• User Attivo

    Passaggio ai minimi, subagente assicurativo, inps: chiarimenti

    Attività di libero professionista per un anno come consulenza tecnica. Adesione al regime agevolato. La fattura è stata sempre redatta nelle modalità ordinarie, senza r.a. per l'agevolato; aderendo ai "minimi" ovviamente verrà applicata la r.a. Reddito da attività prevalente è quello della consulenza, altri redditi sono quelli dell'attività secondaria (subagente assicurativo).

    Il cliente ha deciso di passare ai "minimi" contestualmente ha avuto questo incarico come subagente assicurativo. E' iscritto al momento all'INPS come "professionista senza cassa".

    ** Essendo che i redditi della gestione separata saranno certamente superiori alle provvigioni derivanti dal ruolo di subagente assicurativo non sussisterebbe alcun obbligo di iscrizione anche alla gestione commercianti dell'INPS essendo che viene già versato il contributo previdenziale alla gestione dei professionisti senza cassa (all'inps il 23,72% del fatturato)?** Bisogna comunque iscriversi in CCIAA ed aspettare che arrivino i modelli di pagamento dei contributi previdenziali per poi far presente all'INPS la condizione? Oppure considerato che il maggior reddito (presunto) sarà quello della gestione separata non lo faccio proprio iscrivere alla gestione commercianti dell'INPS?

    Unicamente gli potrei anche solo far aprire il secondo codice attività all'AdE? E ovviamente farebbe fatture per provvigioni e fatture per consulenze?

    La fattura tipo sarà questa (nei minimi per le assicurazioni): provvigioni 1.000 ? - ritenuta d'acconto 11,5% 115? - totale 885 ?. Indicazione in fattura della voce: operazione esente effettuata ai sensi dell'art. 1 c.100 finanziaria 2008. Peraltro in caso di assicurazioni vige anche l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 comma 2 d.p.r. 633/72.

    Cosa ne pensate? Grazie


  • User Attivo

    che dite? a parte che in settimana dovrei presentare istanza di chiarimento all'Inps.. 😉


  • User Attivo

    Penso che avrai una bella gatta da pelare.
    E' da un po' di tempo che va in onda questa disputa tra la Cassazione e l'Inps sulla doppia contribuzione. Nonostante le sentenze sfavorevoli, l'inps mi sa che continua a fare orecchie da mercanti.
    Sul sito dell'inps (nella sezione: Tuttoinps>contributi>artigiani e commercianti>assicurazione per commercianti) si legge:

    ********In particolare. ********
    I lavoratori che sono impegnati in più attività autonome - anche in un'unica impresa - assoggettabili a forme diverse di assicurazione obbligatoria, devono essere iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale dedicano la loro opera in maniera prevalente. Spetta all'Inps decidere quale sia l'attività da considerare prevalente ai fini dell'iscrizione dell'imprenditore stesso.
    Il principio della prevalenza non si applica quando una delle due attività è soggetta al contributo per il lavoro parasubordinato. In questo caso le due diverse attività danno titolo alla contemporanea iscrizione in due diverse gestioni: quella dei commercianti e quella dei parasubordinati.

    Le sentenze della Cassazione che hanno, appunto, affermato il principio della prevalenza dell'attività (quindi, dell'iscrizione ad una sola tra le casse commercianti e separata) sono le seguenti: 20886 del 5 ottobre 2007; 4676 del 22 febbraio 2008; 8484 del 2 aprile 2008; 13215 del 22 maggio 2008.:ciauz:


  • User Attivo

    @serdep said:

    Penso che avrai una bella gatta da pelare.
    E' da un po' di tempo che va in onda questa disputa tra la Cassazione e l'Inps sulla doppia contribuzione. Nonostante le sentenze sfavorevoli, l'inps mi sa che continua a fare orecchie da mercanti.
    Sul sito dell'inps (nella sezione: Tuttoinps>contributi>artigiani e commercianti>assicurazione per commercianti) si legge:

    Le sentenze della Cassazione che hanno, appunto, affermato il principio della prevalenza dell'attività (quindi, dell'iscrizione ad una sola tra le casse commercianti e separata) sono le seguenti: 20886 del 5 ottobre 2007; 4676 del 22 febbraio 2008; 8484 del 2 aprile 2008; 13215 del 22 maggio 2008.:ciauz:

    Beh se proprio faccio fare il versamento inps come commerciante e risolvo il problema.. nel senso che scegliendo non la gest separata ma l'attività di commercio (subagente) al 99% non cercheranno anche i contributi inps come prof senza cassa, viceversa a mio parere dovrebbero esserci problemi.... nonostante sicuramente la fatturazione superiore ci debba essere per il settore consulenziale...

    Oppure scontro frontale? Faccio appello alle sentenze e unici versamenti alla gestione separata? Mi faccio però mettere per iscritto che si versa solo ad una Cassa.... grazie


  • User Attivo

    Sono stato all'INPS gestione separata... mi hanno detto che non lo sanno................... cominciamo bene........ 🙂

    Ho lasciato i miei recapiti e mi contatteranno.... gli ho fatto anche notare che gli incassi come subagente saranno inferiori (in previsione di massimo massimo 200 assicurati... ma è tantissimo) ai 5.000?... per cui rientrerebbe anche come attività occasionale.... e non soggetta sarebbe a niente... però anche qui nessuna risposta concreta...

    Ho detto loro che ci sarebbe anche una circolare del 2008 dalla quale si evince che non ci sarebbe obbligo di iscrizione alla cciaa, per cui nemmeno all'INPS, ma se non erro riguarderebbe solo i produttori di IV livello...

    PS Nel mio caso il subagente assume il ruolo di parasubordinato, per cui non si prefigurerebbe una sola iscrizione, ma due... però la Cassazione ha sconfessato questa teoria sancendo l'obbligo di iscrizione in una sola Cassa.. mi pare di aver capito ciò serdep?


  • User Attivo

    Immaginavo che sarebbe andata così!!!
    Mi è capitata una cosa simile e, dopo alcuni ... non so,... vedremo, hanno ribadito la loro posizione della doppia iscrizione.
    Per quanto riguarda l'attività di sub-agente, non sono proprio d'accordo sulla configurazione di prestazioni occasionali. Comunque, volendole considerare tali (quindi, senza aggiungere altri codici attività alla posizione iva) non vi sarebbe neanche il limite di ?. 5.000 da non superare per il versamento alla gestione separata, in quanto si tratterebbe di prestazioni occasionali di impresa (il limite per il versamento alla gestione separata è previsto per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo - s.e.& o.).
    Se si opta per l'attività occasionale, non si dovrebbero pagare contributi e tali redditi andrebbero dichiarati nel quadro RL (come occasionali di impresa).
    Se, invece, si decide di configurarla come attività di impresa (con aggiunta di codice attività e iscrizione alla CCIAA) le soluzioni potrebbero essere diverse.
    La CCIAA comunicherà automaticamente l'iscrizione all'Inps, la quale iscriverà il soggetto alla gestione commercianti.
    Si dovrà decidere se pagare anche questi contributi (oltretutto sul minimale) oppure affrontare una defaticante (e costosa) battaglia giudiziaria.

    Altra ipotesi che potrei suggerire.

    L'attività assicurativa si potrebbe svolgere come produttore di terzo o quarto livello?

    Se la risposta fosse positiva, il soggetto in questione verrebbe iscritto anche alla gestione commercianti, ma senza dover rispettare il minimale, per cui pagherebbe solo sul reddito effettivamente prodotto.
    Anche in questo caso si potrebbe decidere se fare opposizione o meno.:ciauz:


  • User Attivo

    @serdep said:

    Immaginavo che sarebbe andata così!!!
    Mi è capitata una cosa simile e, dopo alcuni ... non so,... vedremo, hanno ribadito la loro posizione della doppia iscrizione.
    Per quanto riguarda l'attività di sub-agente, non sono proprio d'accordo sulla configurazione di prestazioni occasionali. Comunque, volendole considerare tali (quindi, senza aggiungere altri codici attività alla posizione iva) non vi sarebbe neanche il limite di ?. 5.000 da non superare per il versamento alla gestione separata, in quanto si tratterebbe di prestazioni occasionali di impresa (il limite per il versamento alla gestione separata è previsto per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo - s.e.& o.).
    Se si opta per l'attività occasionale, non si dovrebbero pagare contributi e tali redditi andrebbero dichiarati nel quadro RL (come occasionali di impresa).
    Se, invece, si decide di configurarla come attività di impresa (con aggiunta di codice attività e iscrizione alla CCIAA) le soluzioni potrebbero essere diverse.
    La CCIAA comunicherà automaticamente l'iscrizione all'Inps, la quale iscriverà il soggetto alla gestione commercianti.
    Si dovrà decidere se pagare anche questi contributi (oltretutto sul minimale) oppure affrontare una defaticante (e costosa) battaglia giudiziaria.

    Altra ipotesi che potrei suggerire.

    L'attività assicurativa si potrebbe svolgere come produttore di terzo o quarto livello?

    Se la risposta fosse positiva, il soggetto in questione verrebbe iscritto anche alla gestione commercianti, ma senza dover rispettare il minimale, per cui pagherebbe solo sul reddito effettivo prodotto.
    Anche in questo caso si potrebbe decidere se fare opposizione o meno.:ciauz:

    Ancora non mi hanno telefonato.. 🙂
    A prescindere, so che lo faranno, sono molto disponibili..... l'attività assicurativa può essere svolta come produttore di IV livello (per cui senza obbligo di svolgere le funzioni presso una stessa compagnia, ma con libertà di agire), in questo caso si verseranno i contributi non sul minimale ma in maniera % al reddito prodotto. Sarebbe la migliore soluzione...

    In alternativa, optando per l'attività occasionale, perchè tale è, l'unico obbligo sarebbe l'iscrizione all'ISVAP (ma questa già è presente) e dichiarerei al cliente nel quadro RL il reddito prodotto... ma quali sono mi chiedo i limiti oggettivi e di introiti in tal caso dell'attività occasionale? Considerato che effettivamente anche se fossero 200 i clienti destinatari dell'attività assicurativa al massimo porterebbero un ricavo di 4.000? all'anno (che si fattureranno all'Agenzia assicurativa con ritenuta d'acconto normalmente suppongo o si farà una ricevuta di prestazione occasionale?)...

    Grazie