per la definizione conclusiva di un contratto di fornitura... dunque uno "stadio più avanzato" della "azione commerciale" del navigatore.

    Ritengo infatti che il sistema link o banner con "deviazione" al sito dell'inserzionista sia la forma più tipica di pubblicità via internet.

    In secondo luogo i pagamenti da Adsense non avvengono sulla quantità di contratti conclusi (provvigioni) ma solo sulla mole di "deviazioni" ... sarebbe troppo bello avere "azioni" anzichè "visite".

    Queste le convinzioni su cui ho basato e baso le mie opinioni, logicamente non sono illuminato e dunque potrei sbagliare.

    Paolo

    • = ps postata da un mio sito, per sola comodità e velocità di reperimento.

  • User Newbie

    Ciao Paolo e grazie per la risposta, forse mi sono spiegata male, io intendevo dire che il click stesso è il "prodotto" che noi vendiamo per conto di google, indipendentemente se poi l'utente fa un'acquisto o un contratto sul sito dell'insersionista.
    In realtà prima della scorsa settimana anche io intendevo il sistema adsense come vendita di spazi pubblicitari, tutte le mie certezze sono crollate quando, parlando con un impiegato della camera di commercio preposto alle informazioni per le nuove imprese, che già conosceva il sistema Adsense, mi ha detto che secondo lui si trattava di intermediazione.

    Alle mie rimostranze ha risposto con questo esempio:
    Mettiamo che un'azienda X (che possiamo paragonare a Google) mi fornisca 100 volantini pubblicitari di diverse aziende (questi potrebbero essere gli annunci).
    L'azienda X mi dice di esporre nel mio negozio (sito) questi volantini.
    L'azienda X mi riconosce un corrispettivo per ogni volantino (click) che viene preso dagli utenti del mio negozio.
    Questo sistema è regolato da un contratto (il regolamento di Adsense) questo contratto stabilisce anche l'esclusività (e qui sono rimasta stupita che l'impiegato sapesse anche che Google ti obbliga a non inserire annunci di aziende concorrenti).
    Ovvero l'azienda X mi riconosce quindi in un certo senso una provvigione per ogni volantino preso.

    Quindi il prodotto sul quale avviene l'intermediazione sarebbe il clic, e risulterebbe ininfluente il messaggio pubblicitario veicolato.
    Alla fine secondo lui bisogna inqudarare l'attivita in procacciamento di affari o agenzia.


  • Super User

    Ciao,

    personalmente sono dell'opinione che anche far prendere dei volantini pubblicitari dal bancone del proprio negozio, e per questo essere pagati un tot. a volantino preso, sia esattamente l'ultimo passo della "campagna pubblicitaria", come definita nella sentenza della Corte di giustizia UE che ho citato (nel topic TOP su adsense)... e dunque, ai fini iva, sia servizio pubblicitario. In altre parole reputo che sia l'ultimo anello di quella serie di azioni volte a diffondere il nome di una azienda o di un prodotto, tipicamente parte del più ampio concetto di campagna pubblicitaria.

    Procacciamento d'affari (inteso qui quale entità di più basso grado delle intermediazioni possibili) invece lo intenderei ove si allestisse qualcosa di più di un semplice link, tra i tanti. Ad esempio, una pagina ad hoc, con magari addirittura già i dati contrattuali da inserire in un form che poi venga "girato" tramite click o simili al sito web dell'inserzionista.

    Ma soprattutto e prioritariamente vedrei il procacciamento d'affari (come sopra inteso) quando si venga pagati esclusivamente sul contratto concluso.... quando cioè il diritto al compenso discenda esclusivamente dalla reale conclusione del contratto di fornitura sottostante (1).... cosa che con Adsense non avviene.

    (1) vedere anche sentenza Corte Cassazione, sez. II, 6 aprile 2000, n. 4327

    Mi sembra una imprecisione dire che il prodotto sia il click, in quanto il click non è il contratto che si cerca di veicolare ma è un mezzo ancora molto lontano dalla vera conclusione del contratto di fornitura cui l'inserzionista tiene.... il click è in effetti come raccogliere il volantino... come detto cioè l'ultimo anello della campagna pubblicitaria.

    Paolo


  • User Newbie

    Grazie, ineffetti nella sentenza della Corte di giustizia UE si vede tutto come campagna pubblicitaria.
    A questo punto se seguo il consiglio delle camera di commercio e inizio un attività come procacciatrice dovrei fatturare i proventi come provvigioni,
    se seguo i consigli diffusi nel furum inizierei con il codice attività 74.40.1 e fatturerei come "servizi pubblicitari" o "cessione di spazi pubblicitari"
    Ai fini iva non credo cambierebbe nulla perchè sia che si concedono spazi pubblicitari, sia che si vendano "clic" sarebbero sempre operazioni effettuate in Italia quindi si dovrebbe versare in entrambi i casi.

    Ma ammettiamo che ad un certo punto un verificatore mi contesti il fatto che quelle prestazioni non sono provvigioni ma spazi pubblicitari o viceversa cosa si rischia ?

    Il codice attivita 74.40.2 "agenzie di concessione degli spazi pubblicitari" non sarebbe un buon compromesso visto che includerebbe anche l'intermediazione ?

    Laura


  • Super User

    Ti costringerebbe ad immani altri adempimenti previsti dal testo unico di pubblica sicurezza (comunicazione al comune, tariffario, registro affari ecc.).

    La questione diviene complessa in quanto i compensi da procacciamento d'affari ad esempio sono soggetti a ritenuta d'acconto.... ma il soggetto è extracomunitario e se non ha stabile organizzazione, o meglio sede fissa, in italia non deve trattenere ritenuta.... io non so come si regola con Google Italia ad esempio.

    Direi che la cosa si farebbe molto complessa.

    Il regime iva di quelle presunte provvigioni sarebbe poi legato al moto delle merci sottostanti (es. Non imponibile art. 9 per le merci in import in Italia, Fuori campo art. 7 per le merci con destinazione UE o Extraue).... dunque si scoprirebbe ancor più la lontananza di questo inquadramento da quello della realtà sottostante..... almeno a mio giudizio.

    Paolo


  • User Newbie

    Gentile Laura, potrei sapere a quale camera di commercio si è rivolta ?
    Nel 2005 ho avuto il suo stesso parere dalla Camera di Commercio di Milano, la nostra società fattura Adsense come "Provvigione per intermediazione di vendita non soggetta art.40 comma 8 D.L. 331/93"


  • User Newbie

    A quella di Varese, sportello "punto nuova impresa"


  • Super User

    Benvenuto sig. a.cobianchi,

    le sarei grato se potesse postare qualcosa di più in merito, per favore.

    Inoltre mi incuriosisce lo stano inquadramento nell'"Iva intracomunitaria" che avete dato all'operazione, come se la controparte fosse europea.... cosa che non mi risulta... a quanto ne so infatti (esperienza indiretta la mia, ahimè) la controparte contrattuale è extracomunitaria (Google Usa).... e non, ad esempio Iralndese, come la controparte di Google Adwords.

    Grazie.

    Paolo


  • User Newbie

    Non so se è già stato postato, comunque ho trovato questo articolo su fiscooggi il notiziario dell'agenzia delle entrate:

    La territorialità delle prestazioni pubblicitarie

    In particolare:

    Infine, relativamente all'individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni pubblicitarie in ambito comunitario, la Corte di giustizia Ue ha recentemente affermato che la tassazione nel Paese del committente prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), secondo trattino, della sesta direttiva Cee, si applica non solo alle prestazioni pubblicitarie fornite direttamente e fatturate dal prestatore al committente soggetto passivo Iva, ma anche alle prestazioni fornite indirettamente all'utente effettivo (non soggetto Iva) e fatturate a un terzo (committente soggetto Iva) che le fattura a sua volta all'utente stesso. In tal caso, assume rilevanza, ai fini dell'identificazione del luogo di tassazione, esclusivamente la natura sostanziale della prestazione, a nulla rilevando la qualifica soggettiva tanto del prestatore quanto del committente (cfr. sentenza 5/6/2003, causa C-438/01, Flanders Expo).
    Tale pronuncia assume una certa rilevanza in considerazione del fatto che, in via generale, la prestazione pubblicitaria resa a utenti comunitari soggetti Iva non si considera effettuata nel territorio dello Stato, mentre la stessa è territorialmente rilevante se resa a un utente comunitario non soggetto Iva (articolo 7, comma 4, lettera e), Dpr 633/72).
    Il punto controverso, dunque, è se ai fini della determinazione del luogo di tassazione si debba considerare il destinatario finale o quello intermedio a cui viene fatturata la prestazione pubblicitaria. La sentenza in commento propende per tale ultima soluzione essendo superfluo "verificare se l'utente pubblicitario, che è il destinatario finale delle prestazioni, sia anch'esso un soggetto passivo che faccia entrare il costo delle dette prestazioni nel prezzo di beni ceduti o di servizi da esso forniti".


  • User Newbie

    Gentile Paolo,
    chiedendo a Google a chi dovessimo fatturare i guadagni Adsense, ci è stato risposto che avremmo potuto utilizzare la loro partita iva europea per le fatturazioni.
    Dopotutto, dove prende Google i rimborsi dell'iva per i publisher italiani, non credo faccia beneficenza 🙂 La sede europea di Google è stabile organizazionne di quell'azienda in un paese europeo. Mi faccia sapere se necessita di altre informazioni perchè dovrei chiederle al nostro commercialista.

    Saluti
    Andrea


  • Super User

    Grazie mille per le preziose informazioni che mi danno modo di fare ulteriori riflessioni.... al di la dell'inquadramento come pubblicità o come intermediazione, ma semmai sulla controparte contrattuale.

    Come potrà vedere qui:
    http://www.giorgiotave.it/forum/web-fisco-e-leggi/4683-profilo-iva-di-google-adsense-tm-sintesi.html
    La comunicazione ricevuta da Google (mandata ad un publisher italiano di adsense) non cita stabili organizzazioni o basi fisse e rimanda direttamente a Google USA.
    Peraltro evidenzia come Google Usa sia disposto a riconoscere l'iva sulle fatture emesse (dunque imponibili)... e mi risulta che alcuni publisher abbiano già ricevuto l'accredito di imponibile+iva da Google tramite il loro account a seguito di regolare fatturazione.

    Tenuto conto che sulla base di tale comunicazione (e dello scambio di informazioni che ho personalmente avuto con publisher italiani) ho scritto quel topic sul profilo iva di adsense resto un po' perplesso davanti al vs. inquadramento iva della prestazione.

    La cosa mi perplette ancor più pensando che, a quanto ne so i soggetti extraue identificati direttamente in europa (p.iva con codice iso EU) per effettuare operazioni di "commercio elettronico B2C" recuperano l'imposta sugli acquisti tramite richiesta di rimborso allo stato competente (per il sostenimento dei costi) (1).

    (1) per una sintesi: R.Portale "Imposta sul valore aggiunto", nona ed., Ed. Il Sole 24 Ore, pag. 193 (fondo pagina).

    O forse la differenza nasce solo dal diverso inquadramento pubblicità o intermediazione.

    Con questo non voglio che si intenda quale polemica la mia, ma solo quale ricerca e studio di una materia complessa, nuova, per cui sono disponibili davvero poche informazioni e di cui certo la mia non è pretesa di certezza.

    Paolo


  • Super User

    Uppo per vedere se qualcuno ha nuove informazioni in merito.

    Paolo


  • User Newbie

    Ciao Paolo,vorrei apportare la mia esperienza, anche il mio commercialista mi fa inquadrare Adsense come "procacciamento di affari" perchè secondo lui nonstante sia essenzialmente un servizio pubblicitario, per alcune caratteristiche come la tipologia di pagamento dei corrispettivi e per la tipologia di relazione con Google questo lo rende secondo lui più assimilabile al procacciamento d'affari.
    Comunque a queste entrate viene applicata l'iva, perchè anche secondo il mio commercialista vale il luogo di utilizzo.


  • Super User

    Grazie K-Maxx,

    se qualcun altro ha esperienze in merito, magari con fonti, che posti pure.

    Paolo


  • Super User

    Ulteriore questione che mi fa riflettere è che un regolamento CE (1777/05) definisce come rientranti nel commercio elettronico diretto la “fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina web o un sito web”.

    Da ciò discende la riflessione che il legislatore europeo (con norma immediatamente applicabile in Italia) ha stabilito che il banner è pubblicità. Il banner non è altro che un link a contenuto artistico. Da ciò a mio modesto parere discende allora che il link è anch'esso strumento pubblicitario ai fini Iva e non strumento di intermediazione.

    Anche io ritengo che in internet la pubblicità si serve di mezzi differenti ed il link è uno di questi.

    Non sarebbe male se qualche commercialista postasse qui le sue conclusioni sul caso in questione.... tanto per confrontarci e rendere un servizio utile agli utenti. Magari potremmo modificare il topic Top se ne ricorre il caso.

    Paolo


  • User Newbie

    Salve a tutti.
    Davvero post utilissimo come del resto tutto il forum, davvero tanti complimenti.

    Vorrei fare una domanda sperando di non andare off-topic.

    Sono il presidente di un associazione culturale che lavora in ambito musicale.
    Vorremmo realizzare un portale d'informazione musicale non periodico (recensioni, interviste, news) e utilizzare il sistema di Google AdSense per ricavare introiti da destinare all'autofinanziamento e quindi al miglioramento e all'ampliamento delle attività della nostra associazione culturale.

    Mi chiedo, se gli eventuali introiti derivanti dall'esposizione di spazi pubblicitari possano rientrare nelle attività consentite ad un'associazione culturale, come modalità di autofinanziamento e quindi la conseguente emissione di fattura (+IVA) alla sede Europea di Google.

    Mi rendo conto forse di andare davvero off-topic,

    ma leggendo un articolo in merito alla regolamentazione delle pubblicazioni.. al seguente link http://www.mcreporter.info/stampa/registrazione.htm
    risulta obbligatoria la registrazione al ROC per chi trae introiti dalle pubblicità.

    Consultando quindi le FAQ dell'AGCOM in merito alla registrazione obbligatoria al registro dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione (ROC), http://www.agcom.it/operatori/roc/faq.htm#2
    vorrei chiedervi se tale registrazione sia indispensabile anche per un Associazione Culturale che effettua informazione non periodica tramite internet, che vorrebbe sfruttare l'esposizione di banner per l'autofinanziamento e che quindi, per la natura intrinseca dell'associazione sarà non a fini di lucro.

    Tra le attività elencate dal ROC la figura dell'Associazione Culturale non compare.

    P.S. Il sito internet d'informazione musicale sarà solamente in lingua inglese, in un ottica di confronto mondiale. Questo per rifarmi a quanto letto in questo post rispetto alla tipologia di pubblicità esposta e alla conseguente territorialità fiscale.

    Grazie per l'attenzione
    e ancora complimenti per il forum.
    Giuseppe.


  • Super User

    Ciao e benvenuto,

    mi piace avere a che fare con chi si documenta come te.
    Purtroppo devo però segnalarti che non sono la persona adatta ad aiutarti in quanto non mi occupo di enti senza scopo di lucro.

    Presumo (ma solo presumo) che l'attività di "bannerizzazione del vs. sito" possa produrre legittimamente ricavi per il Vs. autofinanziamento. A questo punto il Vs. ente avrà una attività commerciale (da inquadrare fiscalmente) a servizio di quella istituzionale.

    Per quanto riguarda il ROC, seppur non mia materia di elezione, ho valutato che il tuo caso non rientrerebbe tra i soggetti elencati:

    • i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
    • le imprese concessionarie di pubblicità;
    • le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
    • le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
    • le agenzie di stampa di carattere nazionale;
    • i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
    • le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

    In quanto non concessionario di pubblicità e neppure editore, perchè quella non sarebbe una testata in quanto non periodica.

    Escluderei (ma approfondirei fossi in voi) l'iscrizione al ROC.

    Paolo


  • User Newbie

    Ciao, grazie per l'accoglienza e la tua celere risposta.

    Questa mattina ho contattato il ROC per chiedere informazioni circa l'eventuale obbligatorietà di registrazione per un Associazione Culturale che generi introiti da pubblicità per reinvestirli nelle proprie attività.

    La risposta è stata molto celere e chiara.
    In sostanza la differenziazione che mi è stata spiegata si basa tra la tipologia di pubblicazione periodica, quindi con giornalista iscritto all'albo, quindi direttore responsabile.... e l'informazione non periodica.

    Infatti sembrerebbe che ci si debba iscrivere al Roc solo se testata giornalistica con direttore e quindi avere come condizione essenziale il deposito presso il Tribunale di competenza. Ho chiesto un documento con la loro risposta in maniera da avere una risposta con valore legale ma sembrerebbe non essercene bisogno.

    In tutto questo, mi sorge il dubbio di come e quando una pubblicazione online venga definita periodica o meno, e quindi come possa essere contestabile del reato di stampa clandestina.

    Il dubbio è atroce, nel senso che immaginavo vi fossero termini, (vuoi anche dati numerici sulle frequenze di pubblicazione) che definissero a seconda, appunto di quantità e date di pubblicazione, la periodicità o meno di un sito che pubblica "scritti" e che quindi in qualche modo possa delimitare il reato nel caso di violazione della legge in oggetto.
    Questo mio concetto è intesto in una semplicissima visione delle cose...bisogna essere per forza grandi aziende enti per poter riuscire a far qualcosa?!
    L'approssimazione mi aliena. :arrabbiato:

    Infatti la cosa che più mi urta è non trovare dati certi e scritti che definiscano i range di applicazione di una legge.Senza dover lasciare sempre tutto all'interpretazione, alle consulenze e quindi alla spesa libere...

    Da ricerche effettuate online, non ne sono venuto a capo.

    Domanda: ma è caratteristica solo della nostra nazione avere talmente tale quantità di leggi che per assurdo portano al paradosso di vuoti legislativi e zone di confine?!?

    Saluti Giuseppe.


  • Super User

    No non è solo caratteristica della nostra nazione, ma tipico della regolamentazione..... si regolamenta una cosa specifica, e dunque si lascia all'alea tutto ciò che non si adatta alle definizioni usate.

    Noi italiani siamo la patria del diritto e dunque anche la patria dei vuoti dovuti dovuto alla specificità delle norme.

    PS penso che per non essere periodici si debba semplicemnte non rispettare aggiornamenti regolari prestabiliti dei contenuti (quotidiano, settimanale ecc.) .

    P.