L'articolo 2250 del Codice Civile (c.c.) prevede specifici adempimenti pubblicitari a carico delle società, siano esse di persone (s.n.c. e s.a.s.) o di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.).
Le succitate società, tenute all'obbligo di registrazione presso il Registro delle Imprese, devono indicare le seguenti informazioni negli atti e nella corrispondenza (lettere, contratti, ecc.):
Se la società viene posta in liquidazione, è inoltre previsto che sia data la necessaria evidenza con l'aggiunta della locuzione "in liquidazione" alla ragione o denominazione sociale.
Nel caso in cui la società per azioni o a responsabilità limitata abbia un unico socio, è altresì necessario che la denominazione sociale sia integrata con locuzioni come "a socio unico" o "unipersonale".
A questi adempimenti, previsti dall'art. 2250 c.c., si aggiunge l'obbligo di cui all'art. 2497-bis c.c., relativo alle società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
La c.d. Legge Comunitaria 2008 ha modificato l´art. 2250 c.c. introducendo nuovi specifici obblighi solamente per le società di capitali:
Le novità di cui alla Legge Comunitaria 2008 decorrono dal 29/07/2009 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge citata).
Le sanzioni previste per chi non rispetta le disposizioni in commento, sono disciplinate dall´art. 2630 c.c. e vanno da un minimo di EUR 206 fino a EUR 2.065.
In tema di informazioni da indicare nei siti internet delle società, è utile ricordare che esiste una norma fiscale (art. 35, D.P.R. 633/1972) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società.
Questa norma, applicabile a tutti i soggetti titolari di partita IVA, rimane sempre e comunque efficace e qualora non venisse correttamente applicata espone il contribuente al rischio di essere sanzionato.
Articolo a cura di Dott. Mauro Michelini 22:03, Dic 13, 2009 (CET)