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    Profilo IVA di Google AdSense TM - SINTESI

    IL PROFILO IVA DI GOOGLE ADSENSE™

    Nel presente scritto si vuole esaminare il profilo ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) del sistema Google Adsense™. In particolare si indagheranno a cascata:

    • le modalità tecniche di funzionamento;
    • l’inquadramento giuridico della fattispecie in Italia;
    • il profilo IVA vero e proprio;
    • gli obblighi fiscali conseguenti.
      Il riferimento sarà sempre relativo a soggetti passivi d’imposta domiciliati e residenti in Italia (Imprenditori individuali, società ed enti commerciali) per siti internet visibili in Italia, di loro proprietà, tenuta altresì in considerazione la residenza-domicilio extracomunitaria di Google Adsense™ (anche ai fini iva), controparte contrattuale.

    MODALITA’ TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

    La fattispecie: un soggetto italiano, aderendo a Google Adsense™, mette a disposizione di tale sistema uno spazio ben identificato, sul proprio sito internet, dove inserire alcuni link testuali, a volte con breve descrizione.
    Sugli spazi messi a disposizione dai soggetti proprietari di siti web, Google Adsense™ fa ruotare vari link testuali, ogni volta che tale pagina viene ricaricata dal navigatore.
    Lo scopo dei link proposti nelle aree messe a disposizione di Google Adsense™ è quello di rimandare il navigatore ai siti web dei soggetti terzi inserzionisti.
    I soggetti terzi inserzionisti, ricevono dunque un servizio, diciamo per ora, di “visibilità” da parte di Google Adsense™, per il tramite dei soggetti proprietari dei siti web che aderiscono al sistema mettendo a disposizione gli spazi.
    I soggetti terzi inserzionisti quindi pagano a Google Adsense™ un corrispettivo per ottenere quella “visibilità”, precisamente ad ogni visualizzazione del loro link testuale o per ogni click; Google Adsense™ a sua volta paga un corrispettivo ai soggetti che gli mettono a disposizione gli “spazi espositivi”, precisamente per ogni visualizzazione o click del navigatore su uno di quei link ospitati.
    Dunque un rapporto tra tre soggetti; nello specifico si vuole qui indagare il profilo IVA del rapporto tra il fornitore dello “spazio espositivo” e Google Adsense™.

    INQUADRAMENTO GIURIDICO-IVA DELLA FATTISPECIE IN ITALIA

    Non si può prescindere da un’indagine preliminare su cosa venga “pubblicato” con il sistema Google Adsense™ negli spazi messi a disposizione nei siti web ospitanti.
    Si tratta di link testuali, eventualmente con una breve descrizione, il cui scopo è quello di rimandare al sito web dell’inserzionista. Quindi il fine è quello di veicolare il maggior numero di navigatori verso un determinato punto del web.
    Pare logico tentare di paragonare questa fattispecie virtuale a quanto potrebbe succedere nel realtà concreta.
    A mio giudizio il paragone è facilmente ipotizzabile: i manifesti (link) apposti su cartelloni (spazi web) che diffondono al pubblico un messaggio oppure gli spazi sulle pagine dei giornali dove inserire messaggi promozionali.
    Verificando che lo scopo di tali link è nella massima parte quella di veicolare nomi, marchi, prodotti e/o servizi commerciali, risulta spontaneo affiancare tale pratica a quanto ordinariamente in uso per i messaggi pubblicitari.
    Dunque mettere a disposizione quegli spazi sui propri siti web equivale a fornire servizi pubblicitari?
    Nell’indagine giuridica sulla fattispecie il primo riferimento non può che essere alla sentenza n. 68/92 del 17.11.1993 (in relazione alla Direttiva n.77/388 del 1977) della Corte di Giustizia Ue, la quale ha affermato che per “prestazione pubblicitaria” debba intendersi ogni operazione che costituisca parte indissolubile di una più vasta campagna pubblicitaria e che, pertanto, concorra alla diffusione del messaggio pubblicitario (facendo l’esempio della fabbricazione di supporti per la diffusione di messaggi pubblicitari).
    Il Ministero delle Finanze ha poi avuto modo di esprimersi in merito alle prestazioni accessorie a quelle pubblicitarie con la risoluzione n. 6 del 11.02.1998 di cui riporto un tratto saliente:
    *“…in relazione alla fattispecie in discorso il problema concreto diviene quello di verificare, in relazione alle singole prestazioni rese o ricevute dalla società ___, la sussistenza o meno del rapporto di accessorietà rispetto alla prestazione principale, di natura pubblicitaria, effettuata dalla predetta società italiana nei confronti della consociata francese. *
    *Per la sussistenza del rapporto di accessorietà è necessaria, ma non sufficiente, la convergenza di tutte le prestazioni nella direzione della realizzazione di un unico obiettivo, ossia, nella fattispecie in esame, la realizzazione di una campagna pubblicitaria diretta all'incentivazione delle vendite sul territorio nazionale. *
    *E' altresì necessario, ad avviso della scrivente, un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale. Occorre in particolare che le prestazioni accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito. *
    Conclusivamente, sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale. Sulla base di tali criteri dovrà essere valutata, caso per caso, la ricorrenza del rapporto di accessorietà nei sensi in cui è definito dal menzionato art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nell'ambito del quale il concetto di "prestazioni pubblicitarie" va riferito ad un'operazione oggettivamente riconoscibile come relativa ad un'attività di promozione ben individuata, può farsi riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia CEE la quale, con decisione n. 68/92 del 17 novembre 1993 ha affermato come nelle "prestazioni pubblicitarie" debba intendersi ricompresa ogni attività indirizzata alla trasmissione di un messaggio promozionale, relativo a beni e servizi, purché le prestazioni rese siano riconducibili ad un "unicum", rappresentato dalla prestazione principale(e prevalente), qualificabile come attività pubblicitaria.”
    Un ultimo riferimento è da farsi alla Risoluzione 18.11.2003, n. 209/E dell’Agenzia delle Entrate, perché tra le poche che parlano di “link”.
    Essa però pare subito poco calzante in quanto riferita ad un caso particolare, in cui il link ospitato rimandava alla pagina di un inserzionista dove veniva sottoscritto un contratto di fornitura commerciale (di linea ADSL) e la società ospitante si impegnava specificamente alla promozione della sottoscrizione di contratti di fornitura e non unicamente alla veicolazione pubblicitaria del nome, marchio, prodotto o servizio in termini dunque di mera “visibilità”. Si trattava quindi più di intermediazione commerciale (o procacciamento d’affari) piuttosto che di diffusione pura e semplice di un messaggio promozionale.

    Dalla lettura dei documenti ufficiali citati, reputo quindi che non possa che evincersi che la messa a disposizione di spazi pubblicitari debba essere intesa quale parte indissolubile di una più vasta azione pubblicitaria, quale mezzo indispensabile, e dunque rappresentare, di per se, un servizio pubblicitario.

    IL PROFILO IVA

    L’indagine, viste le nazionalità dei soggetti coinvolti e l’ambito di diffusione globale dei servizi internet, deve avere a riferimento anzitutto la territorialità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei servizi pubblicitari.
    Nel specifico (committente extracomunitario), l’art. 7, c. 4, lett. f, del D.P.R. 633/72 individua quale criterio principe quello del luogo di utilizzo dei servizi e, dunque, l’ambito territoriale di diffusione del messaggio pubblicitario, cioè il luogo in cui si concretizza la destinazione/visualizzazione di quegli spot (si veda la Ris. Min. n. 425853 del 05/10/1984 a proposito di pubblicità a mezzo stampa).
    Ma per un mezzo fruibile in tutto il mondo come internet è corretto individuare in Italia il predetto luogo di utilizzo?
    A parer mio si e questo principalmente per due considerazioni:

    1. i messaggi ospitati da siti italiani sono generalmente in lingua italiana e dunque rivolti massimamente al mercato italiano (se si eccettuano i rari luoghi nel modo in cui la lingua di Dante è utilizzata) ed in ogni caso l’accesso a tali siti non è impedito a soggetti residenti sul suolo italiano;
    2. La Risoluzione del 15.12.1990 prot. 470170, in proposito di territorialità di servizi pubblicitari radio-televisivi, ha individuato il seguente principio:*“ai sensi dell'art. 7 lett. g) DPR 633/72 qualora le prestazioni di servizi siano rese ad un committente extracomunitario, deve applicarsi il criterio dell'utilizzazione, dovendosi assoggettare ad imposta solo quelle utilizzate nello Stato italiano. *
      Qualora non sia possibile enucleare da una complessa prestazione la quota parte utilizzata in Italia, l'intera operazione dovrà essere assoggettata ad iva."
      Se dunque il luogo di diffusione del messaggio è anche l’Italia e non è possibile stabilire in che quota parte la visualizzazione di quei messaggi è fruita al di fuori del territorio nazionale, tali prestazioni di servizi (l’ospitare il servizio Google Adsense™) saranno normalmente imponibili ad IVA per l’intero corrispettivo.
      Ove invece fosse possibile individuare oggettivamente quale parte del servizio venga fruito al di fuori del territorio nazionale, solo la parte di corrispettivo corrispondente a quanto realizzato in Italia sarà imponibile ad IVA.

    A parere di chi scrive a nulla vale la nuova normativa nazionale in tema di c.d. “commercio elettronico” (Rif. Art. 7, c. 4 DPR 633/72 come modificato dal D.Lgs. n. 273/2003 che recepiva la direttiva comunitaria 2002/38/CE del 07.05.2002) poiché la fattispecie concreta qui esaminata non ha i requisiti in essa prescritti.

    GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

    Atteso che le prestazioni in oggetto saranno ordinariamente imponibili ad Iva in Italia risulta ovvio concludere che debbano essere rispettate tutte le ordinarie disposizioni IVA in materia di momento impositivo, fatturazione, registrazione, liquidazione, versamenti e dichiarazione.

    L’aspetto semmai più problematico è capire se il corrispettivo riconosciuto da Google debba intendersi comprensivo di Imposta oppure no. Questo sembra comprensibilmente essere un problema sentito dai webmasters italiani in quanto considerarlo comprensivo di IVA vorrebbe per loro significare la compressione dei ricavi conseguente al versamento di imposta connesso.
    Riporto dunque un messaggio ufficiale di Google Adsense™ ricevuto da un aderente al servizio (cioè un fornitore di spazi per gli annunci):

    *“Gentile Sig. XXXXX, *

    *La ringraziamo per l'immensa pazienza dimostrata. Il dipartimento *
    *competente ci ha fornito la risposta al suo quesito: le confermiamo che *
    *quanto riportato nella sua prima email è corretto, e cioè nella fattura da *
    *inviare a Google dovrà inserire 100 USD + 20% IVA, supponendo che *
    *l'ammontare del pagamento sia pari a 100 USD. *

    *Il totale della fattura sarà 120 USD, e Google le rimborserà 20 USD. Le *
    *raccomandiamo di prestare particolare attenzione nella compilazione della *
    *fattura stessa. Per praticità riportiamo di seguito la lista delle *
    *informazioni necessarie: *

    *- Data di emissione *
    *- Numero fattura *
    *- Partita IVA del publisher *
    *- Partita IVA di Google (EU372000041) *
    *- Nome e indirizzo del beneficiario come riportati nel suo account AdSense *
    *- Nome completo e indirizzo di Google (come indicati di seguito) *
    *- Una descrizione dei servizi forniti dal publisher AdSense (come ad *
    *esempio "fornitura a Google di spazio pubblicitario sul sito Web per la *
    *pubblicazione di annunci) *
    *- Data pagamento (questo è il periodo di tempo i cui i rendimenti sono *
    *stati generati, o la data di emissione del pagamento) *
    *- Importo tassabile (ammontare del pagamento) *
    *- Percentuale (%) di IVA applicata (questa è la percentuale di IVA *
    *applicata in base al paese indicato nel suo account AdSense) *
    *- Importo IVA (l'esatto ammontare in dollari come determinato dalla % IVA) *

    *Dopo aver inserito le informazioni richieste, potrà inviare la sua fattura *
    *al seguente indirizzo: *

    *Google Inc. *
    *AdSense VAT *
    *PO Box 2050 *
    *Mountain View CA 94042 *

    *Dopo aver ricevuto la sua fattura completa e accurata per il rimborso IVA, *
    *procederemo all'emissione del pagamento all'indirizzo indicato nel suo *
    account AdSense.”

    Vista la comunicazione ad personam, non si può fare di questa comunicazione un principio generale valido per tutti gli aderenti al sistema, ma sicuramente è un punto di partenza per comportarsi in un modo che sembrerebbe del tutto ragionevole e non penalizzante per il fornitore di spazi e per lo stesso Google Adsense™.

    Paolo.


  • Super User

    Posto qui il collegamento ad un interessante topic dove un utente segnala che sembra effettivamente possibile ottenere il rimborso dell'IVA da Adsense.... senza quindi dover effettuare alcuno scorporo:

    http://www.giorgiotave.it/forum/viewtopic.php?t=12100

    Paolo


  • Super User

    AGGIORNAMENTO AL 27 GIUGNO 2006

    Recenti quesiti di webmaster-publisher italiani di Adsense rendono necessario l?esame approfondito di un nuovo intervento legislativo europeo.

    Ha destato infatti una certa dose di aspettativa la pubblicazione nella gazzetta ufficiale europea del Regolamento Ce n. 1777/2005, con il quale è stata data una miglior definizione delle operazioni rientranti nel cosiddetto regime Iva del ?commercio elettronico?, con addirittura l?esplicitazione che fra queste operazioni sono comprese la ?fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina web o un sito web?.
    I publisher residenti in Italia più attenti alla produzione legislativa sono stati subito a chiedersi se sarebbe cambiato qualcosa nel profilo Iva del sistema Adsense ospitato sui loro siti italiani, magari nella speranza di non dover più considerare imponibili ordinariamente ad Iva quelle prestazioni di servizi.

    Se in precedenza avevo descritto il profilo Iva di Adsense rifacendomi al concetto di ?prestazioni pubblicitarie? ora posso esaminare quel sistema come operazione rientrante nel rinnovato spettro delle operazioni di ?prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici?, grazie alle precisazioni contenute nel citato regolamento.

    Ebbene le novità non sono confortanti per i publisher più speranzosi. Rileggendo, infatti, l?articolo 7, comma 4, lettera f) del D.P.R. 633/72 (c.d. Legge Iva) si capisce subito che anche in questo caso le prestazioni rese da soggetti passivi Iva italiani nei confronti di soggetti passivi (soggetti economici sarebbe meglio dire) extraUE sono da considerare ordinariamente imponibili in Italia, se il luogo di utilizzo di queste prestazioni è l?Italia.
    Tale disposizione discende dalla facoltà esercitata dal legislatore italiano al momento di adottare una particolare direttiva comunitaria che non commenterò in questa sede, perché di poca utilità al webmaster-publisher.

    A questo punto non resta che da chiedersi se valgano ancora le considerazioni fatte nel precedente post in tema di individuazione del luogo di utilizzo in Italia per il sistema Adsense ospitato da siti italiani di publisher italiani.

    Personalmente ho maturato la convinzione che non ci si possa che scendere al reale contenuto della prestazione (diffusione di un messaggio pubblicitario) poi ?contornata? dal concetto di ?prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici?. In parole povere queste ultime sono il ?contenitore?, la cui disciplina Iva è da me riassunta sopra, ma solo il ?contenuto? (pubblicità) consente di capire il luogo di fruizione e dunque tornano valide tutte le considerazioni esposte nel precedente post, con la conseguenza che le ?prestazioni Adsense? del genere descritto debbono essere ancora considerate ordinariamente imponibili ad Iva in Italia, anche dopo l?entrata in vigore del citato regolamento Ce (1° luglio 2006).

    Qualche ulteriore approfonfimento potete trovarlo qui: [url=http://www.fiscoitaliano.altervista.org/ADSENSE-IVA-FATTURA.htm]IVA ADSENSE

    ATTENZIONE: rammento che il presente post è scritto quale informativa generale ed è espressione del parere dello scrivente. Non si autorizza a trarne conclusioni operative, che prima devono essere vagliate e verificate nell?aggiornamento con il proprio consulente di fiducia.

    Paolo


  • Super User

    Ulteriori aggiornamenti con quelle che sembrano fonti di informazioni diverse da quelle sin qui reperite da me.

    http://www.giorgiotave.it/forum/web-fisco-e-leggi/20157-adsense-come-intermediazione.html

    Personalmente, ad oggi, non condivido l'inquadramento da procacciamento d'affari e resto su quello pubblicitario verso soggetto ExtraUE identificato direttamente in Europa.

    Per dovere di completezza ho però reputato giusto citare.

    Paolo


  • Super User

    Segnalo inoltre la risposta di Stefano Aldovisi, in L'esperto risponde del 13/11/2006 edizione 88 del Il Sole 24 Ore che qui non posso riportare per ragioni di diritto d'autore.

    Sintetizzo: l'autore approfondisce il profilo Iva ricalcando schemi logici e conclusioni simili ai miei di questo topic.... giunge a conclusione rispondendo che nel caso di Google Inc. Usa (extraUe) si applichi l'iva, se invece si tratta di Google europeo, allora fuori campo Iva.

    Un anno dopo arriva dunque una conferma anche dagli esperti del Sole 24
    Ore.

    Aggiungo ora io che se la controparte contrattuale fosse Google UE (soggetto passivo Iva in UE) allora la configurazione cambierebbe divenendo Fuori campo Ue. Ai tempi in cui scrissi i publisher mi riferirono che la controparte era Google Inc. Usa.
    Lascio ai publisher ed ai loro consulenti capire chi sia la controparte contrattuale esatta sotto il profilo Iva.

    Paolo


  • Super User

    Poichè non ho certo pretesa di certezza, ma voglio solo dare un servizio di aiuto ai publisher penso sia doveroso sottolineare (su suggerimento molto cortese di Pieru) che su l'Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore (24 febbraio 2008) è stato pubblicata una risposta a quesito generale sugli spazi pubblicitari su siti italiani venduti a società USA.

    L'autore, dopo disamina giuridica simile a quella fatta qui sopra, giunge a definire escluse da Iva tali prestazioni dopo averne affermato il luogo di utilizzo materiale extraUE.

    Io resto invece di opinione differente, non per questioni giuridico-normative che invece condivido, ma per una questione sostanziale.

    Per luogo di utilizzo materiale egli definisce, sulla scorta delle interpretazioni ministeriali in materia:
    "il luogo in cui la prestazione esplica per il committente la sua concreta utilità atttraverso l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego del servizio".

    Se uno spazio pubblicitario è offerto su un sito italiano, con fama prettamente italiana, scritto in Italiano, con target il mercato italiano relativamente a prodotti magari da vendere poi sul territorio italiano.......... reputo difficile affermare che per il committente l'utilizzo materiale (come sopra definito) sia extraUE.

    E questa impostazione mi sembra sia la più frequente per la pubblicità su siti italiani, adsense compreso.

    Non dare rilievo a questi concordanti aspetti sostanziali sarebbe, nel caso, come non dare rilevanza al concetto di "utilizzo materiale", svuotarlo di significato, e dunque andare a riferirsi al solo criterio di "utilizzo economico".

    Sinceramente, dalla lettura, e senza nessuna critica dell'autore, apprezzabilissimo, a mio giudizio, non ho trovato alcuna motivazione del perchè non dovrei dare peso a tali aspetti sostanziali, da lui giudicati non rilevanti.

    Per casi particolari con target extraUe forse tale inquadramento sarebbe invece possibile.

    Paolo


  • Super User

    Alcune novità nella controparte contrattuale mi sono state riportate da un utente del forum. In particolare la controparte contrattuale parrebbe divenuta Google Ireland e non più Google USA.

    Ciò porterebbe ad un nuovo profilo Iva delle prestazioni pubblicitarie rese dai publisher.

    Qui potete leggere in merito:

    http://www.giorgiotave.it/forum/adsense/102698-adsense-ultimi-sviluppi-contrattuali-ed-impatto-fiscale.html

    PROFILO IVA

    Nell'eventualità che il committente di una prestazione pubblicitaria divenisse un soggetto passivo domiciliato/residente/identificato ai fini Iva in un altro paese UE (Google Irlanda ad esempio)... allora la prestazione pubblicitaria del publisher italiano non sarebbe territorialmente rilevante in Italia (esclusione da IVA ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 633/72), potrebbe essere documentata con documenti anche diversi dalle fatture (es. note di debito), e dunque non si dovrebbe più attendere il rimborso dell'Iva da Google (Ireland).

    Resta ovviamente determinate capire chi è il committente e da quando si applicherebbe la nuova disciplina.... e in base a ciò comportarsi coerentemente sotto il profilo procedurale e fiscale.

    Paolo


  • Super User

    ULTERIORI NOVITA'

    Scrivevo sopra:

    *"2) La Risoluzione del 15.12.1990 prot. 470170, in proposito di territorialità di servizi pubblicitari radio-televisivi, ha individuato il seguente principio:?ai sensi dell'art. 7 lett. g) DPR 633/72 qualora le prestazioni di servizi siano rese ad un committente extracomunitario, deve applicarsi il criterio dell'utilizzazione, dovendosi assoggettare ad imposta solo quelle utilizzate nello Stato italiano. *Qualora non sia possibile enucleare da una complessa prestazione la quota parte utilizzata in Italia, l'intera operazione dovrà essere assoggettata ad iva.""

    Orbene la sentenza di due giorni fa (19/02/2009) della Corte di Giustizia UE (i cui principi sono immediatamente applicabili in Italia) ha stabilito che luogo di utilizzo della prestazione pubblicitaria (ai fini IVA) non è l'ambito di diffusione del messaggio pubblicitario, ma il luogo di partenza del messaggio stesso.

    Se per radio, Tv, giornali e media tradizionali in genere è semplice individuare il luogo di partenza... ben più difficile è tecnicamente farlo per internet... ed ancor più per un servizio mediato tecnologicamente come Adsense... dove la parte del leone la fa uno script ospitato e fuori da pieno controllo su siti con hosting non si sa esattamente neppure dove.

    Il principio fiscale dunque vuole una previa risposta sotto il profilo tecnologico... che in tutta franchezza io non so dare. E dunque lascio a futuri approfondimenti.


  • Super User

    Segnalo l'interessante articolo su "Il Sole 24 Ore", inserto "Norme e Tributi" del 27/04/2009 (pag. 5) in cui viene commentata quest'ultimissima sentenza della Corte di Giustizia UE (19/02/2009 n. C-01/08).

    Viene ribadito il concetto che il criterio da seguire è il luogo di partenza del messaggio pubblicitario.

    Mi spingo a dire dunque:

    • Se i "messaggi adsense" lanciati dai publisher Italiani (sito web italiano, su server italiano, in lingua italiana...) si possono considerare in partenza dall'Italia (cosa di cui non sono certo tecno-informaticamente).... che fine fa l'inquadramento Iva dettato da Google Adsense con il nuovo contratto che vede controparte Google Ireland.... dove si dice che non viene riconosciuta l'Iva se non da operatori Irlandesi ???.... che si debba comunque applicare l'Iva italiana ????? Google Ireland si comporterebbe correttamente se non la riconoscesse ?????????????

    La questione risulta più aperta di prima a questo punto, a mio giudizio.


  • Super User

    NUOVO PROFILO IVA - EVOLUZIONI NORMATIVE DAL 01 GENNAIO 2010

    Dal primo gennaio 2010, a livello di UE, è cambiato il profilo Iva dei servizi rese nei rapporti B2B, cioè tra soggetti economici.
    In Italia (in ritardo) si sono modificate le norme Iva per recepire tali novità.

    Il criterio generale individua il luogo di tassazione ai fini Iva nel paese dove è stabilito il soggetto economico committente.

    Partendo dal presupposto che sia valido il ragionamento fatto nel primo dei post di questo topic e dunque che il publisher eroghi a Google servizi pubblicitari, di seguito riporto il nuovo inquadramento IVA da tenersi da 01 gennaio 2010:

    Il publisher emetterà fattura (no note di debito o similari) nei confronti di Google Inc. (sia che sia Google Ireland, sia Google USA) senza applicazione dell'Iva e con indicazione della seguente dicitura "Fuori campo di applicazione dell'Iva art. 7-ter del D.p.r. 633/72"

    Google sarà infatti il committente stabilito fuori dall'Italia del servizio reso dal publisher, soggetto passivo Iva italiano.

    Attenzione: i servizi intracomunitari (se il rapporto contrattuale sarà con Google Ireland dunque) dovranno, dal 2010, essere inseriti nei nuovi modelli INTRASTAT-SERVIZI e comunicati all'Agenzia delle Dogane.

    A nulla conterà più dunque il luogo di diffusione dei messaggi pubblicitari.

    Dunque una notevolissima semplificazione sul profilo Iva, ma anche un nuvo adempimento. Contattate il Vs. commercialista di fiducia per adottare i nuovi comportamenti fiscali in modo concordato.

    Paolo


  • Super User

    Una interessante risposta data dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 36 del 21/06/2010 (quesito 43) sembra ormai tagliare la testa al toro condividendo quanto da me sostenuto da tempo.

    I servizi adwords/adsense ecc. non sono altro che servizi pubblicitari e NON locazioni di spazi virtuali.

    La battaglia con chi riteneva valida quest'ultima impostazione su questo forum è stata dura... ora la posizione è confermata indirettamente dall'Agenzia delle Entrate (in fin dei conti il "Controllore finale")

    Paolo