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L'articolo 2250 del Codice Civile (c.c.) prevede specifici adempimenti pubblicitari a carico delle società, siano esse di persone (s.n.c. e s.a.s.) o di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.).


Dati obbligatori

Le succitate società, tenute all'obbligo di registrazione presso il Registro delle Imprese, devono indicare le seguenti informazioni negli atti e nella corrispondenza (lettere, contratti, ecc.):

  • ragione o denominazione sociale;
  • indirizzo della sede legale;
  • ufficio del registro delle imprese presso le quali sono iscritte e numero di iscrizione;
  • se società di capitali, importo del capitale sociale con indicazione della parte versata, risultante dall'ultimo bilancio.


Casi particolari



Se la società viene posta in liquidazione, è inoltre previsto che sia data la necessaria evidenza con l'aggiunta della locuzione "in liquidazione" alla ragione o denominazione sociale.

Nel caso in cui la società per azioni o a responsabilità limitata abbia un unico socio, è altresì necessario che la denominazione sociale sia integrata con locuzioni come "a socio unico" o "unipersonale".

A questi adempimenti, previsti dall'art. 2250 c.c., si aggiunge l'obbligo di cui all'art. 2497-bis c.c., relativo alle società soggette ad attività di direzione e coordinamento.


Aggiornamenti

La c.d. Legge Comunitaria 2008 ha modificato l´art. 2250 c.c. introducendo nuovi specifici obblighi solamente per le società di capitali:

  • devono essere necessariamente riportate tutte le informazioni richieste dall'art. 2250 c.c. anche nel sito internet e nelle e-mail della società;
  • gli atti per i quali è obbligatoria l´iscrizione o il deposito presso il registro delle imprese, possono essere pubblicati in apposita sezione in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

Le novità di cui alla Legge Comunitaria 2008 decorrono dal 29/07/2009 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge citata).

Le sanzioni previste per chi non rispetta le disposizioni in commento, sono disciplinate dall´art. 2630 c.c. e vanno da un minimo di EUR 206 fino a EUR 2.065.


Ulteriori raccomandazioni

In tema di informazioni da indicare nei siti internet delle società, è utile ricordare che esiste una norma fiscale (art. 35, D.P.R. 633/1972) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società.

Questa norma, applicabile a tutti i soggetti titolari di partita IVA, rimane sempre e comunque efficace e qualora non venisse correttamente applicata espone il contribuente al rischio di essere sanzionato.


Riferimenti normativi



  • Legge n. 88/2009, art. 42;
  • Art. 2200 c.c.;
  • Art. 2250 c.c.;
  • Art. 2497-bis c.c.;
  • D.P.R. 633/1972, art. 35.
  • Risoluzione del 16/05/2006 n. 60
  • Art. 2630 c.c.


Articolo a cura di Dott. Mauro Michelini 22:03, Dic 13, 2009 (CET)


  • Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 13 dic 2009 alle 23:03.
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