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Il Ravvedimento Operoso

L'istituto del ravvedimento operoso è previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche.


Qualora un contribuente non effettui o effettui in maniera insufficiente un versamento è possibile sanare tale inadempimento pagando una sanzione ridotta su quanto non versato purché tale regolarizzazione si effettui entro un determinato periodo.


Se si provvede a versare quanto dovuto entro trenta giorni dalla scadenza, è possibile pagare una sanzione del 3,75% sull'imposta evasa, oltre agli interessi che vanno calcolati giornalmente in ragione del 3% dal 1 gennaio 2008.


Se invece il pagamento avviene dopo i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale cui il tributo evaso fa riferimento la sanzione è del 6%, sono sempre dovuti gli interessi con maturazione giornaliera.


Il ravvedimento è possibile a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.


  • Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 10 giu 2009 alle 21:04.
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