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La Partita IVA agevolata come da legge n. 388 del 23/12/2000 - materiale raccolto da Berit Ness Johnsen



A chi si applica da Legge n. 388 del 23/12/2000, articolo 13


1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni (appunto euro 30.987,41) o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria: a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c); b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.




I Limiti di guadagno

Il limite massimo di guadagno annuo è:

EURO 30.987,41 costituito dell'imponibile (al lordo della rivalsa 4% INPS, se iscritti alla gestione separata; al netto del contributo integrativo se iscritti alle casse di categoria - es. inarcassa).


Le Tasse

Uno dei vantaggi del regime fiscale agevolato è proprio quello di non essere tenuto al versamento di acconti.

Per il primo anno d'attività non sono dovuti acconti. Per gli anni successivi al primo: - Non sono dovuti versamenti periodici iva, infatti viene pagata l'iva in un'unica soluzione il 16 marzo. - Non sono dovuti acconti per quanto riguarda l'imposta sostitutiva irpef. - Ma sono dovuti gli acconti per quanto riguarda le altre imposte, quindi IRAP, IRPEF e se dovuti contributi INPS (Circ. 18/06/2001 n. 59, 2.2).

Gli acconti da versare per il 2005 vengono calcolati in sede di calcolo dell'imposta 2004, ossia in dichiarazione dei redditi unico2005.

Per accedere al servizio telematico bisogna collegarsi al loro sito http://www.agenziaentrate.it Externer Link ove richiederete il codice PIN, la prima parte vi viene assegnata subito sul sito, l'altra parte vi viene mandata a casa per posta. Con questo codice potete scaricare il software necessario, ma anche consultare le vostre vecchie dichiarazioni del reddito ecc.




Utilità varie Oltre al sito http://www.agenziaentrate.it Externer Link è possibile richiedere il codice PIN anche sul sito dell'INPS http://www.inps.it Externer Link. Software per usufruire dell'assistenza: Ambiente Windows

V9TFI163.exe (1.779 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=V9TFI163&est=exe Externer Link

L'esecuzione dell'applicazione è subordinata all'installazione dell'ambiente di run-time (Virtual Machine) JAVA versione 1.1.8 (5.348 KB).

https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=jre-1_1_8_009-win-i&est=exe Externer Link

RFA2004_402.exe (1.475 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=exe Externer Link

RFA2004_402.r00 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r00 Externer Link

RFA2004_402.r01 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r01 Externer Link

RFA2004_402.r02 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r02 Externer Link

RFA2004_402.r03 (323 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r03 Externer Link

Regimi fiscali agevolati 2004 Versione 4.0.2 del 12 Agosto 2004

Il software scaricabile da questa pagina consente ai contribuenti che si sono avvalsi di una delle disposizioni agevolative di cui all'art. 13 ovvero all'art. 14 della L. 388/2000 e che hanno preventivamente richiesto l'assistenza degli Uffici finanziari, di procedere all'acquisizione analitica dei dati contenuti nei documenti contabili ed alla loro successiva trasmissione telematica. La versione attuale del software presenta l'aggiornamento del TUIR e aggiunge in apposita voce dell'Aiuto il DPR 633/1972 sull'IVA e gli ultimi provvedimenti dell'agenzia delle Entrate relativi ai limiti per i marginali. ATTENZIONE: è stata approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia (G. U. n. 301 del 30/12/03) la nuova tabella di classificazione delle attività economiche - ATECOFIN 2004 - che a partire dal 1 gennaio 2004 dovrà essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. Tale tabella è consultabile al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/documentazione/atecofin/index.htm Externer Link. La versione 4.0.2 del 12/08/2004 del software fornisce la nuova funzionalità di sblocco dei trimestri inviati. Tale funzione consente la modifica dei dati contabili delle rilevazioni per le quali sono già stati effettuati gli invii dei dati aggregati trimestrali. Nel caso l'assistito abbia utilizzato il software nel precedente esercizio alla prima attivazione del software dovrà utilizzare la funzione di Contribuente/Apri allo scopo di riportare i dati relativi all'anagrafica assistito e all'elenco dei clienti e fornitori del precedente esercizio; nel caso utilizzi la funzione Contribuente/Nuovo i dati del precedente esercizio non verranno riportati e l'assistito dovrà inserirli nuovamente. Il contribuente dovrà prestare estrema attenzione ad indicare correttamente il proprio Codice Fiscale. Inoltre gli assistiti sono invitati a consultare la funzione di Aiuto presente nel software per effettuare correttamente le rilevazioni; la funzione di Aiuto presenta una voce per ogni tipologia di pannello da compilare.

ATTENZIONE: per una corretta installazione dell'applicazione, è necessario installare preventivamente il software di invio, disponibile in questa stessa sezione (applicazione File Internet versione 1.2.4 del 2 novembre 2001 o superiore). I file predisposti dall'applicazione nella cartella C:/Uniconline/arc, prima di essere inviati devono essere "preparati" con il software "File Internet". Il file da inviare, una volta "preparato", si trova nella cartella C:/Uniconline/invio/unico ed ha estensione ".ccf".

Istruzioni per l'installazione:

Ambiente Windows:

L'esecuzione dell'applicazione è subordinata all'installazione dell'ambiente di run-time (Virtual Machine) JAVA versione 1.1.8 (5.348 kB).

La copia dell'applicazione viene effettuata mediante la funzione di download del browser. Per installare l'applicazione Regimi fiscali agevolati occorrerà procedere come segue: Cliccare sul collegamento relativo alla prima parte dell'applicazione; si produrrà l'apertura della finestra "Download del file" nella quale è necessario selezionare l'opzione "Salva l'applicazione su disco". Occorre salvare il file su una cartella a scelta (si ricorda che tutte le parti di cui si compone l'applicazione devono essere scaricate sulla stessa cartella); ripetere le operazioni sopra descritte per tutte le parti di cui si compone l'applicazione; completata la fase di download di tutte le parti, nella cartella di destinazione sarà presente tra gli altri file quello con estensione .exe, su cui dovrà essere effettuato "doppio click" per effettuare l'installazione dell'applicazione. N.B. Se l'applicazione File Internet non è stata preventivamente installata, il sistema fornirà in questa fase un messaggio di errore. Al termine di tale fase viene creata all'interno dell'icona di gruppo "Regimi fiscali agevolati", l'icona dell'applicazione "RFA".




Riassunto delle regole per il Regime Sostitutivo per Nuove Iniziative - materiale raccolto da Berit Ness Johnsen


SOGGETTI AMMESSI: possono richiedere l'applicazione del regime fiscale delle nuove attività le sole persone fisiche che: negli ultimi 3 anni non abbiano esercitato attività artistica, professionale o d'impresa (anche familiare o in forma associata); la qualità di socio in società di persone o capitali non è di per sé causa ostativa, purché il socio non abbia svolto in concreto alcuna attività d'impresa o lavoro autonomo (R.M. 18.6.2001, n. 59/E, p.to 2.5): il socio accomandante di una S.a.s. o il socio di una S.r.l., quindi, può accedere al regime anche dopo il conferimento di solo capitale;

la nuova attività da intraprendere non costituisca la mera prosecuzione di una precedente anche svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata continuativa (sono esclusi i periodi di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni);

l'ammontare dei compensi di lavoro autonomo o i ricavi per le attività imprenditoriali di servizi non siano superiori a 30.987,41; Ricordatevi che questa cifra è al netto del 4% INPS e dell'IVA.

siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi


OPZIONE: i contribuenti comunicano l'opzione per il regime sostitutivo all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività. Tale comunicazione e l'eventuale intenzione di avvalersi dell'assistenza fiscale possono avvenire mediante apposito modello (Provv. Ag. Entrate 14.3.2001). Analoga procedura deve essere applicata nel caso di rinuncia al regime.


DURATA dell'OPZIONE: la normativa prevede una durata massima di permanenza nel nuovo regime di tre anni, ma anche prima di tale termine è facoltà del contribuente comunicare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la propria rinuncia al regime (C.M. 9.3.2001, n. 23/E). Ricordatevi che i tre anni che si intendono sono solari, ovvero se la aprite il 19 ottobre, il primo anno finisce il 31 dicembre... Per cui consiglio di aprirla ai primi dell'anno. CALCOLO del REDDITO: nel regime sostitutivo il reddito è pari alla differenza fra l'ammontare dei ricavi e compensi effettivi e costi e spese deducibili secondo le regole previste per il lavoro autonomo o per l'attività d'impresa in contabilità semplificata (rispettivamente dagli artt. 54 e 66, D.P.R. 917/1986 [CFF _ 5154 e 5166]). In luogo dell'Irpef e relative addizionali il contribuente applica sul reddito un'imposta sostitutiva del 10%.


DISPOSIZIONI per il REGIME di NUOVE ATTIVITA'

# CAUSE di CESSAZIONE: il regime sostitutivo cessa di avere efficacia quando: i ricavi o i compensi conseguiti (o valutati in base agli studi di settore per i contribuenti marginali) superano il limite fissato per l'ammissione al regime agevolato; a decorrere dal periodo d'imposta successivo il contribuente sarà assoggettato a tassazione ordinaria;

  1. i ricavi o i compensi conseguiti (ovvero quelli valutati in base agli studi di settore per i contribuenti marginali) superano il limite fissato per l'ammissione al regime agevolato di oltre il 50% del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta stesso in cui il limite à stato superato;
  2. in caso di rinuncia da parte del contribuente.

# OBBLIGHI: i contribuenti sono comunque tenuti a: conservare i documenti contabili, ricevuti ed emessi (vedi art. 22, D.P.R. 600/1973 [CFF _ 6322]);

  1. emettere fattura o certificare i corrispettivi, quando prescritti;
  2. presentare le dichiarazioni annuali;
  3. tenere le scritture contabili e gli eventuali libri previsti dalle norme sul lavoro, nonché effettuare gli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta.

# BENI AMMORTIZZABILI: le quote di ammortamento vanno calcolate applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 ai valori rilevabili dalle fatture di acquisto. Annualmente deve essere predisposto un apposito prospetto da cui devono risultare (C.M. 18.6.2001, n. 59/E, p.to 2.1): fattura d'acquisto e natura del bene ammortizzabile;

  1. costo d'acquisto del bene;
  2. coefficiente d'ammortamento applicato;
  3. quota annuale d'ammortamento;
  4. valore totale ammortizzato e quello residuo del bene.

IMPOSTE DOVUTE: i soggetti in regime sostitutivo Irpef devono versare le seguenti imposte: Iva annuale; acconto e saldo dell'Irap; imposta sostitutiva nel termine previsto per il versamento a saldo dell'Irpef. Sono, invece, esonerati dai versamenti periodici e dall'acconto annuale Iva, nonché dal versamento delle addizionali Irpef.

ALTRI REDDITI: gli altri redditi soggetti ad Irpef, diversi da quelli legati all'attività per cui si è optato per il regime sostitutivo, devono essere tassati nei modi ordinari.

ESONERO dagli ADEMPIMENTI CONTABILI: i contribuenti aderenti ad uno dei regimi agevolati in argomento sono esonerati da registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, e da liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici Iva.

RITENUTA d'ACCONTO: i sostituti d'imposta (le agenzie, nel ns. caso) che erogano compensi o ricavi rientranti nei regimi agevolati sono esonerati dall'obbligo di effettuare la ritenuta d'imposta. A tale scopo il contribuente agevolato deve rilasciare al sostituto apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi a cui le somme afferiscono sono soggetti ad imposta sostitutiva. Le fatture emesse dai soggetti nel regime agevolato devono riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto. In circolare ministeriale 8E del 26.01.01 par. 1.7 dell'Agenzia delle Entrate, è specificato che "i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono sono soggetti ad imposta sostitutiva. In caso di decadenza dai revimi agevolati i contribuenti dovranno fornire tempestivamente comunicazione al sostituto." Quindi è sufficiente fare detta dichiarazione senza formalità. Va fatta ai committenti che sono obbligati a fare da sostituti d'imposta, non con i clienti committenti privati! La dicitura in fattura ("I compensi fatturatiVi sono soggetti ad imposta sostituiva ex. Art. 13 L. 388/2000 (regime fiscale agevolato per nuove iniziative): Pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto, come da istruzioni in circolare ministeriale 8E del 26.01.01 par. 1.7 dell'Agenzia delle Entrate.") è corretta, come da istruzioni ministeriali, la dichiarazione andrebbe fatta al sostituto di imposta chiaramente in un momento anteriore al pagamento e alla emissione della fattura.

REDDITO COMPLESSIVO e IMPOSTA SOSTITUTIVA: il reddito (d'impresa o professionale) assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del contribuente, anche se deve essere conteggiato ai fini contributivi, previdenziali, extratributari (ad esempio: esenzione dai ticket medici) e per le detrazioni per familiari a carico. L'imposta sostitutiva, quindi, non considera le detrazioni e oneri deducibili normalmente fruibili dai contribuenti ordinari, ma non correlate con l'attività esercitata.

ASSISTENZA FISCALE: prevista non come obbligo, bensì come facoltà, prevede la possibilità per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali; unica condizione per accedere all'agevolazione è il possesso di un computer e modem in grado di connettersi al sistema informativo dell'Agenzia stessa (C.M. 2.10.2001, n. 86/E). La qualità dell'assistenza varia da ufficio ad ufficio, valutate caso per caso, aver richiesto il tutor non significa che non potete cambiare idea in seguito ed affidarvi ad un bravo commercialista (se lo trovate! ed ad un prezzo ragionevole - il tutor è gratis - il "lavoro" lo fate voi inviando tutti i dati per via telematica). Ma il tutor va richiesto al momento dell'iscrizione o entro max. 30 gg.

RICHIESTA: dall'1.1.2001 può essere presentata o spedita (mediante raccomandata) ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro: _ il 31.1 dell'anno da cui il soggetto in regime marginale intende fruire dell'assistenza; _ 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività (per il primo periodo d'imposta) o dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio) da parte dei contribuenti in regime agevolato per le nuove attività.

REVOCA: è effettuata secondo le stesse modalità indicate per la richiesta di assistenza ed ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in cui è presentata.

CREDITO d'IMPOSTA: ai contribuenti che si dotano (anche in leasing) del computer e modem necessari per accedere all'assistenza fiscale è riconosciuto un credito d'imposta (esclusivamente compensabile con il Mod. F24; codici trib. 6763 per nuove iniziative e 6764 per attività marginali - R.M. 4.4.2003, n. 87/E) pari al 40% del loro costo con il limite di 309,87; tale credito non concorre alla formazione della base imponibile e non è rimborsabile.

ASSISTENZA TELEMATICA: il sistema elabora i dati contabili trasmessi dal contribuente, liquida le imposte dovute e predispone il Mod. F24 per il loro versamento, nonché il modello per l'eventuale richiesta del rimborso Iva ed i soli quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata.

SOFTWARE GRATUITO: permette le seguenti funzioni: acquisizione e elaborazione dei dati analitici, trasmissione telematica dei dati contabili aggregati, predisposizione delle dichiarazioni (solo quadri relativi all'attività agevolata) e sua integrazione, assistenza automatica.

OPZIONE per il "TUTORAGGIO" - ADEMPIMENTI CONTABILI: i contribuenti che hanno optato per i regimi fiscali agevolati a favore delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e delle attività marginali che hanno optato per avvalersi del servizio di "tutoraggio" devono trasmettere entro il giorno 10 del mese seguente al trimestre solare di riferimento (cioè il 10.4 per il 1 trimestre solare, il 10.7 per il 2, il 10.10 per il 3 e il 10.1 dell'anno successivo per il 4 trimestre) i dati contabili delle operazioni effettuate.

DICHIARAZIONE UNIFICATA: i contribuenti, dopo aver verificato la correttezza dei dati della dichiarazione predisposta dal sistema informatico, la completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti, ne stampano e firmano una copia (da conservare) e la presentano attraverso la rete telematica Internet.


Un caloroso ringraziamento a Berit Ness Johnsenda parte di tutto lo Staff del Forum GT

Lorenzo-74


  • Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 9 lug 2009 alle 20:13.
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