L'istituto del ravvedimento operoso è previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche.
Qualora un contribuente non effettui o effettui in maniera insufficiente un versamento è possibile sanare tale inadempimento pagando una sanzione ridotta su quanto non versato purché tale regolarizzazione si effettui entro un determinato periodo.
Se si provvede a versare quanto dovuto entro trenta giorni dalla scadenza, è possibile pagare una sanzione del 3,75% sull'imposta evasa, oltre agli interessi che vanno calcolati giornalmente in ragione del 3% dal 1 gennaio 2008.
Se invece il pagamento avviene dopo i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale cui il tributo evaso fa riferimento la sanzione è del 6%, sono sempre dovuti gli interessi con maturazione giornaliera.
Il ravvedimento è possibile a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.