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Vecchio 01-11-11, 22:31   #1 (permalink)
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Data di registrazione: Aug 2011
Ubicazione: Mondo
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Querelato per Ingiurie

Buonasera a tutti.

Sono stato querelato per ingiurie. L'ho scoperto grazie al fatidico certificato "ex 335" che ho richiesto in procura.

Ho commesso il reato chattando su facebook con una persona che nemmeno conosco di persona...con i classici insulti "che si sentono anche in tv"...

Vorrei avere alcuni consigli e/o chiarimenti.

Sul certificato per ora mi viene addebitato solo il reato cod 594 CP (ingiuria), il pm può nel frattempo iscriverne altri??? (diffamazione, minacce...).

L'ambito è designato come "Giudice di Pace". Poichè la procura, ha dei giudici competenti per comuni, se si andrà a giudizio il caso sarà giudicato dal giudice di pace competente nel comune dell'offeso?

I cosiddetti danni morali, in queste situazioni, a quanto ammontano generalmente?

Ora tutti mi starete dando dell' "hai insultato ben ti stà", ma io in fede mia so che da questa causa potrei anche uscirne vincitore. L'unica cosa è che non ho il tempo, la voglia, i nervi per resistere a queste lungaggini giudiziarie. Preferisco dare un "contentino" al querelante e risolverla lì.

Grazie a tutti
Pumino non in linea   Rispondi citando
Vecchio 28-12-11, 11:43   #2 (permalink)
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Data di registrazione: Aug 2011
Ubicazione: Mondo
Messaggi: 117
Qualche consiglio ????
Pumino non in linea   Rispondi citando
Vecchio 03-01-12, 19:54   #3 (permalink)
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Data di registrazione: Aug 2011
Ubicazione: Mondo
Messaggi: 117
Appellabilità sentenze giudice di pace

Buonasera.
Vorrei una delucidazione:

Se un tizio mi querela per diffamazione, ma il PM riconosce solo il reato di ingiurie e pertanto vengo condannato dal giudice di pace, la parte offesa può proporre appello sostenendo che il reato da attribuirmi era diffamazione e non ingiuria?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie.
Pumino non in linea   Rispondi citando
Vecchio 16-01-12, 23:19   #4 (permalink)
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Data di registrazione: Mar 2011
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Messaggi: 17
Diffamazione e ingiuria seppur simili sono reati molti differenti tra loro... se il p.m. ha ritenuto sussistere solo gli elementi del secondo e non del primo lo avrà fatto su basi come dire "sostenibili"...

Ultima modifica di marcocarrieri : 16-01-12 23:22. Motivo: Maiuscola
elav84 non in linea   Rispondi citando
Vecchio 17-01-12, 21:29   #5 (permalink)
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Data di registrazione: Oct 2011
Ubicazione: Pianeta Terra
Messaggi: 508
Invia un messaggio tramite Skype a Web Designer
Mi scusi, quali sono secondo lei "le basi sostenibili"? Giova precisare che quando il PM riceve una notizia di reato, sia presso il suo "Ufficio" che mediante la Polizia Giudiziaria, ha l'obbligo di iscrizione della notizia nel "registro delle notizie di reato", sulla base degli elementi indicati nella denuncia/querela ovvero sulla base delle indagini svolte dalla P.G.
Peraltro, in sede dibattimentale, il P.M. può richiedere la modifica del capo di imputazione per "fatto diverso".
Saluti.
Web Designer non in linea   Rispondi citando
Vecchio 17-01-12, 22:36   #6 (permalink)
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Data di registrazione: Mar 2011
Ubicazione: roma
Messaggi: 17
Dopo l'iscrizione della notitia criminis si svolgono delle indagini. Il signore parla di condanna, ci si arriva alla fine di un processo. Le indagini a quel punto dovrebbero essere completate.
Se in 1 grado il p.m. ha ritenuto sussistere solo il reato X lo avrà fatto su delle basi sostenibili, ovvero le indagini!!!

Ultima modifica di vnotarfrancesco : 18-01-12 08:06. Motivo: Inizia le frasi con le maiuscole, terminale con un punto
elav84 non in linea   Rispondi citando
Vecchio 22-01-12, 01:18   #7 (permalink)
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Data di registrazione: Aug 2011
Ubicazione: Mondo
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Il 335 che ho richiesto, da cui risultava l'indagine aperta per ingiuria, risale a 3 mesi fa. Nel frattempo, il PM potrebbe aver cambiato capo d'imputazione? (quindi in fase di indagine, anche se non credo che nel frattempo abbiano acquisito ulteriori elementi, visto che ci son voluti già solo 9 mesi per iscrivere la notizia sul registro...peggio di un parto...)

Il fatto è stato commesso su socialnetwork (bacheca facebook)...quindi credevo che sarei stato accusato di diffamazione aggravata...invece per ora solo ingiurie con compedenza GdP.

Boh...se qualcuno ha esperienza...come si concludono solitamente queste vicende?
Pumino non in linea   Rispondi citando
Vecchio 22-01-12, 11:00   #8 (permalink)
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Messaggi: 508
Invia un messaggio tramite Skype a Web Designer
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Pumino Visualizza il messaggio
visto che ci son voluti già solo 9 mesi per iscrivere la notizia sul registro...peggio di un parto...)
Ma lei è a conoscenza del fatto che le varie Procure italiane sono intasate dai migliaia di fascicoli processuali in essere? Peraltro, nel suo caso specifico, credo che il reato sia stato inizialmente iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di ignoti, per poi arrivare a lei in ragione delle indagini svolte dalla P.G.
Quote:
Pumino Visualizza il messaggio
Il fatto è stato commesso su socialnetwork (bacheca facebook)...quindi credevo che sarei stato accusato di diffamazione aggravata...invece per ora solo ingiurie con compedenza GdP.
Quindi in proposito lei ha già ricevuto la comunicazione della conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis ?
Quote:
Pumino Visualizza il messaggio
Boh...se qualcuno ha esperienza...come si concludono solitamente queste vicende
Dare un "parere" in proposito è azzardato, in quanto:
nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, e se riesce verrà redatto processo verbale che attesterà la remissione di querela o la rinuncia al ricorso con la relativa accettazione. In questo caso verrà emessa sentenza di non doversi procedere.
In mancanza di conciliazione, si dichiara l’apertura del dibattimento prima della quale l’imputato è ammesso a presentare domanda di oblazione (art. 29 D.lgs.).








Web Designer non in linea   Rispondi citando
Vecchio 23-01-12, 09:29   #9 (permalink)
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Si...purtroppo sono a conoscenza dei tempi della giustizia...

Per ora so di essere indagato solo grazie al certificato art. 335 riguardante l'iscrizione delle notizie di reato suscettibili di comunicazione, dal quale risulta esserci un procedimento numerato, con il nome dell'attore (cioè io) e della parte offesa (il querelante), la data del reato, il luogo (comune di residenza del querelante) e la competenza del GdP.

Fui già interrogato dalla PG poco dopo la commissione del fatto, dove ammisi le mie responsabilità (giustificandole ovviamente) e su taluni punti dissi di essermi "sicuramente sbagliato" (anzi, fu la stessa PG a consigliarmi di inserire la dicitura)

Credo che l'iscrizione sia avvenuta a settembre/ottobre 2011 (dato che a luglio non risultava nulla, ad agosto le procure dovrebbero essere quasi ferme per le vacanze, e ad ottobre ho richiesto il certificato.
Quanto durano le indagini preliminari, dopo le quali dovrei ricevere l'avviso di conclusione delle indagini?
Pumino non in linea   Rispondi citando
Vecchio 26-01-12, 17:49   #10 (permalink)
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...tra l'altro, mi è gradita la vostra interpretazione in merito alla mia situazione:
Nel mio caso, ho insultato un soggetto "taggando" una sua fotografia su facebook...

Essendo io consapevole che i "tag" vengono notificati all'interessato (sia sulla pagina FB che, a richiesta, per e-mail), sussiste il dolo di voler diffamare?
(ovvero il voler insultare una persona a sua insaputa).
In sostanza, io ho "offeso la dignità di una persona", ma le ho dato tutte le opportunità per fare in modo che lo sapesse.

Credo che anche da parte della giurisprudenza l'interpretazione di queste materie sia molto varia e soggettiva, per questo gradirei alcune Vs. opinioni.
Pumino non in linea   Rispondi citando
Vecchio 27-01-12, 16:29   #11 (permalink)
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Ciao Pumino,

la diffamazione è l'offesa arrecata, comunicando con più persone, alla reputazione altrui. Per cui l'intenzione di comunicare l'offesa anche alla persona o non comunicarla non rileva in alcun modo per il reato. Basta l'intenzione di offendere e la comunicazione con più persone.
bsaett non in linea   Rispondi citando
Vecchio 27-01-12, 22:37   #12 (permalink)
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A suo parere, rientrerebbe in diffamazione aggravata o semplice? Si tratta di affermazioni comparse su un profilo visibile solo agli "amici".

Come da post precedente, se sa rispondermi, quanto durano le indagini ? E soprattutto da quando decorrono?
Grazie, e complimenti per la professionalità.
Pumino non in linea   Rispondi citando
Vecchio 29-01-12, 16:12   #13 (permalink)
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Su internet è sempre diffamaziona aggravata (dall'uso del mezzo di pubblicità -cioè internet, appunto-). Le indagini durano 6 mesi (dalla data dell'iscrizione a registro dell'indagato) prorogabili una volta.
bsaett non in linea   Rispondi citando
Vecchio 01-02-12, 18:53   #14 (permalink)
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Poiché ho il numero di registrazione del procedimento e il nominativo del PM, potrei (io o il mio legale) chiedere in cancelleria di prendere visione dei documenti e delle prove che sostengono l'accusa? Oppure devo aspettare la conclusione delle indagini ... ?

Se sono indagato "solo" per ingiuria e non "diffamazione" credo che sia dovuto alle sole indicazioni che la PG ha fornito alla magistratura.

Si sente dire che il reato di diffamazione sia un "reato di evento" che si verifica quando la notizia viene a conoscenza di terzi... Sono quindi necessari dei testimoni a sostenere l'accusa o sono sufficienti anche solo degli "screenshot" (non so come si chiamino..., intendo dire la copia della schermata che si ottiene premendo il tasto Stamp/RSist)?

Scusate il mio accanimento e il mio lessico poco forense ...
Pumino non in linea   Rispondi citando
Vecchio 01-02-12, 21:46   #15 (permalink)
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Il tuo legale può sicuramente andare a colloquio col PM, e potrà apprendere quello che il PM riterrà di comuniucargli, per il resto si deve attendere la chiusura delle indagini preliminari.

Per la prova della diffamazione, si presume che un contenuto pubblicato in rete sia letti da un numero sufficiente di persone, a meno che non si riesca a provare (a carico dell'imputato) che quel contenuto non è stato letto da nessuno per motivi tecnici, nel quale caso scatta il tentativo di diffamazione.
Cosa occorre per la prova della pubblicazione poi dipende dal magistrato. In genere è sufficiente uno screenshot oppure il codice html stampato dal browser, o semplicemente l'annotazione della polizia.
bsaett non in linea   Rispondi citando
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