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Vecchio 22-01-12, 13:06   #1 (permalink)
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Ravvedimento comunicazione Black-list

Buona giornata a tutti,

Un soggetto, da settembre 2011, svolge operazioni di prestazione servizi verso soggetto svizzero. Anche se le operazioni risultano esenti Iva art.7, le stesse devono essere riportate nel modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede in paesi a fiscaliutà privilegiata.

La problematica è questa: Considerato che il requisito della periodicità della comunicazione ci parla di uno o tre mesi per la presentazione (a seconda del volume) e considerando che la sanzione per mancata presentazione prevede da un minimo ad un massimo, visto che il soggetto (che opera da settembre) non ha ottemperato a tale obbligo....

Puòà provvedere a "ravvedersi"?

Consideriamo che sono stati superati i termini per la presentazione "integrativa (entro il mese successivo alla scadenza).

Su quali basi calcolare l'importo dell'eventuale ravvedimento?
Codici da inserire in f24?

Grazie anticipatamente per le risposte!
Williamace non in linea   Rispondi citando
Vecchio 24-01-12, 11:09   #2 (permalink)
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Data di registrazione: Jan 2010
Messaggi: 28
Nessuno può aiutarmi?
Williamace non in linea   Rispondi citando
Vecchio 24-01-12, 11:31   #3 (permalink)
Moderatore
 
L'avatar di Studio_Emmi
 
Data di registrazione: Jan 2012
Ubicazione: Catania
Messaggi: 335
Invia un messaggio tramite Skype a Studio_Emmi
Il ravvedimento per omissione deve essere effettuato entro un anno dalla scadenza per la presentazione della comunicazione, la sanzione dovrebbe essere di 64 € (1/8 di 516€) e il codice tributo è 8911. Credo che andrebbero conteggiati anche gli interessi, ma non ne sono certo. La circolare di riferimento è la 2/E del 28/01/2011.
Saluti
Studio Emmi
__________________


www.studioemmi.it - Commercialista on-line
Studio_Emmi non in linea   Rispondi citando
Vecchio 26-01-12, 11:26   #4 (permalink)
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Data di registrazione: Jan 2010
Messaggi: 28
Grazie mille,

Ho trovato informazioni simili che però prevedevano un'imposta di € 54 (un decimo del minimo), ma facevano riferimento ad una circolare antecedente (53/E/2010).
Neanche le fonti di cui sopra parlavano di interessi.

Grazie ancora.
Williamace non in linea   Rispondi citando
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