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Ritenuta d'Acconto

La ritenuta d'acconto è una somma trattenuta (e poi versata) come acconto delle imposte effettivamente dovute. La ritenuta viene evidenziata nelle fatture.


Si applica su:

o Redditi di lavoro autonomo e altri redditi

o Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

o Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.


Schematizzando accade questo.

Ci sono due soggetti. Il primo emette fattura per la prestazione svolta, il secondo è il destinatario della fattura.

Colui che emette fattura, per il fatto stesso di aver conseguito dei redditi, ha realizzato il presupposto per diventare soggetto passivo e su quei compensi dovrà pagare le imposte in sede di dichiarazione dei redditi. All'atto dell'incasso della fattura non riceverà l'intero importo perché la differenza sarà trattenuta e poi versata all'Erario.

L'amministrazione finanziaria al fine di garantirsi che queste imposte vengano davvero pagate, chiede ad un soggetto terzo (ovvero il destinatario della fattura) di pagare un acconto su tali imposte diventando il sostituto d'imposta al posto del vero soggetto passivo, cioè il sostituito.

Il sostituto è neutro rispetto all'imposta (pagherebbe comunque il totale della fattura); ha però l'obbligo di operare una ritenuta alla fonte ossia decurtando direttamente le somma corrisposta al sostituto. Egli è il solo responsabile verso l'amministrazione fiscale del mancato versamento della ritenuta.

Si sottolinea che con il Dl 223/2006 (manovra d'estate), convertito con legge 248/2006 è stato modificato il D.Lgs. n. 74 del 10/03/2000 - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. In particolare è stato modificato l'art. 10 bis - omesso versamento di ritenute certificate - che adesso punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto ritenute per un ammontare superiore a cinquantamila euro.

Sostituto d'imposta

I soggetti che sono tenuti ad operare come sostituti d'imposta sono quelli identificati dagli artt. 55 e 73 del DPR 917/86 - TUIR (ex artt. 51 e 87) e dall'art. 25 D.P.R. 600 del 29/9/73. I principali sono i seguenti:

- società di capitale: Spa, srl, società cooperative;

- società di persone: sas, snc, società semplici;

- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;

- persone che esercitano arti e professioni;

- condomini nei confronti dell'amministratore di condominio.


Quindi ad un privato cittadino che non rientri in queste categorie viene emessa una fattura senza ritenuta d'acconto ed al momento del pagamento pagherà semplicemente il totale della fattura.


o Redditi di lavoro autonomo e altri redditi - art. 25 D.P.R. 600 del 29/9/73

Viene considerato lavoro autonomo quello che deriva dall'esercizio di arti e professioni ai sensi dell'art. 54 del TUIR (ad esempio avvocati, geometri, architetti, alcuni pittori...). Viene assimilato a lavoro autonomo, ai fini della ritenuta d'acconto, anche la prestazione occasionale. I sostituti d´imposta che corrispondono compensi per prestazioni rientranti in questa categoria devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

Se questi compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

N.B. La ritenuta va calcolata sull'imponibile: non rientrano nel calcolo l'IVA, le spese anticipate e la rivalsa del 4% sui contributi versati alla cassa previdenza. Si calcola invece sulla rivalsa del 4% quando i contributi vengono versati alla gestione separata INPS.

Degli esempi possono chiarire meglio il meccanismo.

Esempio n. 1 _ Un notaio presenta ad un commerciante la propria fattura per la prestazione effettuata.

              Onorario                    	 EUR 650,00 +  

              IVA al 20%                  	 EUR 130,00 = 
            ---------------                   -----------                                 
              TOTALE FATTURA	                 EUR 780,00      LORDO

A questo punto viene calcolata la ritenuta sul compenso, quindi su EUR 650,00 (non su EUR 780,00 perché questo importo contiene l'IVA). L'importo calcolato si sottrae:

              ritenuta d'acconto su EUR 650,00	 EUR 130,00 -
            ---------------------------------------------
              TOTALE DA PAGARE                   EUR 650,00   	NETTO

Il 20% di EUR 650,00 è EUR 130,00. Si calcola facilmente così: 650 x 0,2 = 130

In generale:

        	Imponibile x 0,2 = Ritenuta d'acconto

Il fatto che l'importo della ritenta coincida con l'importo dell'IVA non deve ingenerare confusione. I due aspetti viaggiano su binari diversi e possono anche non coincidere.


Esempio n. 2 _ Un avvocato presenta ad un artigiano la propria fattura per la prestazione effettuata.

              Onorario                                	EUR 650,00 +
              Rivalsa 4% cassa di previdenza	         EUR 26,00 +
              IVA al 20% su EUR 676,00     	        EUR 135,20 +
              Spese anticipate documentate art. 15)      EUR 25,00 =
             ---------------------------------------------------
              TOTALE FATTURA	                        EUR 836,20 -    LORDO
              Ritenuta d'acconto su EUR 650,00    	EUR 130,00 =
             ---------------------------------------------------
              TOTALE DA PAGARE	                        EUR 706,20      NETTO

Esempio n. 3 _ Prestazione occasionale

              Importo lordo	        EUR 500,00
              Ritenuta a sottrarre	EUR 100,00
              ----------------------------------
              Importo netto	        EUR 400,00

Può essere utile anche la formula per ricavare il lordo quando sia stato concordato il netto in una prestazione occasionale e quindi non soggetta ad IVA (art. 5 del D.P.R. 633/72).

               Compenso netto : 0,8 = Compenso lordo

Una volta pagato l'importo netto della fattura, sorge l'impegno di versare all'erario la ritenuta d'acconto tramite il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo (può slittare se è un sabato o un giorno festivo): viene usato il codice tributo 1040.


o Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari - art. 25 bis D.P.R. 600 /73

Per le ritenute sulle provvigioni vale quanto detto finora riguardo i sostituti d'imposta (escluse le imprese agricole).

Cambia invece il sistema di calcolo: è commisurato al 50% dell'ammontare delle provvigioni e l'aliquota della ritenuta applicata è quella fissata annualmente dalla finanziaria per il primo scaglione (art. 11 del TUIR). Ad oggi è il 23%.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.

Quindi prendo il 50% della provvigione e poi calcolo il 23% di questo importo; la ritenuta viene versata con il codice tributo 1038.


o Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

A decorrere dal 01/01/2007 i condomini agiscono da sostituti anche sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. Si tratta di lavori di manodopera quali opere di muratura, di giardinaggio, di pulizia... La ritenuta applicata è del 4%. Non viene applicata su soggetti che già operano la ritenuta del 20%.

All´atto del versamento della ritenuta occorrerà distinguere se il sostituito è un soggetto passivo IRFEF o IRES: infatti verranno utilizzati rispettivamente i codici tributo 1019 e 1020.

Si rimanda alla circolare n. 7/E del 7 febbraio 2007 per chiarire meglio tutti gli aspetti di questo nuovo adempimento.


Eccezioni: è prevista una agevolazione per le persone che si avvalgono del c.d. Forfettino, un regime agevolato previsto per le piccole imprese di nuova costituzione nonché per il regime agevolato delle attività marginali (v. rispettivamente gli artt.13 e 14 della legge 388 del 23 dicembre 2000). Nei confronti di questi soggetti non viene applicata alcuna ritenuta (previa apposita dichiarazione ai commitenti) né gli stessi dovranno evidenziare la ritenuta nelle fatture emesse.

--Nimue del Lago 19:21, Nov 8, 2007 (CET)


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