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Querelato per Ingiurie

Ultimo Messaggio di Pumino il:
  1. #1
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    Querelato per Ingiurie

    Buonasera a tutti.

    Sono stato querelato per ingiurie. L'ho scoperto grazie al fatidico certificato "ex 335" che ho richiesto in procura.

    Ho commesso il reato chattando su facebook con una persona che nemmeno conosco di persona...con i classici insulti "che si sentono anche in tv"...

    Vorrei avere alcuni consigli e/o chiarimenti.

    Sul certificato per ora mi viene addebitato solo il reato cod 594 CP (ingiuria), il pm può nel frattempo iscriverne altri??? (diffamazione, minacce...).

    L'ambito è designato come "Giudice di Pace". Poichè la procura, ha dei giudici competenti per comuni, se si andrà a giudizio il caso sarà giudicato dal giudice di pace competente nel comune dell'offeso?

    I cosiddetti danni morali, in queste situazioni, a quanto ammontano generalmente?

    Ora tutti mi starete dando dell' "hai insultato ben ti stà", ma io in fede mia so che da questa causa potrei anche uscirne vincitore. L'unica cosa è che non ho il tempo, la voglia, i nervi per resistere a queste lungaggini giudiziarie. Preferisco dare un "contentino" al querelante e risolverla lì.

    Grazie a tutti

  2. #2
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    Qualche consiglio ????

  3. #3
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    Appellabilità sentenze giudice di pace

    Buonasera.
    Vorrei una delucidazione:

    Se un tizio mi querela per diffamazione, ma il PM riconosce solo il reato di ingiurie e pertanto vengo condannato dal giudice di pace, la parte offesa può proporre appello sostenendo che il reato da attribuirmi era diffamazione e non ingiuria?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie.

  4. #4
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    Diffamazione e ingiuria seppur simili sono reati molti differenti tra loro... se il p.m. ha ritenuto sussistere solo gli elementi del secondo e non del primo lo avrà fatto su basi come dire "sostenibili"...
    Ultima modifica di marcocarrieri; 16-01-12 alle 22:22 Motivo: Maiuscola

  5. #5
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    Mi scusi, quali sono secondo lei "le basi sostenibili"? Giova precisare che quando il PM riceve una notizia di reato, sia presso il suo "Ufficio" che mediante la Polizia Giudiziaria, ha l'obbligo di iscrizione della notizia nel "registro delle notizie di reato", sulla base degli elementi indicati nella denuncia/querela ovvero sulla base delle indagini svolte dalla P.G.
    Peraltro, in sede dibattimentale, il P.M. può richiedere la modifica del capo di imputazione per "fatto diverso".
    Saluti.

  6. #6
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    Dopo l'iscrizione della notitia criminis si svolgono delle indagini. Il signore parla di condanna, ci si arriva alla fine di un processo. Le indagini a quel punto dovrebbero essere completate.
    Se in 1 grado il p.m. ha ritenuto sussistere solo il reato X lo avrà fatto su delle basi sostenibili, ovvero le indagini!!!
    Ultima modifica di vnotarfrancesco; 18-01-12 alle 07:06 Motivo: Inizia le frasi con le maiuscole, terminale con un punto

  7. #7
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    Il 335 che ho richiesto, da cui risultava l'indagine aperta per ingiuria, risale a 3 mesi fa. Nel frattempo, il PM potrebbe aver cambiato capo d'imputazione? (quindi in fase di indagine, anche se non credo che nel frattempo abbiano acquisito ulteriori elementi, visto che ci son voluti già solo 9 mesi per iscrivere la notizia sul registro...peggio di un parto...)

    Il fatto è stato commesso su socialnetwork (bacheca facebook)...quindi credevo che sarei stato accusato di diffamazione aggravata...invece per ora solo ingiurie con compedenza GdP.

    Boh...se qualcuno ha esperienza...come si concludono solitamente queste vicende?

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Pumino Visualizza Messaggio
    visto che ci son voluti già solo 9 mesi per iscrivere la notizia sul registro...peggio di un parto...)
    Ma lei è a conoscenza del fatto che le varie Procure italiane sono intasate dai migliaia di fascicoli processuali in essere? Peraltro, nel suo caso specifico, credo che il reato sia stato inizialmente iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di ignoti, per poi arrivare a lei in ragione delle indagini svolte dalla P.G.
    Citazione Originariamente Scritto da Pumino Visualizza Messaggio
    Il fatto è stato commesso su socialnetwork (bacheca facebook)...quindi credevo che sarei stato accusato di diffamazione aggravata...invece per ora solo ingiurie con compedenza GdP.
    Quindi in proposito lei ha già ricevuto la comunicazione della conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis ?
    Citazione Originariamente Scritto da Pumino Visualizza Messaggio
    Boh...se qualcuno ha esperienza...come si concludono solitamente queste vicende
    Dare un "parere" in proposito è azzardato, in quanto:
    nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, e se riesce verrà redatto processo verbale che attesterà la remissione di querela o la rinuncia al ricorso con la relativa accettazione. In questo caso verrà emessa sentenza di non doversi procedere.
    In mancanza di conciliazione, si dichiara l’apertura del dibattimento prima della quale l’imputato è ammesso a presentare domanda di oblazione (art. 29 D.lgs.).









  9. #9
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    Si...purtroppo sono a conoscenza dei tempi della giustizia...

    Per ora so di essere indagato solo grazie al certificato art. 335 riguardante l'iscrizione delle notizie di reato suscettibili di comunicazione, dal quale risulta esserci un procedimento numerato, con il nome dell'attore (cioè io) e della parte offesa (il querelante), la data del reato, il luogo (comune di residenza del querelante) e la competenza del GdP.

    Fui già interrogato dalla PG poco dopo la commissione del fatto, dove ammisi le mie responsabilità (giustificandole ovviamente) e su taluni punti dissi di essermi "sicuramente sbagliato" (anzi, fu la stessa PG a consigliarmi di inserire la dicitura)

    Credo che l'iscrizione sia avvenuta a settembre/ottobre 2011 (dato che a luglio non risultava nulla, ad agosto le procure dovrebbero essere quasi ferme per le vacanze, e ad ottobre ho richiesto il certificato.
    Quanto durano le indagini preliminari, dopo le quali dovrei ricevere l'avviso di conclusione delle indagini?

  10. #10
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    ...tra l'altro, mi è gradita la vostra interpretazione in merito alla mia situazione:
    Nel mio caso, ho insultato un soggetto "taggando" una sua fotografia su facebook...

    Essendo io consapevole che i "tag" vengono notificati all'interessato (sia sulla pagina FB che, a richiesta, per e-mail), sussiste il dolo di voler diffamare?
    (ovvero il voler insultare una persona a sua insaputa).
    In sostanza, io ho "offeso la dignità di una persona", ma le ho dato tutte le opportunità per fare in modo che lo sapesse.

    Credo che anche da parte della giurisprudenza l'interpretazione di queste materie sia molto varia e soggettiva, per questo gradirei alcune Vs. opinioni.

  11. #11
    Avvocato Moderatore L'avatar di bsaett
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    Ciao Pumino,

    la diffamazione è l'offesa arrecata, comunicando con più persone, alla reputazione altrui. Per cui l'intenzione di comunicare l'offesa anche alla persona o non comunicarla non rileva in alcun modo per il reato. Basta l'intenzione di offendere e la comunicazione con più persone.

  12. #12
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    A suo parere, rientrerebbe in diffamazione aggravata o semplice? Si tratta di affermazioni comparse su un profilo visibile solo agli "amici".

    Come da post precedente, se sa rispondermi, quanto durano le indagini ? E soprattutto da quando decorrono?
    Grazie, e complimenti per la professionalità.

  13. #13
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    Su internet è sempre diffamaziona aggravata (dall'uso del mezzo di pubblicità -cioè internet, appunto-). Le indagini durano 6 mesi (dalla data dell'iscrizione a registro dell'indagato) prorogabili una volta.

  14. #14
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    Poiché ho il numero di registrazione del procedimento e il nominativo del PM, potrei (io o il mio legale) chiedere in cancelleria di prendere visione dei documenti e delle prove che sostengono l'accusa? Oppure devo aspettare la conclusione delle indagini ... ?

    Se sono indagato "solo" per ingiuria e non "diffamazione" credo che sia dovuto alle sole indicazioni che la PG ha fornito alla magistratura.

    Si sente dire che il reato di diffamazione sia un "reato di evento" che si verifica quando la notizia viene a conoscenza di terzi... Sono quindi necessari dei testimoni a sostenere l'accusa o sono sufficienti anche solo degli "screenshot" (non so come si chiamino..., intendo dire la copia della schermata che si ottiene premendo il tasto Stamp/RSist)?

    Scusate il mio accanimento e il mio lessico poco forense ...

  15. #15
    Avvocato Moderatore L'avatar di bsaett
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    Il tuo legale può sicuramente andare a colloquio col PM, e potrà apprendere quello che il PM riterrà di comuniucargli, per il resto si deve attendere la chiusura delle indagini preliminari.

    Per la prova della diffamazione, si presume che un contenuto pubblicato in rete sia letti da un numero sufficiente di persone, a meno che non si riesca a provare (a carico dell'imputato) che quel contenuto non è stato letto da nessuno per motivi tecnici, nel quale caso scatta il tentativo di diffamazione.
    Cosa occorre per la prova della pubblicazione poi dipende dal magistrato. In genere è sufficiente uno screenshot oppure il codice html stampato dal browser, o semplicemente l'annotazione della polizia.

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