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#1 (permalink) |
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User Newbie
Data di registrazione: Jul 2010
Ubicazione: bergamo
Messaggi: 7
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Finanziaria Tremonti 2011 - Novità importanti sul regime dei contribuenti minimi
Attenzione se non erro la nuova manovra fiscale di Tremonti ha cancellato il regime dei minimi.
E' valido solo per chi aveva meno di 35 anni nel 2010 Dal 2012 dovremo passare tutti all'asseggettamento ad Iva ed imposte irperf progressive. Anzichè facilitarci ci complicano la vita. E pensare che ci aspettavamo un revisione del fatturato massimo bloccato da anni a € 30.000 |
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#2 (permalink) |
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Consiglio Direttivo
Data di registrazione: Jan 2007
Ubicazione: Roma
Messaggi: 12,731
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Sicuro?
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#4 (permalink) | |
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User
Data di registrazione: Sep 2010
Messaggi: 27
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Quote:
non erri | |
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#5 (permalink) |
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Consiglio Direttivo
Data di registrazione: Jan 2007
Ubicazione: Roma
Messaggi: 12,731
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Ok! Grazie dell'informazione, che non sapevo.
Quindi dall'anno prossimo bisognerà rimboccarsi le maniche e ricominciare con tutti gli adempimenti e i balzelli richiesti dalla contabilità ordinaria. ![]() |
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#7 (permalink) |
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User
Data di registrazione: Jan 2008
Ubicazione: Cagliari
Messaggi: 114
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Ho letto un interessante articolo qui:
vvv.fiscoetasse.com/approfondimenti/10463-contribuenti-minimi-nuove-regole-con-la-manovra-correttiva.html Si..sopra i 35 anni non ci si potrà aderire..ma dall'articolo che ho postato avremo comunque queste agevolazioni: - esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva; - esenti dall’Irap. Mah..aspettiamo l'ADE. P.S. Comunque sia per l'Unico 2012 saremo sempre nei minimi, no ? |
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#8 (permalink) |
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User
Data di registrazione: Apr 2011
Ubicazione: Prov di Verona
Messaggi: 22
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Contribuenti minimi: nuove regole con la manovra correttiva 2011....cosa cambia???
Apro questo 3ad per capire quali saranno le differenze con questa manovra correttiva...meglio-peggio? fregatura o no????
Potremmo usare questo 3ad per riuscire a capire cosa comportino i cambiamenti. Nel frattempo ecco un riassuntino: Il regime dei contribuenti minimi cambia dal 1° gennaio 2012, molte le novità nella bozza della manovra. Aliquota ridotta al 5%, accesso ai giovani fino ai 35 anni e durata del regime di 5 anni. Questi i punti fondamentali della riforma del regime dei contribuenti minimi, prevista all’art. 27 della bozza della manovra correttiva 2011. Le modalità attuative delle nuove regole saranno definite con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le novità della manovra Dal 1° gennaio 2012 potranno accedere al regime dei minimi solo i giovani fino a 35 anni d’età. Con l’intento di creare un regime fiscale vantaggioso per i giovani imprenditori, la bozza della manovra correttiva prevede la riforma della disciplina dei contribuenti minimi, in vigore da solo 3 anni e introdotta dall’art. 1, commi 96-117, della L. 244/2007. Oltre al limite d’età è prevista una durata massima di 5 anni del regime agevolato purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
Regime ad hoc anche per coloro che pur non potendo beneficiare del regime o vi fuoriescano, sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/2007. Tali soggetti, infatti, pur non potendo più usufruire dell’imposta sostitutiva e dell’esclusione dagli studi di settore saranno comunque:
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#9 (permalink) |
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User
Data di registrazione: Mar 2011
Ubicazione: genova
Messaggi: 81
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si. da 1 gennaio 2012 se non hai determinati requisiti si passa al nuovo regime.
Sembra che il limite di eta' dei 35 anni sia stato rimosso all'ultimo. Rimane il problema che la durata massima per rimanere nel regime dei minimi e quinquennale (5 anni). ma dopo i 5 anni che regime si puo' optare? per forza ordinario? leggevo qui Regime ad hoc anche per coloro che pur non potendo beneficiare del regime o vi fuoriescano, sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/2007. Tali soggetti, infatti, pur non potendo più usufruire dell’imposta sostitutiva e dell’esclusione dagli studi di settore saranno comunque:
non è molto chiaro questo punto.. hai gli studi di settore..e la tassazione al 20... ma poi hai le stesse agevolazione del contribuente minimo..ma chi rientra in questa categoria? |
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#10 (permalink) |
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Esperto
Data di registrazione: May 2008
Messaggi: 1,752
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Non starei a preoccuparmene adesso, sinceramente. La manovra deve passare attraverso il Parlamento e verrà, con ogni probabilità, rivoltata da cima a fondo, come succede sempre.
Personalmente mi preoccuperò di studiare solo il testo definitivo. |
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Commercialista on line: vai su www.reteimprese.it/studioaymerich |
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#11 (permalink) |
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User Newbie
Data di registrazione: Jul 2011
Ubicazione: Genova
Messaggi: 5
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Salve, da quanto ho capito la situazione è la seguente:
- Chi è contribuente minimo in questo momento ed ha iniziato l'attività dopo il 2007, (o la apre da ora in poi) fattura meno di 30000 € l'anno e rispetta i requisiti, continua ad essere agevolato fino al quinto anno di attività con un'aliquota del 5% irfpef e tutte le agevolazioni (no studi settore ecc.) - Chi è contribuente minimo in questo momento ed ha iniziato l'attività prima del 2008, fattura meno di 30000 € l'anno e rispetta i requisiti, esce dal regime agevolato ma rientra in un regime apposito nel quale saranno esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva ed esenti dall’Irap. Le aliquote IRPEF per questi saranno quelle del regime ordinario e saranno obbligatori gli studi di settore. - Chi è contribuente minimo in questo momento e non rispetta i requisiti, esce dal regime agevolato ed entra in quello ordinario |
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#13 (permalink) |
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User
Data di registrazione: Nov 2006
Messaggi: 152
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aiuto! e allora come faremo? torneremo alle vecchie ritenute d'acconto chiudendo la p.iva?
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Sbarzdesign |
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#14 (permalink) |
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User
Data di registrazione: Sep 2008
Messaggi: 16
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Sono d'accordo con ezechiele.
Il quadro è proprio quello, per aderire al regime minimo con 5% bisogna non aver lavorato nel trienno precedente all'adesione al regime dei minimi e non deve essere prosecuzione di un lavoro autonomo o dipendente precedente (tipo se prima uno aveva la cococo e poi ha aperto il regime dei minimi ,non può aderire). Chi resta escluso avrà solo la semplificazione della tenuta dei registri, il versamento annuale dell'iva e basta...il resto è ordinario... irpef, studi di settore,iva...l'irap inutile specificare che si è esenti tanto nel 90% dei casi si sarebbe esenti anche in regime ordinario. Oltre al risultato di avere diverse complicazioni di gestione, nel mio caso l'iva è penalizzante perchè i miei clienti (uno, ente pubblico) non la recupera. Inoltre ci troveremo concorrenti che potranno fare prezzi stracciati avendo l'aliquota al 5% e esenzione iva,quindi questo regime è anche distorsivo del mercato. C'è anche da considerare che gli studi di settore con questa manovra saranno ancora più vincolanti e stringenti....che dire...siamo fritti |
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#15 (permalink) |
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User
Data di registrazione: Jan 2008
Ubicazione: Cagliari
Messaggi: 114
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Io però ho dato un'occhiata al testo:
Art. 27 (Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) 1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti. 7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente,” sono soppresse. Il limite dei 35 anni l'hanno tolto..ma mi sa che qui siamo tutti fuori lo stesso. |
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Ultima modifica di Simo75 : 07-07-11 18:52. |
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