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BLOG: è testata giornalistica - pronuncia del tribunale

Ultimo Messaggio di mrsponkie il:
  1. #1
    Esperto L'avatar di i2m4y
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    BLOG: è testata giornalistica - pronuncia del tribunale

    Sono state pubblicate le motivazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Modica nei confronti di un Blogger siciliano che non aveva proceduto a registrare il proprio blog al tribunale come prodotto editoriale.

    Il Sole 24 ore di oggi 05/09/08 alla pagina 31 pubblica un interessante articolo riassuntivo.

    Pare di capire (ribadendo quanto diciamo da tempo) che seppur ci si presenti come vero e proprio giornale on line... si possa "scampare" alla registrazione se è assente la periodicità fissa di aggiornamento dei contenuti.

    Fate attenzione perchè deve essere assente la periodicità "pressochè" fissa.

    Quindi deve essere di sostanza l'assenza di periodicità e sembra non bastare l'interruzione magari di un giorno su 30.

    Paolo

  2. #2
    L'avatar di Giorgiotave
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    Ciao Paolo,

    grazie mille per questo aggiornamento. Metto la notizia in rilievo perchè è di estremo interesse.
    Giorgio Taverniti Blog. Ciao Architè!
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  3. #3
    Esperto L'avatar di Karapoto
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    Ora bisogna capire quale sia la periodicità utile affinchè non sia identificata come fissa.

    A me sembra paradossale, perchè stando a quell'elemento praticamente tutti i blog non sono a norma.

  4. #4
    Esperto L'avatar di Karapoto
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    Ho letto l'articolo.

    Nella sentenza si dice: "In questa prospettiva devono essere iscritte presso il registro tenuto dai tribunali civili le testate giornalistiche online pubblicate con periodicità «e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note»"

    E ancora: "Il sito internet, sulla base delle indagini della Polizia postale, veniva poi aggiornato periodicamente e con cadenza pressochè quotidiana".

    Cosa molto importante: "Se invece il blog è utilizzato solo come una sorta di "palestra" per l'espressione di libere opinioni sui più svariati argomenti la registrazione, avverte il giudice unico, non è certo necessaria"

    Questo è uno degli elementi che ha fatto decidere al giudice per la condanna: "Nel caso esaminato però risulta all'autorità giudiziaria che prima di pubblicare sul sito «Accade in Sicilia» era necessario contattare Ruta e sottoporre l'articolo alla sua preventiva valutazione in veste, in pratica, di editore responsabile".

    Quindi diciamo che il blogger in oggetto presentava più di un elemento di colpa:

    Aveva definito il suo blog come «Accade in Sicilia - Giornale di informazione civile».
    L'utilizzo del termine Giornale è significativo.

    Il blog era aggiornato su base praticamente giornaliera.

    Il blogger pubblicava articoli di altri autori solo dopo essere stato contattato ed aver valutato lo stesso, praticamente operando in maniera equivalente ad editore responsabile.

    Diciamo, quindi, che il problema è sorto per la volontà di dare un carattere giornalistico al tutto.
    Immagino che si sia posto in competizione con le testate giornalistiche locali, cosa che non è stata apprezzata ed ha portato alla denuncia.

    Bisogna stare attenti, secondo il mio parere, proprio a questo aspetto.
    Non bisogna invadere il campo dei giornali presentandosi in maniera troppo simile a quest'ultimi.

    Per il resto, il diritto di libera opinione è sempre tutelato e garantito.

  5. #5
    dam
    dam è offline
    User L'avatar di dam
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    La domanda mi sorge spontanea: per chi ha un blog e vuole tutelarsi, è una procedura complicata la registrazione come testata giornalistica?

    grazie

  6. #6
    User Newbie
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    Ciao Dam,
    La registrazione di una testata giornalistica deve avvenire con la presentazione di un apposito modulo presso cancelleria del tribunale;
    si deve indicare il direttore responsabile (responsabilità penale), il proprietario e l'editore (responsabilità civile) con i relativi certificati anagrafici.

    il problema nasce nel documento che comprovi l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

    Un blog è un diario (giornaliero e/o con periodicità regolare) PERSONALE e pubblico, non si deve necessariamente esserre un giornalista per scivere un diario personale!

    Siamo alle solite ... il diritto posito deve sempre arrivare dopo il diritto naturale (questa è democrazia?).

    Un saluto a tutti

  7. #7
    User Newbie L'avatar di RobbyAnz
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    Citazione Originariamente Scritto da dam Visualizza Messaggio
    La domanda mi sorge spontanea: per chi ha un blog e vuole tutelarsi, è una procedura complicata la registrazione come testata giornalistica?

    grazie
    si, ma attenzione a pesare le parole ambo i lati, però:
    "e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note"

    Vuol dire che sono esclusi tutti i blog che parlano di altri argomenti (per esempio hobby, arte, cinema, web, ecc.) in quanto tali argomenti non rientrano nel termine "fatti di cronaca".
    E questo anche se saltuariamente si pubblicano post relativi a fatti di cronaca.

    Quindi si, siamo censurati, ma solo per le cose importanti!

  8. #8
    Avvocato Moderatore L'avatar di bsaett
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    Riprendo questo post perché ci sono varie novità in materia. Della famosa proposta di legge del deputato Levi penso si sia parlato a sufficienza, ma di recente un altro parlamentare, Roberto Cassinelli, ha redatto una nuova proposta di legge che, in maniera un po' demagogica, è stata definita come la panacea per i blogger.

    Per comprendere bene il quadro nel quale si va ad inserire la proposta Cassinelli, si deve chiarire che la legge sull’editoria (legge 62/2001) considera prodotto editoriale qualsiasi “prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
    Tale legge stabilisce che al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 47 del 1948, il quale articolo precisa le indicazioni obbligatorie da inserire sugli stampati (luogo e anno di pubblicazione, nome dello stampatore, ecc…). Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, continua la legge suddetta, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 47 del 1948, cioè la registrazione presso il tribunale (registro per la stampa) con indicazione del direttore responsabile.
    Infine, l’articolo 16 della legge del 2001, prevede che “I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni”. I soggetti di cui alla legge 249 del 97 sono solo le imprese, e non le persone fisiche, e l’iscrizione al registro della stampa comporta l’indicazione del direttore responsabile (che deve essere iscritto all’ordine dei giornalisti), mentre tale condizione non è richiesta per l’iscrizione al ROC (Registro Operatori di Comunicazione).
    Il legislatore, infine, è intervenuto con l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, a chiarire, ritenendolo evidentemente indispensabile, che “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”, cioè se intendono avvalersi di contributi statali, e non negli altri casi.

    Quindi, le pubblicazioni non periodiche non hanno nessun obbligo, tranne le indicazioni di cui all’articolo 2 della legge del 48 (indicazione del luogo e l’anno della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore, ecc…, con in più l’indicazione del numero di partita IVA, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72).
    I prodotti editoriali periodici, invece, devono essere iscritti al registro della stampa presso il tribunale del luogo di pubblicazione, per cui devono avere un direttore responsabile, iscritto all’ordine dei giornalisti.
    Le imprese editoriali che intendono avvalersi delle provvidenze per l’editoria devono iscriversi al ROC, iscrizione che esonera dall’iscrizione nel registro della stampa, per cui non occorre un direttore responsabile.
    Non esiste, in conclusione, allo stato alcuna norma che prevede l’obbligo di iscrizione a qualche registro da parte dei titolari di blog, forum o siti personali od amatoriali, a condizioni che l’aggiornamento del sito non sia periodico.

    Queste sono le regole per una normale pubblicazione editoriale, ed esse devono essere applicate anche alle pubblicazioni online, con le dovute differenziazioni.
    Quindi, l’editore, il direttore e lo stampatore saranno considerati i soggetti che immettono i dati nel sito o che siano indicati come i responsabili del sito stesso. Per quanto riguarda il luogo di pubblicazione non è ancora stato chiarito se esso coincide col luogo in cui risiede il server, oppure col luogo in cui si trova fisicamente il responsabile che immette i contenuti (la redazione).

    Con ciò possiamo dire che, al fine di stabilire se si è in presenza di un giornale online, vale il requisito della periodicità e regolarità, cioè se la pubblicazione di articoli di stampo giornalistico è effettuata regolarmente allora si applicano gli obblighi della legge del 2001.Un sito per essere sottoposto alla normativa della legge del 2001 deve avere pubblicazioni di articoli con periodicità regolare, un titolo identificativo (testata, per i siti coincidente con l’header), e deve diffondere presso il pubblico informazioni legate all’attualità.
    Questo è quanto si ricava anche dalla sentenza del tribunale penale di Modica dell’8 maggio 2008, che evidenzia come le testate da registrare sono quelle pubblicate con periodicità, e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dell’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note. In presenza di questi requisiti si rende obbligatoria la registrazione prevista dalla legge 47 del 1948, in assenza della quale si tratta di stampa clandestina punibile per legge.
    Per quanto riguarda il requisito della periodicità, esso dovrebbe essere inteso, secondo quanto un comune dizionario riporta (es. De Mauro Paravia online: ripetizione costante, regolare; ciclicità), nel senso di pubblicazioni nel tempo che avvengono ad intervalli regolari. Per cui se si pubblica un articolo ogni giovedì, oppure 3 giorni predefiniti alla settimana, si può parlare di periodicità, mentre non è periodico un sito che si aggiorna un paio di volte alla settimana senza che siano predefiniti i giorni, e con la possibilità che la pubblicazione slitti, o addirittura non venga pubblicato nulla per svariati giorni.

    In questo quadro normativo si inserisce la proposta Cassinelli che prevede che i prodotti editoriali utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale non siano sottoposti all’obbligo di registrazione, a meno che non siano l’edizione telematica di un analogo prodotto editoriale cartaceo, oppure ricevano contributi statali, oppure abbiano “quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale, oltre che dall’editore o proprietario una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite; il prodotto editoriale contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l’editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro 50.000 annui”.
    Quindi si rileva che siti o blog gestiti da una sola persona, oppure che ricavano introiti pubblicitari per meno di 50.000 euro annui, secondo questa proposta, non sarebbero soggetti alla registrazione, e non verranno in alcun modo ritenuti prodotti editoriali.
    Però, secondo la proposta Cassinelli andrebbero registrati presso il tribunale i siti per i quali l’editore intenda chiedere le provvidenze di cui all’articolo 1 della legge del 2001, mentre in precedenza l’iscrizione era prevista al ROC. Di conseguenza sorgerebbe l’obbligo di avere un direttore responsabile iscritto all’ordine dei giornalisti anche per i siti costituenti pubblicazioni non periodiche, così aggravando gli obblighi per gli editori dei siti internet. Ma anche l’articolo 2 della proposta Cassinelli prevede l’obbligo di registrazione presso il tribunale anche per le pubblicazioni non periodiche.
    Preciso che si tratta solo di una proposta di legge, soggetta a modifiche.

  9. #9
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    Post davvero interessante, grazie per le info.

  10. #10
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    Da tempo ho intenzione di aprire online uno spazio di discussione politico, ma le sentenze e i progetti di legge antiblog più volte menzionati mi hanno spesso trattenuto.
    Per evitare la normativa antiblog italiana, avevo pensato di strutturare il sito in forma un po' diversa, magari sotto forma di wiki o di forum con i contributi di tutti gli utenti registrati. Qualcuno sa se anche in questo caso possono valere le norme di cui sopra, qualora ricorresse una certa periodicità negli interventi e negli articoli? So che i forum erano esentati dalla registrazione perfino dal famigerato disegno Levi; in compenso, ho letto di cause contro Wikipedia per diffamazione o violazione delle norme che vietano di fotografare i monumenti.

  11. #11
    Avvocato Moderatore L'avatar di bsaett
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    Ciao Henry,

    novità in materia le puoi trovare nella discussione relativa alla recente sentenza della Cassazione che chiarisce che un forum non può essere considerato stampa.
    per il resto novità non ce ne sono. Preciso che allo stato siamo in attesa della approvazione del decreto Cassinelli nel quale si chiarisce che solo i blog gestiti in forma imprenditoriale sono tenuti alla registrazione presso i tribunali.
    Fin quando non sarà approvato tale decreto la situazione rimane inviariata. In particolare, le ambiguità normativa e le discordanti decisione giurisprudenziali, non consentono alcuna risposta univoca. Al momento valgono le considerazioni svolte più sopra, unitamente a quelle dell'altra discussione.

    Ovviamente tieni presente che la forma non incide più di tanto. Un prodotto editoriale non cessa di essere tale solo perchè è strutturato come wiki e non come sito. La caratteristica di essere prodotto editoriale va ravvisata in altri elementi, se presenti, prima di tutto il fatto che vi siano articoli di attualità o comunque di stampo giornalistico, siano periodici e regolari.

    Per quanto riguarda il discorso della diffamazione o della violazione della legge sul diritto d'autore, si tratta di discorso ben diverso per il quale ti invito a cercare sul forum le discussione dove si è dibattuto in merito.

  12. #12
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    Salve,

    tempo fa mi era venuta l'idea di creare una sorta di quotidiano online, dico una sorta perché non ho ne le competenze ne le disponibilità liquide per farlo;
    quindi intendo ad esempio creare un quotidiano che riporti, in modo elaborato e non copiato, varie notizie di agenzie stampa ecc...

    Ora però dopo aver letto questo post sono molto titubante perché non ho ancora chiaro il vero limite entro il quale il tutto possa essere considerato blog e oltre il quale diventi testata giornalistica. In pratica aggiornando questa sorta di quotidiano online anche un giorno si e un giorno no esso sarebbe già testata giornalistica se non ho capito male giusto?

  13. #13
    Avvocato Moderatore L'avatar di bsaett
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    Diciamo che in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore c'è il rischio di vedersi contestato il reato di stampa clandestina se non si è iscritti al registro della stampa presso il tribunale con tanto di direttore responsabile. Il fatto è che la stessa giurisprudenza non ha le idee chiare sul punto, visto che ci sono pronunce contrastanti.

  14. #14
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    Già e non è sicuramente una bella cosa finire in tribunale per una "voglia" del genere, preferisco sicuramente rinunciare allora!
    Grazie comunque per l'opinione!

  15. #15
    User Newbie
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    E se il giornale online è scritto da mille persone?

    Ciao a tutti!
    Sono un nuovo utente e sono finito in questa interessantissima discussione, purtroppo al momento un po' datata. In ogni caso spero che qualcuno mi risponderà!
    Trovo quantomeno buffo il tentativo della legge italiana di porre dei vincoli a un mondo così libero e sconfinato come quello di Internet. Si è detto che un blog online può essere considerato giornale se sussistono i requisiti di periodicità e di "attualità" (nel senso di pubblicazione di notizie di attualità e non di post "personali"); in questo caso è necessaria la registrazione e l'identificazione di un responsabile iscritto all'albo dei giornalisti.
    Supponiamo che un non giornalista decida di aprire uno spazio web con un CMS e offra la possibilità agli utenti iscritti al sito di creare loro stessi il giornale online, che così diventerebbe un blog scritto da un numero ipoteticamente infinito di persone. Per quale motivo l'ideatore del sito deve essere iscritto all'albo dei giornalisti, dal momento che di fatto il giornale non è scritto da lui?
    Secondo me legiferare sul Web è impossibile, nonché dannoso per il progresso!

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