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    F.A.Q. - Partita IVA - Ditte individuali e liberi professionisti

    [CENTER]**F.A.Q. Partita IVA

    **[LEFT]Progetto realizzato con la collaborazione di:


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    Come si richiede la partita IVA?

    Per aprire una partita Iva (attribuzione) è necessario recarsi presso un qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate distribuiti sul territorio nazionale o rivolgersi ad un intermediario abilitato e compilare e presentare una dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o della costituzione della società.
    E’ possibile inoltre inviare la richiesta dell’attribuzione del numero di partita IVA, previa registrazione, attraverso l’utilizzo del servizio FISCONLINE.

    Si utilizzano

    • il modello AA9/8 se si decide di intraprendere l'attività in forma di ditta individuale

    • il modello AA7/8 se si decide di intraprendere l'attività in forma societaria.

      I modelli vengono distribuiti, gratuitamente, presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o possono essere scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

      In tali modelli devono essere indicati i dati anagrafici e dati relativi all'attività da esercitare.


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    Quali sono le scadenze per il pagamento IVA?

    Il versamento dell’IVA può avvenire sia mensilmente che trimestralmente.

    I contribuenti mensili versano l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (es. 16 febbraio con riferimento a gennaio) ed utilizzano i codici cui di seguito:

    6001 IVA mese di GENNAIO
    6002 IVA mese di FEBBRAIO
    6003 IVA mese di MARZO
    6004 IVA mese di APRILE
    6005 IVA mese di MAGGIO
    6006 IVA mese di GIUGNO
    6007 IVA mese di LUGLIO
    6008 IVA mese di AGOSTO
    6009 IVA mese di SETTEMBRE
    6010 IVA mese di OTTOBRE
    6011 IVA mese di NOVEMBRE
    6012 IVA mese di DICEMBRE

    I contribuenti trimestrali versano l’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es. 16 maggio per il trimestre gennaio-marzo) ed utilizzano i codici cui di seguito:

    6031 IVA primo trimestre
    6032 IVA secondo trimestre
    6033 IVA terzo trimestre

    L’Iva relativa al quarto trimestre (saldo IVA) va versata entro il 16 marzo dell’anno successivo secondo le indicazioni di seguito.


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    Come si paga il saldo Iva?

    Occorre distinguere se il soggetto presenta o meno la dichiarazione IVA in forma autonoma.

    Nel caso in cui presenti la dichiarazione IVA in forma autonoma può:
    versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo;
    rateizzare maggiorando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

    Se presenta la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata (UNICO), può:
    versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
    versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
    rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,50% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
    rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.


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    Quando e chi deve presentare la Comunicazione dei dati IVA?

    La comunicazione dati IVA va effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o per mezzo di intermediari abilitati, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello relativo alle operazioni poste in essere.

    **SOGGETTI OBBLIGATI **

    In linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

                                       ********************************
    

    SOGGETTI ESCLUSI

    I contribuenti, persone fisiche, che si avvalgono del nuovo regime riservato ai contribuenti minimi in vigore con decorrenza dall'anno d'imposta 2008 introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale IVA per l’anno a cui si riferisce la comunicazione.

    Persone fisiche con volume d’affari fino a € 25.822, 84

    Produttori agricoli esonerati che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000,00.

    Contribuenti che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 dpr 633/72.

    Esercenti di attività esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

    Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione.

    Soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, c. 3, 2° periodo del D.L. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta.

    ** Soggetti sottoposti a procedure concorsuali. **

    Stato e relativi Organi e Amministrazioni - Enti pubblici – Comuni - Consorzi tra enti locali Comunità Montane - Province - Regioni.

    Enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali.

    Associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro, le associazioni pro-loco e, in generale, i soggetti che, avendo esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991, sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.