![]() |
![]() |
|
| Condividi questo contenuto nei Social Network: |
|
Tweet |
|
|
|
Ti stiamo aspettando: Registrati subito e gratis. Entra a far parte di una delle comunità più attive in Italia. Se hai dimenticato i tuoi dati li puoi recuperare subito. |
||||
|
|||||||||
Hey Amico Visitatore, Condividi con noi le tue idee e la tua conoscenza Aprendo una nuova discussione nella sezione Partita IVA - Ditte individuali e liberi professionisti |
|
|
LinkBack | Strumenti di discussione |
|
|
#1 (permalink) |
|
User
Data di registrazione: Jan 2010
Messaggi: 28
|
Ravvedimento comunicazione Black-list
Buona giornata a tutti,
Un soggetto, da settembre 2011, svolge operazioni di prestazione servizi verso soggetto svizzero. Anche se le operazioni risultano esenti Iva art.7, le stesse devono essere riportate nel modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede in paesi a fiscaliutà privilegiata. La problematica è questa: Considerato che il requisito della periodicità della comunicazione ci parla di uno o tre mesi per la presentazione (a seconda del volume) e considerando che la sanzione per mancata presentazione prevede da un minimo ad un massimo, visto che il soggetto (che opera da settembre) non ha ottemperato a tale obbligo.... Puòà provvedere a "ravvedersi"? Consideriamo che sono stati superati i termini per la presentazione "integrativa (entro il mese successivo alla scadenza). Su quali basi calcolare l'importo dell'eventuale ravvedimento? Codici da inserire in f24? Grazie anticipatamente per le risposte! |
|
|
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
Moderatore
|
Il ravvedimento per omissione deve essere effettuato entro un anno dalla scadenza per la presentazione della comunicazione, la sanzione dovrebbe essere di 64 € (1/8 di 516€) e il codice tributo è 8911. Credo che andrebbero conteggiati anche gli interessi, ma non ne sono certo. La circolare di riferimento è la 2/E del 28/01/2011.
Saluti Studio Emmi |
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
User
Data di registrazione: Jan 2010
Messaggi: 28
|
Grazie mille,
Ho trovato informazioni simili che però prevedevano un'imposta di € 54 (un decimo del minimo), ma facevano riferimento ad una circolare antecedente (53/E/2010). Neanche le fonti di cui sopra parlavano di interessi. Grazie ancora. |
|
|
|