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Informazioni sulla deducibilità dell'acquisto, uso e manutenzione dei veicoli ad uso lavorativo

LO STESSO ARGOMENTO E' CONSULTABILE ANCHE ALL'INTERNO DEL FORUM GIORGIOTAVE - CONSULENZA FISCALE [1]

Lorenzo-74


Il Decreto Legge n° 81 del 2 Luglio 2007 (art. 15bis), convertito con Legge n° 127 del 3 Agosto 2007, ha stabilito non solo aumenti nella deducibilità dei costi inerenti i veicoli a partire dal periodo di imposta 2007, ma retroattivamente ha anche ritoccato le pecentuali inerenti il periodo di imposta 2006. Tale correzione per il 2006 potrà essere attuata in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto irpef, ires ed irap 2007 (entro il 30 novembre p.v.)


SI RIPORTA UN DETTAGLIO PER CATEGORIE:


IMPRESE:


VEICOLI STRUMENTALI: ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: la percentuale di deduzione del 100% non ha subito modifiche.

LEASING E NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 100% anche in caso di leasing o noleggio.

IVA: La detraibilità iva è pari al 100%


VEICOLI NON STRUMENTALI:

ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: si passa dall'indeducibilità alla percentuale del 40%, ritoccando inoltre la percentuale di deduzione per il 2006 al 20%. In tal caso considerando i limiti di EUR 18075,99 per gli autoveicoli, EUR 4131,66 per i motoveicoli e EUR 2065,83 per i ciclomotori

LEASING: La deducibilità è pari al 40%, nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a EUR 18075,99, per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo)

NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 40%, per costi canone noleggio solo fino ad EUR 3615.20, con ragguaglio annuo

IVA: La detraibilità iva è pari al 40%



VEICOLI DATI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI:

ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: la percentuale, prima limitata al fringe benefit, ora è stata portata per tutti i costi al 90%; il ritocco per il 2006 è del 65%. La L. 127/2007 è intervenuta nuovamente a modificare l'art. 51 del TUIR ripristinando la vecchia percentuale di imponibilità del fringe benefit in capo al dipendente. Questa percentuale, ritornata nuovamente ad essere il 30% dopo che era passata al 50% in base al DL 262/06, è riferita ad un importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall´ACI.

LEASING E NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 90%

IVA: La detraibilità iva è pari al 40%




ARTISTI E PROFESSIONISTI:

ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: per i veicoli utilizzati da artisti e professionisti si passa dal 25% al 40%; la percentuale di deduzione per il 2006 è stata portata al 30%. Varranno comunque i limiti di EUR 18075,99 per gli autoveicoli, EUR 4131,66 per i motoveicoli e EUR 2065,83 per i ciclomotori, esclusivamente per un veicolo in caso di professionista singolo, oppure, se l'attività viene svolta in forma associata, per un veicolo per ogni socio / associato.

LEASING: La deducibilità è pari al 40%, nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a EUR 18075,99, per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo)

NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 40%, per costi canone noleggio solo fino ad EUR 3615.20, con ragguaglio annuo

IVA: La detraibilità iva è pari al 40%




AGENTI DI COMMERCIO:

ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: non ci sono state variazioni; confermati i limiti di EUR 25822,84 per gli autoveicoli, EUR 4131,66 per i motoveicoli e EUR 2065,83 per i ciclomotori.

LEASING: La deducibilità è pari al 80%, nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo dal costo massimo di EUR 25822,84, con ragguaglio annuo)

NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 80%, per costi canone noleggio solo fino ad EUR 3615.20, con ragguaglio annuo

IVA: La detraibilità iva è pari al 100%



Pubblicato in data 30 ottobre 2007

Valido per il periodo di imposta 2007

da verificare per le annualità successive


  • Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 8 lug 2009 alle 01:05.
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