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Vecchio 10-02-06, 10:20   #1 (permalink)
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P.iva: regime agevolato per i primi 3 anni

Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.

Dato che nella vita l'informazione è tutto vi segnalo una legge molto interessante per coloro che intendono avviare una nuova attivà (lavoro autonomo o iniziative imprenditoriali). Questa Legge presenta agevolazioni di ordine fiscale per coloro che riescono ad entrare in questo regime (c.d. forfettino): un'aliquota d'imposta sostitutiva (sostituisce l'Irpef) del 10%, una contabilità semplificata e la possibilità di farsi "aiutare" da un Tutor dell'Agenzia delle Entrate per la gestione della contabilità.

Ecco il testo della Legge:

Art. 13 Legge n. 388 del 2000

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo


Art. 13

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
d) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, e' attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito e' commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.


Graditissimo un intervento da parte del Dott. Paolo Malagoli (i2m4y), che in questo campo ha sicuramente vasta esperienza.

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Zooalex non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 10:39   #2 (permalink)
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Grazie mille Zooalex per le preziose informazioni, in effetti tra i frequentatori di questo forum c'è già chi usa quell'agevolazione.

Paolo
i2m4y non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 11:43   #3 (permalink)
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Ritengo che per le nuove iniziative sia sicuramente la migliore soluzione.

Mi interesserebbe approfondire maggiormente il discorso Tutoraggio, largamente esposto in questa pagina:

Il Tutoraggio - agenziaentrate.it

Riporto la parte iniziale:

per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e per le imprese che adottano il regime sostitutivo per le attività marginali, (c.d. “forfettone”, di cui si è detto al Cap. V), l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio: il “Tutoraggio”.


Tutoraggio: le operazioni eseguite dal sistema informativo:

Il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate provvede alle seguenti operazioni:

1) elabora i dati contabili trasmessi dal contribuente;
2) liquida le imposte;
3) predispone i modelli F24 per il versamento delle imposte eventualmente dovute;
4) prepara il modello per l’eventuale richiesta del rimborso dell’Iva;
5) predispone i quadri della dichiarazione unificata relativi all’attività esercitata dal contribuente.

Le rivolgo una domanda Dott. Malagoli: questa possibilità di avvalersi del servizio del tutoraggio consente di "fare a meno" del Commercialista? (per i primi 3 anni). Dalle operazioni sopra esposte sembrerebbe di si, dato che fanno praticamente tutto loro...

Grazie mille,
Alessandro
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Zooalex non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 12:50   #4 (permalink)
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Certo che appare superato l'intervento del commercialista, il tutor ha proprio lo scopo di far superare il nostro intervento in ottica di riduzione dei costi....... nulla vieta comunque di far gestire, rinunciando al toutoraggio, al commercialista questo regime.

Tieni in considerazione che qui sul forum alcuni si sono espressi favorevolvente sul livello qualitativo del toutoraggio, altri in maniera negativa.

Lascio a loro la parola.

Paolo
i2m4y non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 12:51   #5 (permalink)
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PS dammi del tu e del Paolo !
i2m4y non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 13:32   #6 (permalink)
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i2m4y
PS dammi del tu e del Paolo !
Grazie mille Paolo ( ), sei stato gentilissimo, disponibile e chiaro!

Sto pensando in prima persona all'apertura di P.iva in regime "forfettino". Anche la mera apertura di P.iva può essere fatta senza l'ausilio di un Commercialista? Vado all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e faccio tutto io?

Thanks,
Alessandro
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Zooalex non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 14:29   #7 (permalink)
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Yes, puoi fare tutto da te allo sportello polifunzionale.... nb fai presente il regime che vuoi scegliere perchè serve la compilazione di un allegato apposito (Legge 388/00).

Paolo
i2m4y non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 15:24   #8 (permalink)
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Ottimo!

Posto qui il modulo che serve (a cui tu fai riferimento); potrebbe servire anche ad altri:



Entrando nel regime "agevolato" (388/00) è possibile dedurre i costi connessi all'attività, riducendo così il reddito fiscale (reddito imponibile)??

Paolo, tante grazie per i tuoi preziosi consigli.
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Zooalex non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 15:43   #9 (permalink)
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Certo che è possibile, secondo le ordinarie regole fiscali di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86).

Il 10% verrà applicato quindi a ricavi meno costi o compensi meno spese a secondo di imprese o professionisti.


PS grazie a nome di tutti per il modello.


Paolo
i2m4y non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 16:43   #10 (permalink)
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Ma spiegatemi meglio questa legge visto che questo linguaggio legalese non lo capisco

Per esempio

“a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;”

Io per esempio sono stato amministratore di una srl è ora sono socio azionario. Posso usufruire di questa legge ? Grazie!

Cesar non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 17:12   #11 (permalink)
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Inizia a leggerti tutto il capitolo 1.9 di questa circolare ministeriale chiarificatrice:

http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Doc...200&Info=1,0,0

Il link non funziona bene qui sul forum copialo tutto nella barra degli indirizzi e dai invio.
i2m4y non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 17:32   #12 (permalink)
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i2m4y
Certo che è possibile, secondo le ordinarie regole fiscali di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86).
Il 10% verrà applicato quindi a ricavi meno costi o compensi meno spese a secondo di imprese o professionisti.
Splendido! A me era stato detto che con il regime della 388/00 non era possibile dedurre nulla...anche se io non trovavo disposizioni del genere nel testo di Legge.

Quindi nel caso di un "professionista":

Reddito imponibile = Compensi - Spese.

Chiarissimo come sempre.

Grazie mille Paolo!
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Zooalex non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 18:02   #13 (permalink)
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Anche io ho sentito può volte dire così.... ma quello è un altro regime (attività marginali art 14 stessa legge)........ che si basa sugli studi di settore.
Il testo di legge parla chiaro anzi chiarissimo....... secondo me c'è molta confusione in giro (tant'è che sono riusciti a sbagliare anche la tabella riepilogativa sulla guida all'apertura di una nuova attività dell'agenzia entrate.... basta leggerla bene).

Paolo
i2m4y non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 18:03   #14 (permalink)
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Re: P.iva: regime agevolato per i primi 3 anni

Quote:
Zooalex
Art. 13 Legge n. 388 del 2000

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo


Art. 13

...... pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore......
i2m4y non in linea   Rispondi citando
Vecchio 10-02-06, 18:11   #15 (permalink)
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Messaggi: 72
Ciao.

Questa possibilità riguarda anche i contributi inail?Grazie. ciao.
atleticoct non in linea   Rispondi citando
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