• User Attivo

    Recessione socio snc ? Cosa devo fare?

    Salve ho postato una settimana fa un topic simile e mi scuso anticipatamente se ne apro un altro , tuttavia ho una certa urgenza di avere un parere esterno dal commercialista societario ( poichè in stretti contatti con un socio della societa con cui non vado d'accordo ) .

    Siamo 3 soci aventi la stessa quota societaria. L'attività è stata aperta il 20 febbraio 2008 ma per motivi personali miei e sopratutto a causa della mala gestione di uno dei soci che a volte ostacola il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è venuta a mancare da parte mia la fiducia per questo socio.

    Essendo la società a tempo determinato ( 2030 ) Si è reso necessario per me trovare una giusta causa che potrebbe coincidere perfettamente con i motivi per cui voglio recedere.

    A questo punto ho saputo che bisogna mandare una raccomandata A.R. senza busta:

    • 1 x ogni socio
    • 1 in sede legale
    • 1 in camera di commercio Correggetemi se sbaglio ...

    Una volta mandate tutte le raccomandate come devo procedere? qualcuno potrebbe cortesemente aiutarmi con i seguenti quesiti?:

    • Le spese notarili sono a carico del socio recedente?
    • Percepirò i guadagni dal momento in cui mando la raccomandata a tutti?
    • Dovendo dare un preavviso di almeno 6 mesi dovro pagare l'inps anche per questi 6 mesi?
    • Una volta andati dal notaio è obbligatorio cambiare il capitale sociale abbassandolo? Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.

  • Super User

    Se in atto costitutivo non è previsto il il recesso, puoi solo cedere la tua quota sociale ad un terzo soggetto (magari socio), salvo il consenso degli altri soci.
    In bocca al lupo.


  • User Attivo

    A prescindere dalle previsioni statutarie e dalla durata della società esiste la possibilità di recedere per giusta causa nelle società di persone. Attualmente per individuare le fattispecie di giusta causa bisogna appellarsi alla giurisprudenza e alla dottrina. La procedura che hai descritto per il recesso è corretta.
    Le spese notarili sono a carico della società.
    La riduzione del capitale sociale è una delle possibilità di liquidazione, ma questo riguarda solo i soci superstiti.
    Il termine previsto dall'art. 2289 c.c. è di 6 mesi dallo scioglimento del rapporto.
    Direi proprio che i contributi siano dovuti fino a quando lo scioglimento ha avuto effetto.


  • Super User

    La giusta causa non è da ravvedersi in un semplice dissenso o una qualsiasi discordia. Solo la dottrina (Graziani, Ferrara-Corsi) parlano di giusta causa per dissidio insanabile fra i soci.
    Dal narrato non mi pare comunque che ne sussistano presupposti.

    Se il recesso non è fondato, la società può farne dichiarare l'inefficacia, con ogni conseguenza sul punto, comrpesa la soccombenza nelle spese.
    Attenzione quindi con l''esercizio facile del diritto di recesso: può diventare un arma a doppio taglio nelle mani degli avversari.
    In bocca al lupo.
    Ciao


  • User

    Giusta causa possono essere ad esempio una variazione dei compensi dei soci (ovviamente svataggiosa e non giustificata), la sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo societario, la morte di un socio se la società è stata contratta per tutta la vita di un socio ecc...
    Ora se la causa non cè puoi sempre fare in modo che si venga a creare.:D (ovviamente non ho pensato all'ultima ipotesi).


  • User

    Ho letto che il recesso può essere liberamente esercitato se la società è a tempo indeterminato oppure se la durata della società è abbastanza lunga da considerarla comunque a tempo indeterminato.

    Qual'è la valutazione che occorre fare per stabilire se creare una società a tenmpo interminato oppure no?
    Sono valutazioni di natura econimica?

    Grazie

    Saluti


  • Super User

    Ciao.
    La società è a tempo indeterminato quando non è prevista una scadenza al rapporto sociale in statuto o atto costitutivo.
    Ciao


  • User Newbie

    Buona sera ,vorrei chiedere un consiglio per risolvere il mio problema:ho costituito una società snc al 50% con un'altra persona circa 3 mesi fa,s ma evidentemente per lei non si trattava del lavoro giusto poichè due ettimane fa si è rifiutatata di aprire le serrande del ristorante di cui siamo soce declinando a parole ogni responsabilità e mettendomi così nell'impossibilità di lavorare. Cosa posso fare? O devo fare ? Ringrazio infinitamente Nicol90


  • Super User

    Riciao.
    La socia si è eclissata?
    Il pubblico esercizio è di propeità della società??
    Vuoi elimnare la socia? Uscire dalla società??
    Fammi sapere e poi vediamo il da farsi.
    Ciao.


  • User Newbie

    Ok si lei è andata via dicendondo di non voler più saperne nulla.
    Si tratta di un affitto di azienda .
    Io vorrei solo continuare a lavorare ma non sono disposta a liquidare la sua quota che è quanto mi viene richiesto, visto che non ho provocato io il problema anzi io in questi giorni di chiusura ho ricevuto un danno sia di immaggine che economico


  • User Newbie

    Un giorno ha detto semplicente di voler chiudere e basta, anzi aveva gia iniziato a fare i documenti per la recesione, a me non e mai arrivata nessuna raccomandata.
    La nostra e un affitanza d'azienda, compreso il locale.
    Io vorrei solo continuare a lavorare.
    Oggi chiede di essere liquidata
    ma io ho perso economicamente e anche come immagine


  • Super User

    La puoi escludere dalla società. Devi però rivolgerti ad un legale per depositare ricorso avanti il tribunale.
    Ciao.


  • User Newbie

    Buonasera a tutti e complimenti per il forum che trovo molto interessante.
    Approfitto per esporvi la mia situazione:
    sono socio assieme ad altri quattro di una s.n.c. artigiana costituita nel 1979 e siamo tutti amministratori. Ho raggiunto la pensione ed ho problemi di ernie discali ed atrosi varie che mi creano molta difficoltà a lavorare; io avevo pensato di recedere dalla società però gli altri soci sia per motivi di firme bancarie sia per la situazione economica difficile, non sono d'accordo. Premetto che non ho grandi pretese nella liquidazione della quota e mi adatterei, infatti da un valore stimato di 230.000 euro mi accontenterei di 100.000 euro. Nel contratto è contemplato il recesso con la clausola di non svolgere attività in concorrenza, cosa che non ho senz'altro intenzione di fare..
    Avreste qualche consiglio da darmi?
    Vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione.


  • Super User

    Ciao, sarebbe opportuno vedere l'atto costitutivo e le sue modifiche. In alternativa vorrei leggere almeno la clausola che ammette il diritto al recesso. La puoi ricopiare?
    Grazie mille.
    CIao.
    A.


  • User Newbie

    Innanzitutto una buona serata a tutti ed un grazie all'Avvocato per l'attenzione.
    L'atto costitutivo nella sostanza è rimasto lo stesso; l'articolo che riguarda il recesso è così formulato:
    "Le quote sociali e parte di esse sono inalienabili senza il consenso di tutti i soci i quali, a parità di condizioni, conservano il diritto di prelazione. Inoltre viene stabilito che nel caso di recesso di un socio questi, per un periodo di due anni, non potrà svolgere alcuna attività concorrente o similare a quella della società, nè sotto forma di ditta individuale nè in società con altri, su tutto il territorio della provincia di Ravenna, senza che ciò gli sia consentito unanimamente dai soci della società."
    Come ho già detto, la mia intenzione sarebbe quella di cancellarmi da artigiano e smettere di lavorare, cosa che forse potrebbe essere in parte fattibile se non fosse che, rimanendo socio e non essendo più costantemente presente nell'ambiente di lavoro, non sarei partecipe ed al corrente della gestione della società, che ha in corso alcuni leasing per acquisto macchinari ed un leasing per l'acquisto del capannone senza contare i vari fidi bancari.
    Scusate se mi sono dilungato ma pensavo che, dopo aver lavorato sodo per dieci ore al giorno sabato mattina compreso, per trent'anni (sono uno dei soci fondatori) mi fosse riconosciuta la possibilità di uscire dalla società con un minimo di riconoscenza.
    Un saluto a tutti.


  • User Attivo

    Non dovrebbe essere un problema recedere, nella misura in cui i motivi di salute che compromettono la resa del lavoro possono essere qualificati come giusta causa. Non conosco la tua età (hai parlato di 30 anni di lavoro e presumo tu abbia maturato il diritto alla pensione) ma anche questa potrebbe essere un elemento che giustifica un abbandono del vincolo sociale.
    La clausola che hai citato è di prelazione e riguarda gli altri soci una volta che uno ha esercitato il recesso. Il fatto che tu abbia poteri amministrativi non impedisce di esercitare il recesso che è un diritto riconosciuto nei casi previsti dallo statuto e dal codice civile


  • User

    Salve..ho bisogno di un approfondimento per quanto riguarda il recesso di un socio nelle snc. Fermo che nel caso l'atto costitutivo preveda una durata a tempo determinato e che non esista una giusta causa non si possa recedere. E' ammissibile il caso di recesso concordato con l'altro socio oppure è possibile cedere le quote all'altro unico socio? Sto cercando una soluzione, e preferibilmente quella meno dispendiosa per la società, per uscire dalla società, tenuto conto che c'è un ottimo rapporto di lavoro con il mio socio. Inoltre, vorrei evitare troppi passaggi dal notaio, per cui la mia idea sarebbe quella di recedere (senza atto notarile) o cedere le quote (con atto notarile), in modo che il mio socio a scadenza dei 6 mesi possa sciogliere la società senza dover andare dal notaio.
    Qualcuno può aiutarmi? Grazie!!!
    PS Spero di essere stata chiara..con questa inondazione di informazioni ho cercato di essere breve...forse senza successo!


  • User Newbie

    In quanto comprovato che un socio si è appropriato indebitamente di "utili " societari portandolo a conoscenza, senza avere in seguito alcun risultato da parte sua ( cambiando il tipo di assunzione di un suo famigliare - da per time a full time esempio mantenendo le stesse ore lavorate ) come ci si può muovere per avere soddisfazione nel recesso societario?


  • User Newbie

    Buongiorno, grazie per questo forum, avrei bisogno di alcuni consigli.
    Nel 2002 ho costituito con un altro socio una s.n.c. a tempo determinato (2050 !) che però non è stata mai attivata, però ne sono il rappresentante.
    Dato che ora equitalia mi sta mandando da pagare il diritto annuale della camera di commercio dei vari anni dovrei chiuderla o recedere da socio.
    Il problema che l'altro socio è irreperibile e distante più di 1000 km e non risponde ai messaggi ne via email nè su facebook.
    Per non andare avanti ancora inutilmente vorrei chiuderla, ma senza il socio è possibile ? visto che non riesco a raggiungerlo ? e fa finta di niente.
    Oppure è possibile recedere da questa società vista la problematica e lasciargliela completamente.
    Grazie anticipatamente.
    Un saluto
    K.


  • User Newbie

    Buongiorno, continuo dal post scritto sopra.
    Dato che la società risulta inattiva dal 2002 data della costituzione, e non si è mai attivata, può darsi che possa richiedere la cancellazione d'ufficio di impresa non attiva, senza passare dal notaio, come scritto in questo pdf. (Non posso pubblicare il sito non essendo utente premium), lo si trova nel sito tuttocamere, cercando cancellazione d'ufficio.
    Qualcuno sa dirmi se posso chiedere la cancellazione d'ufficio senza pagare oneri e diritti annuali ?
    Grazie

    Qui di seguito alcune righe del pdf.
    REGISTRO DELLE IMPRESE:NUOVE PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE D?UFFICIO DI IMPRESE E SOCIETA? NON PIU? OPERATIVE di Claudio Venturi Sommario: - 1. Riferimenti normativi. ? 2. Premessa. ? 3. La cancellazione dal Registro delle imprese secondo la norma civilistica. ? 3.1. La cancellazione d?ufficio. ?3.2. La cancellazione dal Registro delle imprese. - 4. Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario. ? 5. Le ulteriori novità introdotte dal nuovo regolamento. ? 5.1.Soggetti interessati e avvio del procedimento. ? 5.2. La procedura semplificata per la cancellazione dell?imprenditore individuale. 5.2.1. L?analisi delle singole circostanze. ?5.2.2. La procedura di verifica. ? 5.3. La procedura semplificata per la cancellazione delle società di persone. - 5.3.1. L?analisi delle singole circostanze. ? 5.3.2. La procedura di verifica ? 5.4. La riscossione dei diritti e l?applicazione delle sanzioni. ?5.5. La procedura semplificata nei confronti delle imprese artigiane. ?TABELLE RIASSUNTIVE 1. Riferimenti normativi- Codice Civile: artt. 2190 ? 2191 ? 2192; 2490; 2545-octiesdecies- D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247: Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese.- Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005: Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative (Legge n. 340 del 2000 - All. A, n. 9).

    1. Premessa Con il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2004, concernente ?Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese?, si è provveduto a dare attuazione al disposto di cui all?art. 1,commi 1 e 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dove si disponeva la delegificazione e la semplificazione di una serie di procedimenti amministrativi e di adempimenti, tra cui il ?Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi?.Il decreto, che è entrato in vigore il 19 ottobre 2004, completa il quadro degli strumenti normativi varati per eliminare dall? ordinamento giuridico i soggetti che non svolgono più alcuna attività economica.Sia i registri tenuti in precedenza dal Tribunale, che i registri delle ditte,prima, che gli attuali Registri delle imprese tenuti dalle Camere di commercio risultano ?inquinati? da un cospicuo, anche se imprecisato, numero di imprese non più in attività, la cui permanenza nell?attuale Registro non può che essere sotto tutti i punti di vista dannosa.Si tratta di imprese individuali i cui titolari risultano irreperibili o addirittura deceduti; società con organi amministrativi o di controllo scaduti dalle cariche loro conferite da anni; società che non depositano da anni i bilanci d?esercizio o che non compiono atti di gestione; società che risultano ?INATTIVE? da anni,ecc.Per queste situazioni non esisteva a tutt?oggi una norma che facilitasse la loro cancellazione dal Registro delle imprese per renderlo sempre più uno specchio il più possibile ?veritiero? della realtà economica.Questo è quello che si prefigge il nuovo regolamento: avviare nuove procedure per cancellazione d?ufficio dal Registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui consistente presenza negli archivi delle Camere di Commercio:a) comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri,b) provoca elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese ec) distorce i dati sulla realtà economica del Paese.Il decreto n. 247 del 2004 disciplina il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese delle sole imprese individuali e delle società di persone. Per quanto concerne la parallela procedura relativa alle società di capitali e alle società cooperative ci si dovrà riferire alle disposizioni dettate da lCodice Civile.La procedura delineata dal regolamento ? come sottolinea la Circolare de lMinistero delle attività produttive n. 3585/C ? è in linea con lo schema previsto negli articoli 2190 e 2191 del Codice Civile.Le circostanze indicate quali presupposti per l?avvio del procedimento di cancellazione non comportano la cancellazione in via automatica dell?impresa inoperante, ma consentono semplicemente agli organi della Camera di Commercio di attivare d?ufficio un procedimento preventivo di verifica, in esito al quale, solo se verranno accertati i presupposti previsti dall?ordinamento,sarà possibile disporre, attenzione: non direttamente la cancellazione, che rimane di competenza del Giudici del Registro, ma l?avvio del procedimento di cancellazione.Diciamo subito che la procedura prevista da questo nuovo decreto non ha nulla della ?semplificazione? che ci si poteva attendere. Sicuramente un?altraoccasione persa per avviare una concreta operazione di semplificazione dandola possibilità ai Conservatori di procedere, dopo approfonditi accertamenti, alla cancellazione delle imprese non più operanti, senza dover ricorrere ai Giudici del Registro.