Con decreto del 07/06/1973, modificato dal decreto n. 6323 del 31/10/1981, sono state stabilite le categorie di atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. L'art. 19 di tale decreto stabilisce che l'imposta di bollo in modo virtuale può essere richiesta per "Ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera L. 10.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze.
Inoltre scorrendo l'art. 15 del DPR 642/72 non vi è nessuna preclusione di tipo soggettivo a chi voglia richiedere l'autorizzazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
Ciò significa che qualunque contribuente può richiedere l'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, purché si tratti di atti e documenti indicati nel decreto da me citato che si riferisce a quanto indicato nel comma 1 dell'art. 15 del DPR 642/72.
La conferma di tutto ciò è stata data da pointeduhoc, il quale è riuscito ad ottenere dall'Ade l'autorizzazione senza preclusione di alcun tipo.
Saluti.

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