• User Newbie

    contratti online

    Buon giorno a tutti,
    Lavoro come webmaster (libero professionista) e visto che le cose stanno andando benino sto sviluppando un portale per la gestione dei clienti. Questi una volta registrati possono richiedere i preventivi, visionare un sito di prova e nel caso acquistarlo. Fino a qui tutto bene, però adesso mi trovo un po' in difficoltà sulla parte legale. Fino ad ora ho sempre lavorato incontrando i clienti e quindi con la possibilità di fargli vedere preventivi e contratti, ma con questo sistema in teoria potrei avere un cliente che fa tutto attraverso il sito con l'ovvio risultato che non alla fine non ha firmare nulla (ovviamente avrà spuntato nel form l'accettazione dei termini del contratto e la privacy ed inserito i dati anagrafici)...

    La mia paura è: se poi qualcuno mi contesta qualche cosa io non ho un contratto firmato, né altro... Deduco ci siano norme specifiche per tutelarmi (e per tutelare il cliente) ma non so a chi rivolgermi.


  • Meglio mandare un contratto da restituire firmato per finalizzare l'operazione.
    Già ci sono i fornitori di utenze che bidonano i clienti on-line ed è meglio non incentivare l'usanza.


  • User Newbie

    Dato per scontato che non ho intenzione di bidonare i miei clienti (per giunta sono pochi e fidelizzati) se io metto un form di pagamento online non penso di poter pretendere che mi inviino un contratto firmato... e comunque anche se glielo chiedo se prendono e pagano senza inviarmi nulla sono da capo a 12... mi ritrovo che loro possono contestarmi un lavoro o un servizio ed io non ho nulla in mano...


  • Super User

    Ciao Harpo,

    la questione è complessa. Vi sono numerose norme del codice civile e non solo, nonchè varie direttive comunitarie, che regolamentano i contratti online, che sono perfettamente validi a tutti gli effetti. Ovviamente il problema è provare la stipula del contratto tramite form.
    Il caso classico è quello dell'offerta al pubblico, cioè il contratto viene pubblicato sul sito completo di ogni sua parte (gli estremi della compravendita, le clausole, ecc...), ed è valido fino a revoca. Se l'utente accetta la proposta al pubblico il contratto è regolamente stipulato.
    In tale caso si intende formalizzato al momento del invio dei dati del form, in genere con l'invio dei codici della carta di credito (se previsto) o comunque col pagamento.
    La legge prevede comunque che il proponente invii una mail di conferma con tutti i dati del contratto, ma tale mail non è elemento essenziale del contratto (che, ripeto, si ritiene stipulato al momento dell'invio dei dati del form).

    Altra possibilità di stipulare un contratto è tramite mail, nel momento in cui la parti si accordano sugli elementi del contratto, il contratto si intende stipulato con l'accettazione finale. Per cui se vi sono più mail con le quali si fissano gli elementi del contratto, nel momento in cui una mail ha in sè il contratto completo, l'accettazione di questa mail comporta la stipula del contratto.
    Per chi preferisce, si può utilizzare anche la posta elettronica certificata, ma non è essenziale, basta una semplice mail.

    Per quanto riguarda la prova della stipula è sufficiente mantenere le mail, o della pagina web con gli elementi del contratto (il form compilato dall'altra parte). Il pagamento tramite carta di credito o altri elementi è più che sufficiente per provare il contratto.

    In sostanza la modalità preferita è configurare il sito in modo che dopo l'invio dei dati (con form) si passa all'accettazione del contratto che viene stampato a video (in sostanza il sito riempie un modulo con i dati inseriti dal cliente), che il cliente deve accettare con la classica spunta (e il contratto dovrebbe essere inviato per mail al cliente), e poi si passa al pagamento tramite le modalità preferite. In questo momento il contratto si intende concluso. Il pagamento è prova più che sufficiente dell'avvenuto contratto.


  • Avrei da eccepire sulla identificazione delle parti.
    Mentre è certamente identificata la parte offerente non è certo identificata la parte richiedente.
    Tutto quello che si può dare per certo è al massimo l'indirizzo IP del richiedente ma non certo la sua identità.

    Un esempi assurdo per rendere il tutto più chiaro.
    Un aitante negretto con folta barba entra in un negozio di telefonia e stipula un contratto a nome di Maria Luisa xxxxx ed esibisce la fotocopia di una carta di identità a tale nome con fotografia raffigurante una formosa biondona e paga in contanti. Tutto regolare? tutto Ok? il negoziante non eccepisce nulla e procede con la ratifica? Tale contratto è regolare?


  • Super User

    La parte richiedente (presumo il cliente) viene identificato a mezzo della carta di credito o del pagamento. Se paga il problema di provare il contratto va in secondo piano, visto che è già eseguito.


  • Continuo a non essere in accordo, è troppo facile avere i dati di una carta di credito, non occorre averla fisicamente in mano per effettuare un pagamento on-line (purtroppo) quindi non identifica nessuno.
    La carta stessa poi è giuridicamente soltanto un mezzo di pagamento e non è equiparata ad un sigillo.
    Non esiste poi la certezza di chi la abbia usata, sarebbe diverso se fosse stato usato un bonifico che prevede la electronic key (quelle chiavette che generano i codici di volta in volta) dato che è obbligatorio averla in mano per disporre il bonifico.

    Con questo non intendo essere polemico, cerco solo di far notare l'insussistenza giuridica di un contratto su tali basi data l'impossibilità di provare l'identità di una delle parti contraenti..
    Spero si sia tutti convinti che tale prova sarebbe a carico dell'offerente il servizio vero?


  • Super User

    Quando vado dal giornalaio e compro il giornale non c'è nessuna identificazione, eppure il contratto di compravendita è perfettamente valido.
    Il problema che si pone è la prova del contratto, nel quale caso sta nella traditio della cosa (il giornale) o nel pagamento.
    Ci possono essere molti modi per realizzare un contratto (online), ma, per rispondere ad Harpo, quello indicato è il più semplice.


  • Su questo sono in accordo (so che è così) ma purtroppo questo modo di ragionare porta ad avallare le truffe delle compagnie di fornitura servizi (telefoni, energia, etc..).
    Ancora una cosa, se vado dal pusher sotto casa e compro in contanti un chilo di coca a nome tuo pagando in contanti .... il contratto ovviamente è valido vero? nelle grane ci vai tu ovviamente.

    PS: Chiedo perdono per essere andato abbondantemente fuori dal seminato e giuro che non interverrò oltre.


  • Super User

    Ciao Criceto,

    nessun problema, intervieni quanto vuoi se questo è utile per chiarire qualche ulteriore aspetto.
    Per quanto riguarda questa discussione, si tratta di stabilire quali problemi potrebbe avere un blogger che vende qualcosa suo suo sito in assenza di un contratto scritto. Come ho precisato la quasi totalità del contratti non prevede alcuna forma scritta ad substantiam, per cui non sorge alcun problema in assenza di un cartaceo, ed ho fornito anche un chiaro esempio di come si può implementare la cosa, del resto è la modalità utilizzata da quasi tutti i siti che vendono qualche cosa.
    Il punto, semmai, potrebbe essere sulla prova del contratto, non certo realtivamente alla sua validità (non essendo prevista la forma scritta si può stipulare anche oralmente), ma se c'è la traditio dei soldi, non vedo che problema può sorgere. Se io pago un oggetto, è evidente che ho interesse al contratto, per cui al massimo dopo potrò lamentarmi della non conformità dell'oggetto acquistato, non certo dell'esistenza di un valido contratto. E come esempio ho fatto l'acquisto del giornale, un contratto in piena regola che si perfeziona col pagamento del prezzo e la consegna del giornale, senza alcuna necessità di identificare le parti.
    Faccio presente che nella quasi totalità dei contratti online, sempre per i motivi suddetti, non vi è mai una identificazione certa delle parti, cosa che non ha una reale utilità se vi è il pagamento del prezzo che configura l'elemento volontà del contratto.

    Per quanto riguarda i contratti di fornitura di energia e di telefonia, si tratta di situazione abbastanza diverse che esulano del tutto dalla discussione. Per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti il problema non si pone affatto, in quanto si tratta di atto illecito ad origine per cui il contratto è nullo in partenza. Ma se anche fosse valido il contratto, il fatto che tu compri in contanti, fa si che il contratto sia stipulato a nome tuo. Poi, al massimo spetterà a te dimostrare (se ne sei in grado) che ti ho mandato io a comprare droga, ma anche se tu lo dimostrassi, l'unica cosa che otterresti è un concorso tra te (primo acquirente) e me, non potresti certo scaricare la "colpa" dell'acquisto su un terzo.