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INGIURIE

Il reato di ingiurie è previsto e punito dall´articolo 594 del codice penale, il quale recita così:

"Chiunque offende l´onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l´offesa consiste nell´attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l´offesa sia commessa in presenza di più persone"


Il reato di ingiurie consiste, quindi, nel fatto di chiunque offenda l´onore o il decoro di una persona presente.


onore è inteso con riferimento alle qualità morali della persona, il decoro è costituito dal complesso di quelle altre qualità che ne determinano il valore sociale. Il reato in questione si pone come limite alla libertà di manifestazione del pensiero che è concessa purché svolta nel rispetto dei principi morali e del diritto altrui, in particolare il diritto alla propria reputazione. Anche il diritto di critica ha pregio solo in quanto sia esercitato in maniera non lesiva della dignità morale altrui.


Modalità di esecuzione del reato: il reato può essere commesso in vari modi, mediante offesa verbale, arrecata con parole dal significato inequivocabilmente lesivo dell´onore e del decoro (ad esempio "cornuto"), oppure mettendo in ridicolo la persona offesa in maniera simbolica, mediante atti, immagini od oggetti che per il loro significato offendono l´onore o il decoro altrui (ad esempio il gesto del dito medio alzato, oppure lo sputare contro la persona offesa che è manifestazione di disprezzo nei confronti dell´offeso). Il reato si può commettere anche a mezzo comunicazione telegrafica, telefonica, ovvero con scritti diretti alla persona offesa. Ma elemento fondamentale è la presenza della persona offesa alla quale si deve accompagnare anche l´effettiva possibilità di percezione dell´offesa medesima, che costituisce poi il momento in cui si consuma il reato. Perché sia configurato il reato, perciò, deve essere presente l´offeso, e di questo ne deve essere cosciente l´offensore. La presenza dell´offeso, o più esattamente la consapevolezza della presenza del´offeso è l´elemento che distingue le ingiurie dal reato di diffamazione. La presenza dell´offeso può anche essere mediata, come nei casi previsti dal secondo comma dell´articolo 594 (offesa per mezzo del telefono, ecc...). L´elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, cioè deve sussistere in colui che offende la coscienza e volontà della pronuncia o scrittura di espressioni ingiuriose o del compimento di frasi ingiuriose, con la consapevolezza della loro attitudine offensiva. La Cassazione ha però precisato che non va confuso il motivo con il dolo, per cui l´intenzione di scherzare non fa venir meno la responsabilità del delitto in questione.


Le aggravanti: il terzo e quarto comma dell´articolo 549 prevedono due circostanze aggravanti per il reato in esame, cioè l´attribuzione di un fatto offensivo determinato e la presenza di più persone. Per il fatto offensivo determinato non occorre che si tratti di un fatto preciso, ma deve essere un fatto non generico, accompagnato da elementi tali da farlo ritenere credibile. Cioè si deve trattare della attribuzione di un fatto delineato nei contorni così che ne derivi una maggiore credibilità all´offesa, provocando così un pregiudizio maggiore. Classico caso di scuola è l´attribuzione dell´appellativo di mafioso, oppure il sostenere che una persona sia stata condannata per un reato precisato quando ciò non è vero. L´aver commesso il fatto alla presenza di più persone, che devono essere ovviamente diverse dall´offeso e dall´offensore e dai concorrenti nel reato eventuali, prevede comunque che queste persone siano in grado di percepire l´offesa.


Pena: l´ingiuria è precedibile a querela di parte, da proporsi nel termine di tre mesi come previsto dalla normativa vigente, e la competenza è del Giudice di Pace. Il fatto che la competenza sia del Giudice di Pace comporta la modifica delle pene applicabili. In caso di condanna per ingiurie, infatti, poiché il Giudice di Pace non può applicare pene detentive, la pena applicabile sarà o una multa da 258 a 2.582 euro, oppure la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi. Ai sensi dell´articolo 599 del codice penale, se le ingiurie sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Inoltre non è ritenuto punibile chi ha commesso il reato di ingiurie nello stato d´ira determinato da un fatto ingiusto altrui, subito dopo di esso.

--Bsaett 16:43, Feb 2, 2008 (CET)


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