• User Attivo

    P.iva: regime agevolato per i primi 3 anni

    Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.

    Dato che nella vita l'informazione è tutto vi segnalo una legge molto interessante per coloro che intendono avviare una nuova attivà (lavoro autonomo o iniziative imprenditoriali). Questa Legge presenta agevolazioni di ordine fiscale per coloro che riescono ad entrare in questo regime (c.d. forfettino): un'aliquota d'imposta sostitutiva (sostituisce l'Irpef) del 10%, una contabilità semplificata e la possibilità di farsi "aiutare" da un Tutor dell'Agenzia delle Entrate per la gestione della contabilità.

    Ecco il testo della Legge:

    Art. 13 Legge n. 388 del 2000

    Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
    di lavoro autonomo

    Art. 13

    1. Le persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.

    2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
      a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
      b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
      c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
      d) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
      e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

    3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:
      a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
      b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

    4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

    5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, e' attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito e' commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.

    6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

    7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

    8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

    Graditissimo un intervento da parte del Dott. Paolo Malagoli (i2m4y), che in questo campo ha sicuramente vasta esperienza.

    :ciauz:


  • Super User

    Grazie mille Zooalex per le preziose informazioni, in effetti tra i frequentatori di questo forum c'è già chi usa quell'agevolazione.

    Paolo


  • User Attivo

    Ritengo che per le nuove iniziative sia sicuramente la migliore soluzione.

    Mi interesserebbe approfondire maggiormente il discorso Tutoraggio, largamente esposto in questa pagina:

    [url=http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Le+guide+dell%27Agenzia/Guide+anni+precedenti/2004/Gli+adempimenti+fiscali+per+avvio+di+attivita/UN+AIUTO+PER+LE+PICCOLE+IMPRESE+IL+TUTORAGGIO]Il Tutoraggio - agenziaentrate.it

    Riporto la parte iniziale:

    *per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato introdotto dall?art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e per le imprese che adottano il regime sostitutivo per le attività marginali, (c.d. ?forfettone?, di cui si è detto al Cap. V), l?Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio: il ?Tutoraggio?.
    *

    Tutoraggio: le operazioni eseguite dal sistema informativo:

    Il sistema informativo dell?Agenzia delle Entrate provvede alle seguenti operazioni:

    1. elabora i dati contabili trasmessi dal contribuente;
    2. liquida le imposte;
    3. predispone i modelli F24 per il versamento delle imposte eventualmente dovute;
    4. prepara il modello per l?eventuale richiesta del rimborso dell?Iva;
    5. predispone i quadri della dichiarazione unificata relativi all?attività esercitata dal contribuente.

    Le rivolgo una domanda Dott. Malagoli: questa possibilità di avvalersi del servizio del tutoraggio consente di "fare a meno" del Commercialista? (per i primi 3 anni). Dalle operazioni sopra esposte sembrerebbe di si, dato che fanno praticamente tutto loro...

    Grazie mille,
    Alessandro


  • Super User

    Certo che appare superato l'intervento del commercialista, il tutor ha proprio lo scopo di far superare il nostro intervento in ottica di riduzione dei costi....... nulla vieta comunque di far gestire, rinunciando al toutoraggio, al commercialista questo regime.

    Tieni in considerazione che qui sul forum alcuni si sono espressi favorevolvente sul livello qualitativo del toutoraggio, altri in maniera negativa.

    Lascio a loro la parola.

    Paolo


  • Super User

    PS dammi del tu e del Paolo 😄 !


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    PS dammi del tu e del Paolo 😄 !

    Grazie mille Paolo ( 😄 ), sei stato gentilissimo, disponibile e chiaro!

    Sto pensando in prima persona all'apertura di P.iva in regime "forfettino". Anche la mera apertura di P.iva può essere fatta senza l'ausilio di un Commercialista? Vado all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e faccio tutto io?

    Thanks,
    Alessandro


  • Super User

    Yes, puoi fare tutto da te allo sportello polifunzionale.... nb fai presente il regime che vuoi scegliere perchè serve la compilazione di un allegato apposito (Legge 388/00).

    Paolo


  • User Attivo

    Ottimo!

    Posto qui il modulo che serve (a cui tu fai riferimento); potrebbe servire anche ad altri:

    image

    Entrando nel regime "agevolato" (388/00) è possibile dedurre i costi connessi all'attività, riducendo così il reddito fiscale (reddito imponibile)??

    Paolo, tante grazie per i tuoi preziosi consigli. :ciauz:


  • Super User

    Certo che è possibile, secondo le ordinarie regole fiscali di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86).

    Il 10% verrà applicato quindi a ricavi meno costi o compensi meno spese a secondo di imprese o professionisti.

    PS grazie a nome di tutti per il modello.

    Paolo


  • User Attivo

    Ma spiegatemi meglio questa legge visto che questo linguaggio legalese non lo capisco 🙂

    Per esempio

    ?a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;?

    Io per esempio sono stato amministratore di una srl è ora sono socio azionario. Posso usufruire di questa legge ? Grazie!

    🙂


  • Super User

    Inizia a leggerti tutto il capitolo 1.9 di questa circolare ministeriale chiarificatrice:

    http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Documento.pdf?Request=0&DocumentID=14200000120010103AENN40000000054200&Info=1,0,0

    Il link non funziona bene qui sul forum copialo tutto nella barra degli indirizzi e dai invio.


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Certo che è possibile, secondo le ordinarie regole fiscali di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86).
    Il 10% verrà applicato quindi a ricavi meno costi o compensi meno spese a secondo di imprese o professionisti.

    Splendido! A me era stato detto che con il regime della 388/00 non era possibile dedurre nulla...anche se io non trovavo disposizioni del genere nel testo di Legge.

    Quindi nel caso di un "professionista":

    Reddito imponibile = Compensi - Spese.

    Chiarissimo come sempre.

    Grazie mille Paolo! :ciauz:


  • Super User

    Anche io ho sentito può volte dire così.... ma quello è un altro regime (attività marginali art 14 stessa legge)........ che si basa sugli studi di settore.
    Il testo di legge parla chiaro anzi chiarissimo....... secondo me c'è molta confusione in giro (tant'è che sono riusciti a sbagliare anche la tabella riepilogativa sulla guida all'apertura di una nuova attività dell'agenzia entrate.... basta leggerla bene).

    Paolo


  • Super User

    @Zooalex said:

    Art. 13 Legge n. 388 del 2000

    Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
    di lavoro autonomo

    Art. 13

    ...... pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore......


  • User

    Questa possibilità riguarda anche i contributi inail?Grazie. ciao.


  • Super User

    No e' una agevolazione solo su irpef ed addizionali.


  • User

    ok, cmq intendevo inps, no inail...
    Grazie.


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Il testo di legge parla chiaro anzi chiarissimo....... secondo me c'è molta confusione in giro (tant'è che sono riusciti a sbagliare anche la tabella riepilogativa sulla guida all'apertura di una nuova attività dell'agenzia entrate.... basta leggerla bene).


    Un ringraziamento al Doc (Paolo). Riporto gli articoli di interesse:

    Art. 13 Legge n. 388 del 2000 [ Parte ]

    ...possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore...


    Articolo 50 - DPR 1986 n. 917

    Determinazione del reddito di lavoro autonomo

    1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

    NOTE: Reddito imponibile = (Reddito Lordo - INPS) - spese

    1. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1.000.000 di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. **I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili **nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

    2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1.000.000 di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.

    3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

    1. abrogato

    2. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

    3. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.

    6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

    1. abrogato

    2. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

    8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.


    Articolo 79 - DPR 1986 n. 917

    Imprese minori

    1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.

    2. abrogato

    3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

    4. abrogato

    5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell' ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75.

    6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
      6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.

    7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.

    8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di 31,83 euro a per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di 52,20 euro per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 (154,94 euro) per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

    9. abrogato


  • User Attivo

    Riguardo alla No tax area?

    Si applica al regime agevolato o no?

    :ciauz:


  • Super User

    No nel regime agevolato si paga una imposta sostitutiva, la no tax area si applica all'imposta sul reddito delle persone fisiche (che tu sostituisci appunto con l'imposta sostitutiva).